Tempo addietro sono usciti alcuni post su FB in cui Bucci, come spesso accade, veniva abbastanza esplicitamente accusato di aver provocato “l’abbandono di Genova” da parte dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
Secondo l’estensore del post, in seguito all’approvazione del decreto Genova (D.L.109-18 del 28-9-18), l’Autorità sarebbe stata svuotata di ogni potere con conseguente attribuzione di facoltà illimitate a Bucci e, quindi, chissà perchè (in modo quasi automatico), la mafia e le altre organizzazioni a delinquere avrebbero occupato tutti gli spazi possibili appropriandosi degli appalti stipulati dalla struttura commissariale.
Incuriosito ed anche un poco in apprensione per quanto appena letto mi sono riproposto di approfondire l’argomento ed ho appreso che in data 7-12-2018 è stato sottoscritto un “Protocollo di collaborazione per la ricostruzione del Viadotto Polcevera” tra Bucci (nella sua qualità di commissario straordinario) e Cantone (Presidente dell’Autorità).
Al fine di poter valutare le affermazioni riportate, che a prima vista mi sembravano comunque un poco “forti” l’ho letto attentamente, nel seguito vi riporto il contenuto delle parti che mi paiono più importanti. Chi volesse leggere il testo completo può accedere QUI.
All’articolo 4 si elencano i documenti che devono essere verificati PREVENTIVAMENTE:
- provvedimento di nomina del responsabile unico del procedimento
- atti della procedura di affidamento:
- determina a contrarre
- avviso di manifestazione di interesse, bando o lettere di invito
- disciplinare di gara
- schema di contratto⁄convenzione
- provvedimento di nomina del direttore dei lavori⁄dell’esecuzione
- provvedimento di nomina organi consultivi
- dichiarazione di assenza di conflitto di interesse del personale intervenuto
- elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura e di quelli indiretti come subappaltatori ed ausiliari
- relazioni degli organi consultivi e verbale conclusivo
- provvedimenti di affidamento
- accordi⁄convenzioni con amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico
- atti della fase contrattuale
- perizie di variante
- proposte di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela
All’articolo 5 si prevede che il Commissario Straordinario ed il Prefetto sottoscrivano apposito protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’ambito delle attività di ricostruzione del ponte e che tutti i suddetti documenti, prima della formale adozione, debbano essere trasmessi all’ANAC che deve esprimere il proprio parere, comunicandolo al Commissario. Il testo dell’Accordo è consultabile QUI. Il Commissario può modificare l’atto se ritiene di accogliere gli eventuali rilievi ovvero, se non li ritiene fondati, presenta le proprie controdeduzioni e adotta l’atto senza modificarlo.
Nel caso l’ANAC non formuli alcun rilievo entro 2 o 7 giorni (a seconda del tipo di atto) il medesimo si intende positivamente verificato.
All’articolo 6 si prevede che non siano sottoposti a verifica preventiva gli atti relativi a:
- affidamenti diretti di lavori, servizi o forniture d’importo inferiore ad Euro 40.000
- procedure negoziate di servizi o forniture la cui base d’asta è inferiore ad Euro 100.000
- procedure negoziate di lavori la cui base d’asta è inferiore ad Euro 200.000
- perizie di variante di valore inferiore al 10% dell’importo originario del contratto e comunque d’importo non superiore ad Euro 100.000
- contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture di qualsiasi importo.
Mensilmente il Commissario deve inviare all’ANAC un report con l’elenco dei provvedimenti adottati indicando alcuni dati specifici quali: l’oggetto, i dati dell’appaltatore e l’importo.
Nei contratti tra la struttura commissariale, gli appaltatori e tutti i subappaltatori dovranno obbligatoriamente essere inserite alcune clausole che riguardano:
- l’appaltatore e le imprese subappaltatrici devono comunicare eventuali tentativi di concussione
- nei contratti (anche in subappalto) deve essere inserita una clausola risolutiva espressa che preveda l’automatico scioglimento del medesimo al verificarsi di azioni cautelari o di sentenze per una serie di reati a carico dell’imprenditore, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche al contratto in essere. Gli articoli che fanno scattare la risoluzione automatica del contratto sono:
- 317 cp
- 318 cp
- 319 cp
- 319 ter cp
- 319 quater cp
- 320 cp
- 321 cp
- 322 cp
- 322 bis cp
- 346 bis cp
- 353 cp
- 353 bis cp
- 354 cp
- 355 cp
- 356 cp
- 2635 cc
All’articolo 10 si prevede che la durata dell’accordo sia fissata fino al 3-10-2019 con possibilità di rinnovo.
L’accordo previsto all’articolo 5 tra il Prefetto ed il commissario Straordinario è stato effettivamente sottoscritto in data 17-1-2019 e, dopo aver dato atto che il Commissario agisce in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quelle penali fatte salve il rispetto delle seguenti:
- Codice delle leggi antimafia ex D. Lgs. 159-2011
- vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza alla UE
prevede, molto sinteticamente:
- il regime delle informazioni antimafia (art. 91 Codice Antimafia) è esteso a tutti gli operatori economici impegnati ed a tutti i contratti qualunque sia l’importo, la durata, l’oggetto, e la modalità di esecuzione e si esplicita mediante la consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia
- sono esentati esclusivamente gli acquisti di materiale di consumo di pronto reperimento nel limite di Euro 50.000 trimestrali
- l’obbligo di richiesta delle informazioni antimafia non sussiste nel caso le imprese vengano scelte all’interno degli elenchi tenuti dalla Prefettura di Genova (cosiddette white list ex art. 1, comma 52 D.L. 90-2014) oppure dall’Anagrafe Antimafia degli Esecutori (ex art. 30. Comma 6 del DL 189-2016)
- qualora a carico dei suddetti operatori dovessero emergere tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose non si potrà procedere alla stipula di alcun contratto (né in appalto né in subappalto);
- viene ribadito che tutti i contratti dovranno contenere una clausola risolutiva nel caso dalle verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula dovessero emergere situazioni di criticità;
- nei contratti stipulati dal Commissario bisognerà:
- inserire un riferimento espresso al protocollo sottoscritto tra il medesimo Commissario e la Prefettura;
- inserire le due clausole che vengono esplicitate nel protocollo e che espressamente prevedono l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria di ogni tentativo di estorsione, illecita richiesta di denaro o di altre utilità (quali ad esempio pressioni per assumere personale), ogni atto intimidatorio, nonché l’impegno espresso al rispetto del Protocollo medesimo;
- l’obbligo per il Commissario di istituire una Banca dati degli Esecutori che viene dettagliatamente normata con l’indicazione dei dati che devono esservi inseriti nelle due sezioni previste: Anagrafe delle imprese e Settimanale di cantiere o sub cantiere che deve contenere tutte le tipologie di lavorazioni programmate per ciascuna settimana con l’indicazione della ditta, dei mezzi di cantiere, di tutte le ditte coinvolte, dei nominativi dei dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni del cantiere,
- l’obbligo di tutti gli operatori economici di garantire il flusso informativo dei dati verso gli organi deputati e verso il commissario nonché di aggiornare in via telematica la suddetta banca dati con cadenza settimanale anticipata rispetto alla settimana successiva;
- tutti i dati inseriti nella Banca Dati degli Esecutori saranno accessibili agli enti deputati ai controlli
- al fine di permettere l’aggiornamento costante della Banca Dati degli Esecutori, tutti i contratti e subcontratti dovranno prevedere che:
- tutti gli accessi al cantiere dovranno essere registrati informaticamente;
- il personale dovrà sempre esporre il tesserino di riconoscimento
- le bolle di consegna del materiale dovranno esporre la targa ed il nominativo del proprietario dell’automezzo;
- al fine di monitorare il flusso dei mezzi finanziari tutti gli operatori dovranno utilizzare conti correnti dedicati (anche in via non esclusiva) e tutti i pagamenti dovranno essere tracciabili con le modalità dettagliatamente previste dall’art. 3 Legge 136-2010
- sono previste delle penali al mancato adempimento degli obblighi previsti dal protocollo
- seguono gli elenchi dettagliati degli obblighi che ciascuna parte (Commissario Straordinario, Prefettura, imprese) devono rispettare
- particolare attenzione deve essere posta nel monitoraggio dei flussi di manodopera con riferimento all’osservanza dei contratti collettivi
- la durata dell’Accordo è stabilita fino al collaudo finale.
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L’analisi dei due documenti (quello tra il Commissario e l’ANAC e quello tra il medesimo Commissario e la Prefettura), interessante o noiosa a seconda dei punti di vista, a mio avviso è indispensabile per poter valutare se, l’affermazione che l’ANAC “ha abbandonato Genova” corrisponda a realtà ovvero sia frutto di interpretazione fantasiosa e di strumentale utilizzo di alcune norme estrapolate senza tener conto del contesto generale e delle altre disposizioni di contorno.
Prima di trarre le conclusioni, voglio fare una considerazione in relazione allo scopo che l’estensore della espressione citata si prefigge. Volontà di critica costruttiva? Non mi sembra, diversamente avrebbe dovuto procedere ad un’analisi (molto più approfondita di quella fatta da me) delle varie criticità o mancanze che reputa essere presenti nei testi, prefigurando altresì eventuali soluzioni. Ma per fare delle proposte occorre essere dei tecnici, studiare, impiegare tempo. Non conosco le competenze di chi ha scritto che l’ANAC ha abbandonato Genova, quindi non posso esprimere giudizi, certamente qualora quelle competenze le avesse, non ci ha messo impegno.
Poiché come detto per valutare e fare proposte occorre essere dei tecnici ed avere molte competenze sulle materie coinvolte, competenze che io non ho, mi astengo dal sostenere che i documenti esaminati sono belli o brutti (in parole povere), mi limito a dire che l’ANAC “NON HA ABBANDONATO GENOVA”, tutt’altro, e che bisogna smetterla di diffondere slogan falsi e tendenziosi al solo fine di attaccare il Sindaco⁄Commissario Bucci con frasi ad effetto che esercitano indubbiamente un certo fascino ma che possono facilmente esser smentite anche da un profano, basta un poco di tempo per studiare le carte.