VANNO D’ACCORDO! |
REGOLAMENTO COMUNALE DELLE FAMIGLIEART. 1 ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE FAMIGLIE È istituito presso il Comune di Genova il Registro amministrativo delle Famiglie. Il regime amministrativo delle Famiglie si applica ai cittadini che costituiscono una famiglia ai sensi del presente Regolamento. Tali condizioni sono accertate in via amministrativa anche attraverso il registro dell’anagrafe della popolazione residente. ART. 2 DEFINIZIONE DI FAMIGLIA Il Comune di Genova, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Carta Costituzionale, nell’ambito della propria autonomia e potestè amministrativa, agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione delle famiglie genovesi, la loro sopravvivenza e l’adempimento dei compiti relativi al mantenimento, all’educazione, all’istruzione ed all’assistenza morale dei figli, soprattutto se minori bambini o adolescenti. Ai fini del presente regolamento, previa la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli, è da intendersi come famiglia la formazione sociale composta da figli (siano essi legittimi naturali o adottivi) residenti nel Comune di Genova, dalle loro madri e⁄o dai loro padri uniti in matrimonio (civile o concordatario) e con essi coabitanti e dagli altri ascendenti che siano presenti nel medesimo stato di famiglia e⁄o contribuiscano al loro mantenimento, alla loro educazione, alla loro istruzione ed alla loro assistenza morale. Il Comune assume tutte le iniziative volte a sostenere le famiglie, con particolare riguardo a quelle con figli minori e numerose, favorendone l’accesso ai procedimenti amministrativi e la fruizione di tutti i servizi pubblici erogati a condizioni economicamente sostenibili, anche mediante intese ad hoc con la Regione Liguria e con altri enti ed istituzioni. ART.3 REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE FAMIGLIE L’iscrizione al Registro delle Famiglie di regola viene effettuata a richiesta degli interessati che siano in possesso delle qualifiche soggettive richieste dall’art. 2: la residenza nel Comune di Genova per i figli (legittimi naturali o adottivi), la coabitazione con essi e il vincolo matrimoniale (civile o concordatario) per i loro genitori, l’inclusione nel medesimo stato di famiglia e⁄o il contributo al loro mantenimento, alla loro educazione, alla loro istruzione ed alla loro assistenza morale per gli altri ascendenti. L’iscrizione al Registro delle Famiglie avviene d’ufficio solo per i nuclei familiari in riferimento ai quali sia stata presentata la DSU – Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell’ISEE per l’accesso a prestazioni sociali agevolate e a richiesta per tutti gli altri. Possono richiedere l’iscrizione del nucleo familiare nel Registro delle Famiglie i figli residenti nel Comune di Genova, la madre e⁄o il padre uniti in matrimonio che coabitino con essi nonché gli altri ascendenti che siano presenti nel medesimo stato di famiglia e⁄o contribuiscano al loro mantenimento, alla loro educazione, alla loro istruzione ed alla loro assistenza morale. Per i figli minori residenti nel Comune di Genova la richiesta di iscrizione nel Registro delle Famiglie può essere avanzata dalla madre e⁄o dal padre uniti in matrimonio che coabitino con essi. La domanda va presentata presso la sede dei Servizi Civici o presso gli uffici anagrafici dei Municipi utilizzando la modulistica allegata in calce al presente Regolamento. ART.4 EFFETTI DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE FAMIGLIE L’iscrizione nel Registro delle Famiglie attribuisce a tutti i componenti dei nuclei familiari il godimento dei benefici e le agevolazioni nella fruizione dei servizi ad essi attribuiti da atti e disposizioni dell’Amministrazione Comunale, senza che ciò possa configurare alcuna irragionevole disparitè di trattamento rispetto alle altre formazioni sociali previste e tutelate dalla vigente normativa ( ad es. Unioni civili, convivenze di fatto, convivenze anagrafiche), alle quali anzi i medesimi benefici ed agevolazioni si intendono automaticamente estesi. ART.5 CESSAZIONE DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE FAMIGLIE L’iscrizione al Registro delle Famiglie cessa nei seguenti casi: a) annullamento o scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i genitori per causa diversa dalla morte di uno dei coniugi; b) sopravvenuta carenza di alcuna delle qualifiche soggettive richieste dall’art. 2, che determina la cancellazione d’ufficio dal Registro delle Famiglie: la residenza nel Comune di Genova per i figli, la coabitazione con essi e il vincolo matrimoniale per i loro genitori, l’inclusione nel medesimo stato di famiglia e⁄o il contributo al loro mantenimento, alla loro educazione, alla loro istruzione ed alla loro assistenza morale per gli altri ascendenti: c) istanza congiunta degli iscritti che si rechino presso gli Uffici del Registro delle Famiglie per chiedere la cancellazione. Qualora uno dei componenti dello stesso nucleo familiare iscritto nel Registro non vi si rechi, gli altri potranno comunque richiedere la cancellazione del nucleo familiare dal Registro, purché gliene diano congruo preavviso con raccomandata a⁄r o posta elettronica certificata almeno 8 giorni prima. In tal caso gli Uffici del Registro delle Famiglie provvederanno a inviare propria comunicazione all’iscritto non comparso invitandolo a presentarsi entro 15 giorni per confermare la cancellazione ed avvertendolo che, in difetto di tale comparizione, gli Uffici del Registro annoteranno tale inadempimento che potrè essere valutato ai fini della concessione di benefici e agevolazioni a seguito di nuova iscrizione nel Registro. Ogni componente del nucleo familiare iscritto nel Registro delle Famiglie pu in qualsiasi momento chiedere la propria personale cancellazione dal medesimo. ART.6 DECADENZA DAI BENEFICI DELL’ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE FAMIGLIE Nei casi previsti all’articolo precedente, lett. a), sono fatti salvi i benefici che il Comune di Genova, nell’ambito della propria competenza, abbia attribuito ai figli, ai genitori ed agli ascendenti prima dell’annullamento o scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i genitori. Nei casi previsti dall’articolo precedente, lett. b) e c), gli effetti derivanti dal presente Regolamento vengono meno solo dal momento della cancellazione dal Registro delle Famiglie. ART.7 INFORMATIVE CIRCA IL REGISTRO DELLE FAMIGLIE Al fine di consentire il godimento di benefici e agevolazioni nella fruizione dei servizi riservati alle famiglie da atti e disposizioni dell’Amministrazione comunale, l’ufficio detentore del Registro promuove ogni forma di scambio di informazioni sui soggetti iscritti tra gli uffici comunali che ne faranno richiesta. ART.8 EFFICACIA DELLA PRESENTE DISCIPLINA La presente disciplina comunale delle famiglie ha rilevanza esclusivamente amministrativa, ai fini di cui all’art. 2, senza interferire, quindi, con la vigente legislazione in materia anagrafica, di stato civile e con il diritto di famiglia. ALLEGATI) (omissis) |
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