CASE AGLI IMMIGRATI |
La Regione Liguria in data 6 giugno 2017 ha approvato una legge, la n° 13, che modifica una precedente legge regionale (la n° 10 del 2004) in materia di regolamentazione dei criteri per l’assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Il testo della legge n° 13 è disponibile QUI La modifica di maggior impatto sociale, che è stata impugnata dal governo, è quella contenuta nell’art. 4 che modifica l’art. 5 della legge 10⁄2004, la cui rubrica è “Principi per l’assegnazione degli alloggi”. Riportiamo integralmente il testo con le modifiche apportate dalla legge 13⁄2017 (in grassetto): « 1. I requisiti del nucleo familiare per partecipare all’assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti: a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea ovvero condizione di stranieri regolarmente residenti da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale in regola con la normativa statale in materia di immigrazione; b) residenza o attività lavorativa da almeno cinque anni nel bacino di utenza a cui appartiene il Comune che emana il bando tenendo conto della decorrenza della stessa nell’ambito del territorio regionale; c) limiti alla titolarità di diritti reali su beni immobili; d) assenza di precedenti assegnazioni o contributi non fruiti per cause non imputabili al soggetto richiedente; d bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena; e) limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare da accertarsi secondo le vigenti disposizioni in materia di determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); f) ulteriori condizioni previste dai regolamenti comunali di cui all’articolo 3, comma 4, in relazione a peculiari esigenze locali. 1 bis. Fermi restando i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare di cui al comma 1, lettera e), i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto al comma 1, lettere c), d), d bis) e f), dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell’assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto di assegnazione. 1 ter. In deroga al requisito di cui al comma 1, lettera c), al genitore legalmente separato o divorziato, obbligato giudizialmente al versamento dell’assegno di mantenimento ai figli e privo della disponibilità della casa coniugale, pur essendone proprietario, in quanto assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio, non viene considerato il diritto di proprietà o altro diritto reale relativo alla casa coniugale. 2. Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi anche non conviventi, purché non legalmente separati con verbale o sentenza omologati dal Tribunale, nonché da tutti gli altri soggetti che il regolamento anagrafico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), individua come famiglia, coabitanti con il richiedente. 3. La situazione economica per l’accesso e per la permanenza, nonché le modalità di aggiornamento sono indicati nei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).» Il testo della legge 10⁄2004 precedente alle modifiche è disponibile QUI Al momento attuale non è disponibile il testo del provvedimento di impugnazione, sembra comunque che l’unico rilievo di costituzionalità, sia relativo all’affermazione che deve trattarsi di “stranieri regolarmente residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale”. L’unica notizia ufficiale è contenuta in un comunicato stampa del Governo recuperabile QUI Pur in mancanza del testo dell’impugnativa alcune riflessioni possono essere azzardate:
mi sembra che il problema sia se è corretto individuare un termine di residenza minimo in Italia per poter presentare la domanda di assegnazione di un alloggio. Pare infatti, ma ribadisco il testo dell’impugnativa non è noto, che la questione non sia relativa alla quantificazione di tale periodo (fissato dalla Regione Liguria in 10 anni) ma verta sulla presenza nella legge di un termine, quale che sia. Orbene, senza entrare nel merito se 10 anni siano troppi o troppo pochi, mi sembra che sia necessario puntualizzare che:
Bene ha fatto quindi la Regione Liguria a fissare tale termine (se mai si può discutere sulla quantificazione ) che non è certamente irragionevole e quindi non pone questioni di illegittimità costituzionale. In attesa della sentenza della Corte Costituzionale non resta che confidare nel raziocinio dei suoi componenti. |