DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
 
 Vigente al: 26-7-2017  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
    Visti gli articoli 76, 87, 117 e 118 della Costituzione; 
    Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
    Visto il decreto legislativo 20 ottobre  1998,  n.  368,  recante
istituzione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  490,  recante
testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre
1997, n. 352; 
    Visto l'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 29 settembre 2003; 
    Acquisito il parere  della  Conferenza  unificata,  istituita  ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004; 
    Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita'  culturali,
di concerto con il Ministro per gli affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
    1.  E'  approvato  l'unito  codice  dei  beni  culturali  e   del
paesaggio, composto di 184 articoli e dell'allegato  A,  vistato  dal
Ministro proponente. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
      Dato a Roma, addi' 22 gennaio 2004 
                               CIAMPI 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                     Urbani, Ministro per i beni e le 
                              attivita' culturali 
                                   La Loggia, Ministro per gli affari 
                              regionali 
Visto, il Guardasigilli: Castelli 

PARTE PRIMA
Disposizioni generali

                             Articolo 1 
                              Principi 
 
   1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica
tutela e  valorizza  il  patrimonio  culturale  in  coerenza  con  le
attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo  le
disposizioni del presente codice. 
   2.  La  tutela  e  la  valorizzazione  del  patrimonio   culturale
concorrono a preservare la memoria della comunita'  nazionale  e  del
suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. 
   3. Lo Stato, le regioni, le citta' metropolitane, le province e  i
comuni  assicurano  e  sostengono  la  conservazione  del  patrimonio
culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. 
   4. Gli altri  soggetti  pubblici,  nello  svolgimento  della  loro
attivita', assicurano la conservazione e la  pubblica  fruizione  del
loro patrimonio culturale. 
   5.  I  privati  proprietari,  possessori  o  detentori   di   beni
appartenenti al  patrimonio  culturale  ((,  ivi  compresi  gli  enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, )) sono tenuti a garantirne la
conservazione. 
   6. Le attivita' concernenti la conservazione, la  fruizione  e  la
valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3,  4  e  5
sono svolte in conformita' alla normativa di tutela. 
                             Articolo 2
                        Patrimonio culturale

   1.  Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai
beni paesaggistici.
   2.  Sono  beni  culturali  le cose immobili e mobili che, ai sensi
degli  articoli  10  e  11,  presentano interesse artistico, storico,
archeologico,  etnoantropologico,  archivistico  e bibliografico e le
altre  cose  individuate  dalla  legge  o  in  base  alla legge quali
testimonianze aventi valore di civilta'.
   3.  Sono  beni  paesaggistici  gli  immobili  e  le  aree indicati
all'articolo   134,   costituenti  espressione  dei  valori  storici,
culturali,  naturali,  morfologici  ed estetici del territorio, e gli
altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
   4.  I  beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono
destinati  alla fruizione della collettivita', compatibilmente con le
esigenze  di  uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di
tutela.
                             Articolo 3
                   Tutela del patrimonio culturale

   1.  La  tutela  consiste  nell'esercizio  delle  funzioni  e nella
disciplina   delle  attivita'  dirette,  sulla  base  di  un'adeguata
attivita'   conoscitiva,   ad   individuare  i  beni  costituenti  il
patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione
per fini di pubblica fruizione.
   2.   L'esercizio   delle  funzioni  di  tutela  si  esplica  anche
attraverso  provvedimenti  volti  a  conformare  e regolare diritti e
comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
                             Articolo 4 
 Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale 
 
   1. Al fine di garantire l'esercizio  unitario  delle  funzioni  di
tutela, ai sensi dell'articolo 118 della  Costituzione,  le  funzioni
stesse sono attribuite  al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  di  seguito  denominato  "Ministero",  che  le   esercita
direttamente o ne puo' conferire l'esercizio  alle  regioni,  tramite
forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi  3  e
4. Sono fatte salve le funzioni gia' conferite alle regioni ai  sensi
((del comma 6)) del medesimo articolo 5. 
   2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni  culturali
di  appartenenza  statale  anche  se  in  consegna  o   in   uso   ad
amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero. 
                             Articolo 5 
Cooperazione delle regioni e degli altri enti  pubblici  territoriali
            in materia di tutela del patrimonio culturale 
 
  1. Le regioni, nonche' i  comuni,  le  citta'  metropolitane  e  le
province, di seguito denominati "altri enti  pubblici  territoriali",
cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in
conformita' a quanto disposto dal Titolo I della  Parte  seconda  del
presente codice. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 125)). 
  3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  seguito   denominata
"Conferenza Stato-regioni", le regioni possono esercitare le funzioni
di tutela su ((manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte
librarie, libri, stampe e incisioni,))  carte  geografiche,  spartiti
musicali, fotografie, pellicole o altro  materiale  audiovisivo,  con
relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato. 
  4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base  dei  principi  di
differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori
forme di coordinamento in materia di tutela con  le  regioni  che  ne
facciano richiesta. 
  5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari  forme  di
cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali. 
  6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono
esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui
alla Parte  terza  del  presente  codice,  in  modo  che  sia  sempre
assicurato un livello di governo unitario ed  adeguato  alle  diverse
finalita' perseguite. 
  7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle  regioni  ai  sensi
dei ((commi 3, 4, 5 e 6)),  il  Ministero  esercita  le  potesta'  di
indirizzo  e  di  vigilanza  e  il  potere  sostitutivo  in  caso  di
perdurante inerzia o inadempienza. 
                             Articolo 6
               Valorizzazione del patrimonio culturale

  1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella
disciplina  delle  attivita'  dirette  a promuovere la conoscenza del
patrimonio  culturale  e  ad  assicurare  le  migliori  condizioni di
utilizzazione  e  fruizione pubblica del patrimonio stesso , (( anche
da parte delle persone diversamente abili, ))al fine di promuovere lo
sviluppo  della  cultura  .  Essa comprende anche la promozione ed il
sostegno  degli interventi di conservazione del patrimonio culturale.
((   In  riferimento  al  paesaggio,  ))la  valorizzazione  comprende
altresila  riqualificazione  degli immobili e delle aree sottoposti a
tutela  compromessi  o  degradati,  ovvero  la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati.
  2.  La valorizzazione e' attuata in forme compatibili con la tutela
e tali da non pregiudicarne le esigenze.
  3.  La  Repubblica  favorisce  e  sostiene  la  partecipazione  dei
soggetti  privati,  singoli  o  associati,  alla  valorizzazione  del
patrimonio culturale.
                             Articolo 7
           Funzioni e compiti in materia di valorizzazione
                      del patrimonio culturale

   1.  Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di
valorizzazione   del  patrimonio  culturale.  Nel  rispetto  di  tali
principi le regioni esercitano la propria potesta' legislativa.
   2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
perseguono  il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle
attivita' di valorizzazione dei beni pubblici.
                           Articolo 7-bis
        (( (Espressioni di identita' culturale collettiva) ))

  ((  1. Le espressioni di identita' culturale collettiva contemplate
dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale  e  per  la  protezione  e la promozione delle diversita'
culturali,  adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed
il  20  ottobre  2005,  sono  assoggettabili  alle  disposizioni  del
presente   codice   qualora   siano  rappresentate  da  testimonianze
materiali   e   sussistano   i   presupposti   e  le  condizioni  per
l'applicabilita' dell'articolo 10. ))
                             Articolo 8
              Regioni e province ad autonomia speciale

   1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le
potesta'  attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province
autonome  di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
                             Articolo 9 
                Beni culturali di interesse religioso 
 
   1. Per i beni culturali di  interesse  religioso  appartenenti  ad
enti ed istituzioni della Chiesa cattolica  o  di  altre  confessioni
religiose, il Ministero e,  per  quanto  di  competenza,  le  regioni
provvedono, relativamente alle esigenze di culto,  d'accordo  con  le
rispettive autorita'. 
   2. Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite dalle  intese
concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione  del
Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate
sulla base delle intese sottoscritte  con  le  confessioni  religiose
diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo  8,  comma  3,  della
Costituzione. 
                           Articolo 9-bis. 
((  (Professionisti  competenti  ad  eseguire  interventi  sui   beni
                           culturali). )) 
 
   ((1. In conformita' a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte
salve  le  competenze  degli   operatori   delle   professioni   gia'
regolamentate, gli  interventi  operativi  di  tutela,  protezione  e
conservazione  dei  beni  culturali  nonche'  quelli  relativi   alla
valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e
II della parte  seconda  del  presente  codice,  sono  affidati  alla
responsabilita' e all'attuazione, secondo le  rispettive  competenze,
di   archeologi,   archivisti,   bibliotecari,   demoetnoantropologi,
antropologi fisici, restauratori di beni  culturali  e  collaboratori
restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e
tecnologia applicate  ai  beni  culturali  e  storici  dell'arte,  in
possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale)). 

PARTE SECONDA
Beni culturali
TITOLO I
Tutela
Capo I
Oggetto della tutela

                             Articolo 10 
                           Beni culturali 
 
  1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti  allo
Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici  territoriali,  nonche'
ad ogni altro ente  ed  istituto  pubblico  e  a  persone  giuridiche
private senza fine di lucro , ivi  compresi  gli  enti  ecclesiastici
civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico. 
  2. Sono inoltre beni culturali: 
    a) le raccolte di musei, pinacoteche,  gallerie  e  altri  luoghi
espositivi dello Stato, delle  regioni,  degli  altri  enti  pubblici
territoriali, nonche' di ogni altro ente ed istituto pubblico; 
    b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle  regioni,
degli altri enti pubblici territoriali, nonche' di ogni altro ente ed
istituto pubblico; 
    c) le raccolte librarie  delle  biblioteche  dello  Stato,  delle
regioni, degli altri enti  pubblici  territoriali,  nonche'  di  ogni
altro ente e istituto pubblico ,  ad  eccezione  delle  raccolte  che
assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate  all'articolo  47,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,
n. 616 . 
  3.  Sono  altresi'  beni  culturali,  quando  sia  intervenuta   la
dichiarazione prevista dall'articolo 13: 
    a) le cose immobili e mobili che presentano interesse  artistico,
storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante,
appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1; 
    b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che
rivestono interesse storico particolarmente importante; 
    c) le raccolte librarie, appartenenti a privati,  di  eccezionale
interesse culturale; 
    d) le cose  immobili  e  mobili,  a  chiunque  appartenenti,  che
rivestono un interesse particolarmente importante a  causa  del  loro
riferimento con la  storia  politica,  militare,  della  letteratura,
dell'arte, della  scienza,  della  tecnica,  dell'industria  e  della
cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identita' e  della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; 
    e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che
non siano ricomprese fra quelle  indicate  al  comma  2  e  che,  per
tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per
rilevanza   artistica,   storica,   archeologica,    numismatica    o
etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse. 
  4. Sono comprese tra le cose indicate al comma  1  e  al  comma  3,
lettera a): 
    a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria  e  le
primitive civilta'; 
    b) le cose di interesse numismatico che, in  rapporto  all'epoca,
alle tecniche e ai materiali di produzione, nonche'  al  contesto  di
riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio; 
    c) i manoscritti, gli  autografi,  i  carteggi,  gli  incunaboli,
nonche' i libri, le stampe e  le  incisioni,  con  relative  matrici,
aventi carattere di rarita' e di pregio; 
    d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi  carattere
di rarita' e di pregio; 
    e) le fotografie, con relativi negativi e matrici,  le  pellicole
cinematografiche  ed  i  supporti  audiovisivi  in   genere,   aventi
carattere di rarita' e di pregio; 
    f) le  ville,  i  parchi  e  i  giardini  che  abbiano  interesse
artistico o storico; 
    g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi  aperti  urbani
di interesse artistico o storico; 
    h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; 
    i) le navi e i galleggianti aventi interesse  artistico,  storico
od etnoantropologico; 
    l)  le  architetture   rurali   aventi   interesse   storico   od
etnoantropologico   quali    testimonianze    dell'economia    rurale
tradizionale. 
  ((5. Salvo quanto disposto  dagli  articoli  64  e  178,  non  sono
soggette alla disciplina del presente  Titolo  le  cose  indicate  al
comma 1 che siano opera di autore vivente o  la  cui  esecuzione  non
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni,
se immobili, nonche' le cose indicate al comma 3, lettere a)  ed  e),
che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga  ad
oltre cinquanta anni)). 
                             Articolo 11
        ((Cose)) oggetto di specifiche disposizioni di tutela

  1.  (( Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate
le seguenti tipologie di cose: ))
    a)   gli  affreschi,  gli  stemmi,  i  graffiti,  le  lapidi,  le
iscrizioni,  i  tabernacoli  ed altri elementi decorativi di edifici,
esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1;
    b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
    c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
    d)  le  opere  di  pittura,  di  scultura, di grafica e qualsiasi
oggetto  d'arte  di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre  cinquanta  anni,  (( a termini degli articoli 64 e 65, comma 4
));
    e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore
artistico, (( a termini dell'articolo 37 ));
    f)  le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari
di  opere  cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento,  le  documentazioni  di  manifestazioni, sonore o verbali,
comunque  realizzate,  la cui produzione risalga ad oltre venticinque
anni, (( a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c) ));
    g)  i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, (( a
termini degli articoli 65, comma 3, lettera c), e 67, comma 2 ));
    h)  i  beni  e  gli  strumenti  di  interesse per la storia della
scienza  e  della tecnica aventi piu' di cinquanta anni, (( a termini
dell'articolo 65, comma 3, lettera c) ));
    i)  le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di
tutela  del  patrimonio  storico  della Prima guerra mondiale, di cui
all'articolo 50, comma 2.
  ((   1-bis.   Per   le   cose  di  cui  al  comma  1,  resta  ferma
l'applicabilita'  delle  disposizioni  di  cui agli articoli 12 e 13,
qualora   sussistano   i   presupposti   e  le  condizioni  stabiliti
dall'articolo 10. ))
                             Articolo 12 
                  Verifica dell'interesse culturale 
 
  ((1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera  di
autore non  piu'  vivente  e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre
cinquanta anni, se mobili, o ad oltre  settanta  anni,  se  immobili,
sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a  quando
non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.)) 
  2. I competenti organi del  Ministero,  d'ufficio  o  su  richiesta
formulata dai soggetti cui  le  cose  appartengono  e  corredata  dai
relativi dati conoscitivi, verificano la  sussistenza  dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico  nelle  cose  di
cui al comma  1,  sulla  base  di  indirizzi  di  carattere  generale
stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione. 
  3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma  2
e' corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive.
I criteri per la  predisposizione  degli  elenchi,  le  modalita'  di
redazione delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di  concerto
con  l'Agenzia  del  demanio  e,  per  i   beni   immobili   in   uso
all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il  concerto   della
competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il  Ministero
fissa,  con  propri  decreti,  i  criteri  e  le  modalita'  per   la
predisposizione e la presentazione delle  richieste  di  verifica,  e
della relativa  documentazione  conoscitiva,  da  parte  degli  altri
soggetti di cui al comma 1. 
  4.  Qualora  nelle  cose  sottoposte  a  verifica  non  sia   stato
riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose  medesime  sono
escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo. 
  5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti  al
demanio dello Stato,  delle  regioni  e  degli  altri  enti  pubblici
territoriali, la scheda contenente i relativi dati  e'  trasmessa  ai
competenti  uffici  affinche'  ne  dispongano  la  sdemanializzazione
qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non
vi ostino altre ragioni di pubblico interesse. 
  6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui  al  comma  5  per  le
quali si  sia  proceduto  alla  sdemanializzazione  sono  liberamente
alienabili, ai fini del presente codice. 
  7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico, effettuato in conformita' agli indirizzi  generali
di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai  sensi  dell'articolo
13 ed il relativo  provvedimento  e'  trascritto  nei  modi  previsti
dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente  sottoposti
alle disposizioni del presente Titolo. 
  8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'  dello  Stato
oggetto  di  verifica  con   esito   positivo,   integrate   con   il
provvedimento  di  cui  al  comma  7,  confluiscono  in  un  archivio
informatico  ,  conservato  presso  il  Ministero  e  accessibile  al
Ministero e all'Agenzia del demanio, per  finalita'  di  monitoraggio
del patrimonio immobiliare e di programmazione  degli  interventi  in
funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
  9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose  di
cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono  mutino
in qualunque modo la loro natura giuridica. 
  10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni
dal ricevimento della richiesta. 
                             Articolo 13
               Dichiarazione dell'interesse culturale

   1.  La  dichiarazione  accerta  la  sussistenza, nella cosa che ne
forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.
   2.   La   dichiarazione  non  e'  richiesta  per  i  beni  di  cui
all'articolo  10,  comma  2.  Tali beni rimangono sottoposti a tutela
anche  qualora  i  soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque
modo la loro natura giuridica.
                             Articolo 14
                    Procedimento di dichiarazione

  1.  Il  soprintendente  avvia  il procedimento per la dichiarazione
dell'interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e
di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al
proprietario,  possessore  o  detentore a qualsiasi titolo della cosa
che ne forma oggetto.
  2.  La  comunicazione contiene gli elementi di identificazione e di
valutazione della cosa risultanti dalle prime indagini, l'indicazione
degli  effetti  previsti  dal  comma  4,  nonche'  l'indicazione  del
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione
di eventuali osservazioni.
  3.   Se   il   procedimento   riguarda  complessi  immobiliari,  la
comunicazione e' inviata anche al comune e alla citta' metropolitana.
  4.  La  comunicazione  comporta  l'applicazione,  in via cautelare,
delle disposizioni previste dal Capo II, dalla sezione I del Capo III
e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo.
  5.  Gli  effetti  indicati  al  comma  4  cessano alla scadenza del
termine   del   procedimento   di  dichiarazione,  che  il  Ministero
stabilisce (( ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia
di procedimento amministrativo. )).
  6.  La  dichiarazione  dell'interesse  culturale  e'  adottata  dal
Ministero.
                             Articolo 15
                    Notifica della dichiarazione

   1.  La  dichiarazione  prevista  dall'articolo 13 e' notificata al
proprietario,  possessore  o  detentore a qualsiasi titolo della cosa
che  ne  forma  oggetto,  tramite  messo  comunale  o  a  mezzo posta
raccomandata con avviso di ricevimento.
   2.  Ove  si  tratti  di  cose soggette a pubblicita' immobiliare o
mobiliare,  il  provvedimento  di  dichiarazione  e'  trascritto,  su
richiesta  del  soprintendente, nei relativi registri ed ha efficacia
nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore
a qualsiasi titolo.
  ((2-bis.  Dei  beni  dichiarati  il  Ministero  forma e conserva un
apposito elenco, anche su supporto informatico. ))
                             Articolo 16
           Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

  1.  Avverso  ((  il  provvedimento conclusivo della verifica di cui
all'articolo  12  o  ))  la  dichiarazione  di cui all'articolo 13 e'
ammesso ricorso al Ministero, per motivi di legittimita' e di merito,
entro trenta giorni dalla notifica della dichiarazione.
  2.  La  proposizione  del  ricorso  comporta  la  sospensione degli
effetti del provvedimento impugnato.
  Rimane  ferma  l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni
previste  dal Capo II, dalla sezione I del Capo III e dalla sezione I
del Capo IV del presente Titolo.
  3.  Il  Ministero,  sentito il competente organo consultivo, decide
sul  ricorso  entro  il termine di novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
  4.  Il  Ministero,  qualora  accolga  il ricorso, annulla o riforma
l'atto impugnato.
  5.  Si  applicano  le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
                             Articolo 17
                            Catalogazione

  1.  Il  Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e
coordina le relative attivita'.
  2.  Le procedure e le modalita' di catalogazione sono stabilite con
decreto  ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle
regioni,  individua  e  definisce  metodologie  comuni  di  raccolta,
scambio,  accesso  ed  elaborazione dei dati a livello nazionale e di
integrazione  in  rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali.
  3.  Il  Ministero  e  le regioni, anche con la collaborazione delle
universita',  concorrono  alla  definizione  di programmi concernenti
studi,  ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione.
  4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
con  le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2,
curano  la  catalogazione  dei  beni  culturali  loro appartenenti e,
previe intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
  5.  I  dati  di  cui  al  presente articolo affluiscono al catalogo
nazionale dei beni culturali (( in ogni sua articolazione )).
  6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai
sensi  dell'articolo  13  e'  disciplinata  in  modo  da garantire la
sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Capo II
Vigilanza e ispezione

                             Articolo 18
                              Vigilanza

   1.  La  vigilanza  sui  beni  culturali  ((  ,  sulle  cose di cui
all'articolo   12,   comma  1,  nonche'  sulle  aree  interessate  da
prescrizioni  di  tutela  indiretta,  ai  sensi  dell'articolo 45, ))
compete al Ministero.
   (( 2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano
alle  regioni  e  agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero
provvede   alla  vigilanza  anche  mediante  forme  di  intesa  e  di
coordinamento con le regioni medesime. ))
                             Articolo 19
                              Ispezione

   1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso
non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza,
ad  ispezioni  volte  ad  accertare  l'esistenza  e  lo  stato  (( di
conservazione o di custodia )) dei beni culturali.
  ((  1-bis.  Con  le  modalita'  di  cui al comma 1 i soprintendenti
possono altresi' accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela
indiretta date ai sensi dell'articolo 45. ))

Capo III
Protezione e conservazione
Sezione I
Misure di protezione

                             Articolo 20
                         Interventi vietati

  1.  I  beni culturali non possono essere distrutti, (( deteriorati,
)) danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere
storico  o  artistico  oppure  tali  da  recare pregiudizio alla loro
conservazione.
  2.  Gli  archivi  pubblici  e  gli  archivi privati per i quali sia
intervenuta  la  dichiarazione  ai sensi dell'articolo 13 non possono
essere smembrati.
                             Articolo 21
                Interventi soggetti ad autorizzazione

  1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
    ((  a)  la  rimozione  o  la  demolizione,  anche  con successiva
ricostituzione, dei beni culturali; ))
    b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali (( mobili
)), salvo quanto previsto ai commi 2 e 3;
    e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
    d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi
privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la  dichiarazione  ai sensi
dell'articolo 13 , nonche' lo scarto di materiale bibliografico delle
biblioteche  pubbliche,  con  l'eccezione  prevista  all'articolo 10,
comma  2,  lettera  c),  e delle biblioteche private per le quali sia
intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ;
    e)  il  trasferimento  ad  altre  persone giuridiche di complessi
organici  di  documentazione  di archivi pubblici, nonche' di archivi
privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la  dichiarazione  ai sensi
dell'articolo 13 .
  2.  Lo  spostamento  di beni culturali, dipendente dal mutamento di
dimora  o  di  sede  del  detentore, e' preventivamente denunciato al
soprintendente,  che,  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
denuncia,  puo'  prescrivere  le misure necessarie perche' i beni non
subiscano danno dal trasporto.
  3.  Lo  spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti
ed  istituti  pubblici  non  e'  soggetto  ad  autorizzazione  ((, ma
comporta  l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalita' di
cui all'articolo 18 )).
  4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere
e  lavori  di  qualunque  genere  su beni culturali e' subordinata ad
autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso
dei beni medesimi e' comunicato al soprintendente per le finalita' di
cui all'articolo 20, comma 1.
  5.  L'autorizzazione e' resa su progetto o, qualora sufficiente, su
descrizione  tecnica  dell'intervento,  presentati dal richiedente, e
puo'  contenere  prescrizioni.  Se i lavori non iniziano entro cinque
anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente puo' dettare
prescrizioni ovvero integrare o variare quelle gia' date in relazione
al mutare delle tecniche di conservazione.
                             Articolo 22
      Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

  1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione
prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia
di  edilizia  pubblica  e  privata  e' rilasciata entro il termine di
centoventi  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta da parte della
soprintendenza.
  2.   Qualora   la  soprintendenza  chieda  chiarimenti  o  elementi
integrativi  di  giudizio,  il termine indicato al comma 1 e' sospeso
fino al ricevimento della documentazione richiesta.
  3.  ((  Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura
tecnica,   la  soprintendenza  ne  da'  preventiva  comunicazione  al
richiedente  ed  ))  il  termine  indicato al comma 1 e' sospeso fino
all'acquisizione  delle  risultanze  degli  accertamenti  d'ufficio e
comunque per non piu' di trenta giorni.
  (( 4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente puo'
diffidare  l'amministrazione  a  provvedere. Se l'amministrazione non
provvede  nei  trenta giorni successivi al ricevimento della diffida,
il richiedente puo' agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni. ))
                             Articolo 23
                   Procedure edilizie semplificate

   1.  Qualora  gli  interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 21
necessitino  anche  di  titolo  abilitativo  in  materia edilizia, e'
possibile  il  ricorso  alla  denuncia  di inizio attivita', nei casi
previsti  dalla  legge.  A  tal  fine  l'interessato,  all'atto della
denuncia,  trasmette al comune l'autorizzazione conseguita, corredata
dal relativo progetto.
                             Articolo 24
                     Interventi su beni pubblici

   1.  Per  gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da
parte  di  amministrazioni  dello Stato, delle regioni, di altri enti
pubblici  territoriali,  nonche'  di  ogni  altro  ente  ed  istituto
pubblico,  l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 puo'
essere  espressa  nell'ambito  di  accordi  tra  il  Ministero  ed il
soggetto pubblico interessato.
                             Articolo 25
                        Conferenza di servizi

1.  Nei  procedimenti  relativi  ad  opere o lavori incidenti su beni
culturali,  ove  si  ricorra alla conferenza di servizi, (( l'assenso
espresso  ))in  quella  sede  dal competente organo del Ministero con
dichiarazione  motivata,  acquisita  al  verbale  della  conferenza e
contenente  le  eventuali prescrizioni impartite per la realizzazione
del  progetto  ((, sostituisce, a tutti gli effetti, l'autorizzazione
di cui all'articolo 21 )).
   ((  2. Qualora l'organo ministeriale esprima motivato dissenso, la
decisione  conclusiva  e' assunta ai sensi delle vigenti disposizioni
di legge in materia di procedimento amministrativo. ))
   3.  Il  destinatario  della  determinazione  conclusiva favorevole
adottata  in conferenza di servizi informa il Ministero dell'avvenuto
adempimento delle prescrizioni da quest'ultimo impartite.
                             Articolo 26 
             (( (Valutazione di impatto ambientale). )) 
 
  ((1.  Per  i  progetti  da  sottoporre  a  valutazione  di  impatto
ambientale, il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di  cui
agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152. 
  2. Qualora prima dell'adozione del provvedimento di valutazione  di
impatto ambientale risulti che il  progetto  non  e'  in  alcun  modo
compatibile con le esigenze di  protezione  dei  beni  culturali  sui
quali esso e'  destinato  ad  incidere,  il  Ministero  si  pronuncia
negativamente e, in tal  caso,  il  procedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale si conclude negativamente. 
  3. Qualora nel corso  dei  lavori  di  realizzazione  del  progetto
risultino comportamenti  contrastanti  con  l'autorizzazione  di  cui
all'articolo  21  espressa  nelle  forme  del   provvedimento   unico
ambientale di cui all'articolo 27 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ovvero della conclusione motivata della  conferenza  di
servizi di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152,  tali  da  porre  in  pericolo  l'integrita'  dei  beni
culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la  sospensione
dei lavori.)) 
                                                               ((31)) 
 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
                             Articolo 27
                        Situazioni di urgenza

   1.  Nel  caso  di  assoluta  urgenza possono essere effettuati gli
interventi  provvisori  indispensabili  per  evitare  danni  al  bene
tutelato,   purche'   ne   sia   data  immediata  comunicazione  alla
soprintendenza,  alla  quale  sono tempestivamente inviati i progetti
degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.
                             Articolo 28
                    Misure cautelari e preventive

  1.  Il  soprintendente  puo'  ordinare la sospensione di interventi
iniziati contro il disposto degli articoli 20, 21, 25, 26 e 27 ovvero
condotti in difformita' dall'autorizzazione.
  2.  Al  soprintendente  spetta  altresi'  la  facolta'  di ordinare
l'inibizione  o  la  sospensione  di  interventi  relativi  alle cose
indicate  nell'articolo  10,  anche  quando per esse non siano ancora
intervenute  la  verifica  di  cui  all'articolo  12,  comma  2, o la
dichiarazione di cui all'articolo 13.
  3.  L'ordine di cui al comma 2 si intende revocato se, entro trenta
giorni  dalla  ricezione  del medesimo, non e' comunicato, a cura del
soprintendente,   l'avvio   del   procedimento   di   verifica  o  di
dichiarazione.
  4.  In  caso di realizzazione (( di lavori pubblici )) ricadenti in
aree  di  interesse  archeologico,  anche  quando  per esse non siano
intervenute  la  verifica  di  cui  all'articolo  12,  comma  2, o la
dichiarazione   di   cui  all'articolo  13,  il  soprintendente  puo'
richiedere  l'esecuzione  di saggi archeologici preventivi sulle aree
medesime a spese del committente (( . . . )).

Sezione II
Misure di conservazione

                             Articolo 29
                            Conservazione

  1. La conservazione del patrimonio culturale e' assicurata mediante
una   coerente,   coordinata   e  programmata  attivita'  di  studio,
prevenzione, manutenzione e restauro.
  2. Per prevenzione si intende il complesso delle attivita' idonee a
limitare  le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo
contesto.
  3. Per manutenzione si intende il complesso delle attivita' e degli
interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale
e  al  mantenimento  dell'integrita',  dell'efficienza  funzionale  e
dell'identita' del bene e delle sue parti.
  4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso
un complesso di operazioni finalizzate all'integrita' materiale ed al
recupero  del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei
suoi  valori  culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone
dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla normativa vigente, il
restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
  5.  Il  Ministero  definisce, anche con il concorso delle regioni e
con  la  collaborazione delle universita' e degli istituti di ricerca
competenti,  linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di
intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
  6.   Fermo   quanto   disposto   dalla   normativa  in  materia  di
progettazione  ed  esecuzione  di  opere  su beni architettonici, gli
interventi  di  manutenzione  e  restauro  su beni culturali mobili e
superfici  decorate  di  beni  architettonici  sono  eseguiti  in via
esclusiva  da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi
della normativa in materia.
  7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori
che svolgono attivita' complementari al restauro o altre attivita' di
conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di
beni  architettonici  sono definiti con decreto del Ministro adottato
ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
  8.  Con  decreto  del  Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della legge n. 400 del 1988 di concerto con il (( Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  )), sono definiti i criteri ed i
livelli di qualita' cui si adegua l' insegnamento del restauro.
  9.  L'insegnamento  del  restauro e' impartito dalle scuole di alta
formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo  20  ottobre  1998,  n. 368, nonche' dai centri di cui al
comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso
lo  Stato.  Con  decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  n.  400  del 1988 di concerto con il ((
Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca )), sono individuati le
modalita'  di  accreditamento,  i requisiti minimi organizzativi e di
funzionamento  dei  soggetti  di  cui al presente comma, le modalita'
della  vigilanza  sullo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e
dell'esame  finale,  abilitante  alle  attivita'  di cui al comma 6 e
avente   valore   di   esame   di  Stato,  cui  partecipa  almeno  un
rappresentante  del  Ministero,  il  titolo  accademico  rilasciato a
seguito  del superamento di detto esame, che e' equiparato al diploma
di  laurea specialistica o magistrale, nonche' le caratteristiche del
corpo  docente.  Il  procedimento  di  accreditamento si conclude con
provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della
domanda corredata dalla prescritta documentazione.
  9-bis.  Dalla  data  di  entrata in vigore dei decreti previsti dai
commi  7,  8  e  9,  agli effetti dell'esecuzione degli interventi di
manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate
di  beni  architettonici,  nonche'  agli  effetti  del  possesso  dei
requisiti  di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti
lavori,  la  qualifica di restauratore di beni culturali e' acquisita
esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.
  10. La formazione delle figure professionali che svolgono attivita'
complementari  al  restauro  o  altre  attivita'  di conservazione e'
assicurata  da  soggetti  pubblici e privati ai sensi della normativa
regionale.  I  relativi  corsi  si  adeguano  a  criteri e livelli di
qualita' definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  11.  Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con
il concorso delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati,
possono   istituire   congiuntamente   centri,   anche   a  carattere
interregionale,   dotati  di  personalita'  giuridica,  cui  affidare
attivita'  di  ricerca,  sperimentazione,  studio,  documentazione ed
attuazione   di  interventi  di  conservazione  e  restauro  su  beni
culturali,  di  particolare  complessita'. Presso tali centri possono
essere  altresi'  istituite,  ove  accreditate, ai sensi del comma 9,
scuole  di  alta  formazione  per  l'insegnamento  del restauro. All'
attuazione  del  presente comma si provvede nell'ambito delle risorse
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                             Articolo 30
                        Obblighi conservativi

  1.  Lo  Stato,  le  regioni,  gli  altri enti pubblici territoriali
nonche'  ogni  altro  ente  ed  istituto  pubblico hanno l'obbligo di
garantire  la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro
appartenenza.
  2.  I  soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private
senza  fine  di  lucro  ((  ,  ivi  compresi  gli  enti ecclesiastici
civilmente   riconosciuti,   ))fissano   i  beni  culturali  di  loro
appartenenza,  ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro
destinazione nel modo indicato dal soprintendente.
  3.  I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali
sono tenuti a garantirne la conservazione.
  4.  (( I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare
i  propri  archivi  nella loro organicita' e di ordinarli. I soggetti
medesimi  hanno  altresi'  l'obbligo di inventariare i propri archivi
storici,  costituiti  dai  documenti relativi agli affari esauriti da
oltre  quaranta  anni  ed  istituiti  in  sezioni separate. )) ((Agli
stessi   obblighi   di   conservazione   e  inventariazione  ))  sono
assoggettati  i  proprietari,  possessori  o  detentori,  a qualsiasi
titolo,   di   archivi   privati  per  i  quali  sia  intervenuta  la
dichiarazione  di  cui  all'articolo  13. Copia degli inventari e dei
relativi  aggiornamenti  e'  inviata  alla soprintendenza, nonche' al
Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125.
                             Articolo 31 
                  Interventi conservativi volontari 
 
  1.  Il  restauro  e  gli  altri  interventi  conservativi  su  beni
culturali ad iniziativa del proprietario, possessore  o  detentore  a
qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21. 
  2. In sede di autorizzazione, il  soprintendente  si  pronuncia,  a
richiesta dell'interessato,  sull'ammissibilita'  dell'intervento  ai
contributi statali previsti  dagli  articoli  35  e  37  e  certifica
eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai  fini
della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge. 
  ((2-bis. L'ammissione  dell'intervento  autorizzato  ai  contributi
statali previsti dagli articoli 35 e 37 e' disposta dagli organi  del
Ministero  in   base   all'ammontare   delle   risorse   disponibili,
determinate  annualmente  con  decreto  ministeriale,   adottato   di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.)) 
                             Articolo 32
                   Interventi conservativi imposti

   1.  Il  Ministero  puo'  imporre  al  proprietario,  possessore  o
detentore  a qualsiasi titolo gli interventi necessari per assicurare
la conservazione dei beni culturali, ovvero provvedervi direttamente.
   2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli obblighi di
cui all'articolo 30, comma 4.
                             Articolo 33
    Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

   1. Ai fini dell'articolo 32 il soprintendente redige una relazione
tecnica e dichiara la necessita' degli interventi da eseguire.
   2.  La relazione tecnica e' inviata, insieme alla comunicazione di
avvio  del  procedimento, al proprietario, possessore o detentore del
bene,  che puo' far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni
dal ricevimento degli atti.
   3.  Il  soprintendente,  se  non  ritiene  necessaria l'esecuzione
diretta  degli  interventi,  assegna  al  proprietario,  possessore o
detentore  un  termine  per  la  presentazione del progetto esecutivo
delle opere da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
   4.  Il  progetto presentato e' approvato dal soprintendente con le
eventuali  prescrizioni  e con la fissazione del termine per l'inizio
dei  lavori.  Per i beni immobili il progetto presentato e' trasmesso
dalla soprintendenza (( al comune e alla citta' metropolitana )), che
possono esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione
della comunicazione.
   5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie
all'obbligo   di   presentazione  del  progetto,  o  non  provvede  a
modificarlo  secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da
esso  fissato,  ovvero  se  il  progetto  e' respinto, si procede con
l'esecuzione diretta.
   6.   In   caso   di   urgenza,  il  soprintendente  puo'  adottare
immediatamente le misure conservative necessarie.
                             Articolo 34
            Oneri per gli interventi conservativi imposti

   1.  Gli  oneri  per  gli  interventi  su beni culturali, imposti o
eseguiti direttamente dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, sono a
carico  del  proprietario,  possessore  o detentore. Tuttavia, se gli
interventi sono di particolare rilevanza ovvero sono eseguiti su beni
in  uso o godimento pubblico, il Ministero puo' concorrere in tutto o
in  parte  alla  relativa  spesa.  In tal caso, determina l'ammontare
dell'onere   che   intende   sostenere   e   ne   da'   comunicazione
all'interessato.
   2.  Se  le spese degli interventi sono sostenute dal proprietario,
possessore o detentore, il Ministero provvede al loro rimborso, anche
mediante l'erogazione di acconti ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e
3, nei limiti dell'ammontare determinato ai sensi del comma 1.
   3.  Per  le  spese  degli  interventi  sostenute  direttamente, il
Ministero  determina  la  somma  da  porre a carico del proprietario,
possessore  o  detentore,  e ne cura il recupero nelle forme previste
dalla  normativa  in  materia  di  riscossione coattiva delle entrate
patrimoniali dello Stato.
                             Articolo 35 
                Intervento finanziario del Ministero 
 
   1. Il Ministero ha facolta' di concorrere alla spesa sostenuta dal
proprietario,  possessore  o  detentore  del   bene   culturale   per
l'esecuzione degli interventi previsti dall'articolo 31, comma 1, per
un ammontare non superiore alla meta' della stessa. Se gli interventi
sono di particolare rilevanza o riguardano beni in  uso  o  godimento
pubblico, il Ministero puo' concorrere alla spesa fino al suo  intero
ammontare. 
   2. La disposizione del comma 1 si applica  anche  agli  interventi
sugli archivi storici previsti dall'articolo 30, comma 4. 
   3. Per la determinazione della percentuale del contributo  di  cui
al comma 1 si tiene conto di altri contributi pubblici e di eventuali
contributi  privati  relativamente  ai  quali  siano  stati  ottenuti
benefici fiscali. (16) ((17)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma  26-ter)  che
"A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre  2015  e'
sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli  35  e  37
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012,  n.
228, ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che "A decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e  fino  al  pagamento  dei  contributi  gia'  concessi  alla
medesima data e non ancora  erogati  ai  beneficiari  e'  sospesa  la
concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni". 
                             Articolo 36
                      Erogazione del contributo

   1.  Il  contributo  e'  concesso dal Ministero a lavori ultimati e
collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario.
   2.  Possono  essere  erogati  acconti  sulla  base  degli stati di
avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
   3.  Il  beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione degli acconti
percepiti  se  gli  interventi  non  sono stati, in tutto o in parte,
regolarmente  eseguiti.  Per  il  recupero  delle  relative  somme si
provvede   nelle   forme  previste  dalla  normativa  in  materia  di
riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.
                             Articolo 37 
                    Contributo in conto interessi 
 
  1. Il Ministero puo' concedere contributi in  conto  interessi  sui
mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito
ai proprietari, possessori o detentori a  qualsiasi  titolo  di  beni
culturali  per  la  realizzazione   degli   interventi   conservativi
autorizzati. 
  2. Il contributo e' concesso nella  misura  massima  corrispondente
agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei  punti  percentuali
sul capitale erogato. 
  3.  Il  contributo  e'  corrisposto  direttamente   dal   Ministero
all'istituto  di  credito  secondo   modalita'   da   stabilire   con
convenzioni. 
  4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso  anche  per
interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui
il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta  del  proprietario,  il
particolare valore artistico. (16) ((17)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 1, comma  26-ter)  che
"A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre  2015  e'
sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli  35  e  37
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni". 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012,  n.
228, ha disposto (con l'art. 1, comma 26-ter) che "A decorrere  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto e  fino  al  pagamento  dei  contributi  gia'  concessi  alla
medesima data e non ancora  erogati  ai  beneficiari  e'  sospesa  la
concessione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni". 
                             Articolo 38
                        (( Accessibilita' al
                   pubblico dei beni culturali ))
                 oggetto di interventi conservativi

  1.  I  beni  culturali  restaurati o sottoposti ad altri interventi
conservativi  con  il  concorso  totale  o parziale dello Stato nella
spesa,  o  per  i  quali  siano  stati  concessi  contributi in conto
interessi,  sono  resi  accessibili  al  pubblico  secondo  modalita'
fissate,  caso  per  caso,  da  appositi  accordi  o  convenzioni  da
stipularsi  fra  il Ministero ed i singoli proprietari all'atto della
assunzione  dell'onere  della spesa ai sensi dell'articolo 34 o della
concessione del contributo ai sensi (( degli articoli 35 e 37 )).
  2.  Gli  accordi  e  le convenzioni stabiliscono i limiti temporali
dell'obbligo  di  apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia
degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei
beni  in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura
del  soprintendente,  (( al comune e alla citta' metropolitana )) nel
cui territorio si trovano gli immobili.
                             Articolo 39
             Interventi conservativi su beni dello Stato

   1.  Il  Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni
culturali  di  appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad
amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.
   2.  Salvo  che non sia diversamente concordato, la progettazione e
l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1((. . .)) sono assunte
dall'amministrazione  o  dal  soggetto  medesimi,  ferma  restando la
competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto
ed alla vigilanza sui lavori.
   3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a
beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio
dei lavori (( al comune e alla citta' metropolitana )).
                             Articolo 40
            Interventi conservativi su beni delle regioni
              e degli altri enti pubblici territoriali

   1.  Per  i  beni  culturali appartenenti alle regioni e agli altri
enti  pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono
disposte,  salvo  i  casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con
l'ente interessato.
   2.   Gli  accordi  possono  riguardare  anche  i  contenuti  delle
prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
   3.  Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono
lo  Stato,  le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonche'
altri  soggetti  pubblici  e  privati, sono ordinariamente oggetto di
preventivi accordi programmatici.
                             Articolo 41 
Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati
                    dalle amministrazioni statali 
 
   1. Gli organi giudiziari  e  amministrativi  dello  Stato  versano
all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti
relativi agli affari esauriti  da  oltre  ((trent'anni)),  unitamente
agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva
e di estrazione sono versate  settant'anni  dopo  l'anno  di  nascita
della classe cui si riferiscono. Gli  archivi  notarili  versano  gli
atti  notarili  ricevuti  dai   notai   che   cessarono   l'esercizio
professionale anteriormente all'ultimo centennio. 
   2.  Il  soprintendente  all'archivio  centrale  dello  Stato  e  i
direttori degli archivi di  Stato  possono  accettare  versamenti  di
documenti piu' recenti, quando vi sia pericolo di  dispersione  o  di
danneggiamento, ovvero siano stati definiti appositi  accordi  con  i
responsabili delle amministrazioni versanti. 
   3. Nessun versamento  puo'  essere  ricevuto  se  non  sono  state
effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a
carico delle amministrazioni versanti. 
   4. Gli  archivi  degli  uffici  statali  soppressi  e  degli  enti
pubblici estinti sono versati all'archivio  centrale  dello  Stato  e
agli archivi di Stato, a meno che  non  se  ne  renda  necessario  il
trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. 
   5.  Presso  gli  organi  indicati  nel  comma  1  sono   istituite
Commissioni   di   sorveglianza,   delle   quali   fanno   parte   il
soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori  degli
archivi di Stato quali rappresentanti del Ministero, e rappresentanti
del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta
tenuta degli archivi correnti e  di  deposito,  di  collaborare  alla
definizione dei criteri di organizzazione, gestione  e  conservazione
dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare  i
versamenti previsti al comma 1, di identificare gli  atti  di  natura
riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni  sono
disciplinati con decreto adottato dal Ministro  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto  1988,  n.  400.  Gli  scarti  sono  autorizzati  dal
Ministero. 
   6. Le disposizioni del  presente  articolo  non  si  applicano  al
Ministero degli affari esteri non si applicano  altresi'  agli  stati
maggiori   della    difesa,    dell'esercito,    della    marina    e
dell'aeronautica,  nonche'  al   Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri,  per  quanto  attiene  la  documentazione  di  carattere
militare e operativo. 
                               Art. 42
    Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

  1.  La  Presidenza  della Repubblica conserva i suoi atti presso il
proprio  archivio  storico,  secondo  le  determinazioni  assunte dal
Presidente  della  Repubblica  con  proprio  decreto, su proposta del
Segretario  generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso
decreto  sono  stabilite  le  modalita' di consultazione e di accesso
agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della
Repubblica.
  2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i
loro   atti   presso   il   proprio   archivio  storico,  secondo  le
determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
  3.  La  Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio
archivio  storico,  secondo le disposizioni stabilite con regolamento
adottato  ai sensi della vigente normativa in materia di costituzione
e funzionamento della Corte medesima.
  3-bis. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 62 )).
                             Articolo 43
                          Custodia coattiva

   1.  Il  Ministero ha facolta' di far trasportare e temporaneamente
custodire  in  pubblici  istituti  i beni culturali mobili al fine di
garantirne  la  sicurezza  o  assicurarne  la  conservazione ai sensi
dell'articolo 29.
  ((   1-bis.   Il   Ministero,   su   proposta   del  soprintendente
archivistico,  ha  facolta'  di  disporre il deposito coattivo, negli
archivi  di  Stato  competenti, delle sezioni separate di archivio di
cui all'articolo 30, comma 4, secondo periodo, ovvero di quella parte
degli  archivi  degli  enti  pubblici  che avrebbe dovuto costituirne
sezione  separata.  In  alternativa,  il Ministero puo' stabilire, su
proposta del soprintendente archivistico, l'istituzione della sezione
separata    presso   l'ente   inadempiente.   Gli   oneri   derivanti
dall'attuazione  dei  provvedimenti  di  cui al presente comma sono a
carico  dell'ente  pubblico  cui l'archivio pertiene. Dall'attuazione
del  presente  comma  non devono, comunque, derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ))
                             Articolo 44
                Comodato e deposito di beni culturali

  1.  I  direttori  degli  archivi  e  degli  istituti che abbiano in
amministrazione  o  in  deposito  raccolte  o  collezioni artistiche,
archeologiche,  bibliografiche  e  scientifiche  possono  ricevere in
comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo
ministeriale,  beni  culturali  mobili  al  fine  di  consentirne  la
fruizione  da parte della collettivita', qualora si tratti di beni di
particolare  pregio  o  che  rappresentino significative integrazioni
delle  collezioni  pubbliche  e  purche'  la  loro  custodia presso i
pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa.
  2.  Il  comodato non puo' avere durata inferiore a cinque anni e si
intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto,
qualora  una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la
disdetta  almeno  due  mesi  prima  della scadenza del termine. Anche
prima  della  scadenza  le parti possono risolvere consensualmente il
comodato.
  3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione
dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le
relative spese sono a carico del Ministero.
  4.  I  beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico
del   Ministero.   L'assicurazione   puo'   essere  sostituita  dall'
assunzione  dei  relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'
articolo 48, comma 5.
  5.  I  direttori  possono  ricevere  altresi'  in  deposito, previo
assenso   del   competente   organo   ministeriale,   beni  culturali
appartenenti  ad  enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia
specificamente  riferite  ai beni depositati sono a carico degli enti
depositanti  ((,  salvo  che  le parti abbiano convenuto che le spese
medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in
ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi
di  conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del
presente  comma  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica )).
  6.  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si
applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

Sezione III
Altre forme di protezione

                             Articolo 45
                  Prescrizioni di tutela indiretta

   1.  Il Ministero ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure
e  le  altre  norme  dirette  ad  evitare  che  sia messa in pericolo
l'integrita'  dei  beni  culturali  immobili,  ne  sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e
di decoro.
   2.  Le  prescrizioni  di  cui al comma 1, adottate e notificate ai
sensi  degli  articoli  46  e 47, sono immediatamente precettive. Gli
enti  pubblici  territoriali  interessati recepiscono le prescrizioni
medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.
                             Articolo 46
                Procedimento per la tutela indiretta

  1. Il soprintendente avvia il procedimento per la tutela indiretta,
anche  su  motivata  richiesta della regione o di altri enti pubblici
territoriali  interessati,  dandone  comunicazione  al  proprietario,
possessore  o  detentore  a  qualsiasi  titolo  dell'immobile  cui le
prescrizioni  si  riferiscono.  Se  per  il numero dei destinatari la
comunicazione  personale  non  e' possibile o risulta particolarmente
gravosa,   il  soprintendente  comunica  1'  avvio  del  procedimento
mediante idonee forme di pubblicita'.
  2.  La comunicazione di avvio del procedimento individua l'immobile
in relazione al quale si intendono adottare le prescrizioni di tutela
indiretta e indica i contenuti essenziali di tali prescrizioni.
  3.  Nel  caso di complessi immobiliari, la comunicazione e' inviata
anche al comune e alla citta' metropolitana.
  4.  La  comunicazione  comporta,  in  via  cautelare, la temporanea
immodificabilita'  dell'immobile  limitatamente  agli  aspetti cui si
riferiscono le prescrizioni contenute nella comunicazione stessa.
  5.  Gli  effetti  indicati  al  comma  4  cessano alla scadenza del
termine  del  relativo  procedimento,  stabilito  dal Ministero (( ai
sensi  delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento
amministrativo )).
                             Articolo 47
Notifica delle prescrizioni di    tutela    indiretta    e    ricorso
                           amministrativo

   1. Il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela indiretta
e'  notificato  al  proprietario,  possessore o detentore a qualsiasi
titolo  degli  immobili interessati, tramite messo comunale o a mezzo
posta raccomandata con avviso di ricevimento.
   2.  Il  provvedimento  e' trascritto nei registri immobiliari e ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore  a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  cui le prescrizioni
stesse si riferiscono.
   3.  Avverso  il provvedimento contenente le prescrizioni di tutela
indiretta  e'  ammesso  ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo
16.   La   proposizione   del  ricorso,  tuttavia,  non  comporta  la
sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
                             Articolo 48
              Autorizzazione per mostre ed esposizioni

   1.  E'  soggetto  ad  autorizzazione  il  prestito  per  mostre ed
esposizioni:
a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
c) dei  beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed
   e);
d) delle  raccolte  e  dei  singoli  beni  ad esse pertinenti, di cui
   all'articolo  10,  comma  2,  lettera  a), delle raccolte librarie
   indicate  all'articolo  10,  commi 2, lettera c), e 3, lettera c),
   nonche'   degli   archivi   e   dei   singoli  documenti  indicati
   all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).

   2.  Qualora  l'autorizzazione  abbia  ad oggetto beni appartenenti
allo  Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta e' presentata
al   Ministero   almeno   quattro   mesi   prima   dell'inizio  della
manifestazione  ed  indica il responsabile della custodia delle opere
in prestito.
   3.  L'autorizzazione e' rilasciata tenendo conto delle esigenze di
conservazione  dei  beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche
delle   esigenze   di   fruizione   pubblica;   essa  e'  subordinata
all'adozione  delle  misure necessarie per garantirne l'integrita'. I
criteri,    le   procedure   e   le   modalita'   per   il   rilascio
dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
   4.   Il   rilascio   dell'autorizzazione  e'  inoltre  subordinato
all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per
il   valore   indicato  nella  domanda,  previa  verifica  della  sua
congruita' da parte del Ministero.
   5.  Per  le  mostre  e  le manifestazioni sul territorio nazionale
promosse  dal  Ministero  o, con la partecipazione statale, da enti o
istituti  pubblici,  l'assicurazione  prevista al comma 4 puo' essere
sostituita  dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.
La  garanzia statale e' rilasciata secondo le procedure, le modalita'
e  alle  condizioni  stabilite  con  decreto ministeriale, sentito il
Ministero  dell'economia  e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si
provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito
del  fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito
nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze.
   6.   Il   Ministero   ha   facolta'  di  dichiarare,  a  richiesta
dell'interessato,  il  rilevante interesse culturale o scientifico di
mostre  o  esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a
carattere  culturale,  ai  fini  dell'applicazione delle agevolazioni
previste dalla normativa fiscale.
                             Articolo 49
                  Manifesti e cartelli pubblicitari

   1.  E'  vietato  collocare  o  affiggere cartelli o altri mezzi di
pubblicita'  sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali.
((  Il  collocamento  o  l'affissione  possono essere autorizzati dal
soprintendente  qualora  non  danneggino  l'aspetto,  il  decoro o la
pubblica  fruizione di detti immobili. L'autorizzazione e' trasmessa,
a  cura  degli  interessati, agli altri enti competenti all'eventuale
emanazione degli ulteriori atti abilitativi. ))
   2.  Lungo  le  strade  site  nell'ambito o in prossimita' dei beni
indicati  al  comma 1, e' vietato collocare cartelli o altri mezzi di
pubblicita', salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa
in  materia  di circolazione stradale e di pubblicita' sulle strade e
sui  veicoli,  previo  parere  favorevole  della soprintendenza sulla
compatibilita'  della  collocazione  o  della  tipologia del mezzo di
pubblicita' con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni
tutelati.
   3.  In  relazione  ai  beni indicati al comma 1 il soprintendente,
valutatane  la  compatibilita'  con  il  loro  carattere  artistico o
storico,  rilascia  o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a
fini  pubblicitari  delle  coperture  dei  ponteggi  predisposti  per
l'esecuzione  degli  interventi  di conservazione, per un periodo non
superiore  alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla
osta  o  di  assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei
lavori medesimi.
                             Articolo 50
                     Distacco di beni culturali

  1.  E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre
ed  eseguire  il  distacco  di  affreschi,  stemmi, graffiti, lapidi,
iscrizioni,  tabernacoli  ((  ed altri elementi decorativi di edifici
)), esposti o non alla pubblica vista.
  2.  E' vietato, senza l'autorizzazione del soprintendente, disporre
ed  eseguire  il  distacco  di  stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni,
tabernacoli  nonche'  la  rimozione di cippi e monumenti, costituenti
vestigia  della  Prima  guerra  mondiale  ai sensi della normativa in
materia.
                             Articolo 51
                           Studi d'artista

   1.  E'  vietato  modificare  la  destinazione  d'uso  degli  studi
d'artista  nonche'  rimuoverne  il  contenuto,  costituito  da opere,
documenti, cimeli e simili, qualora esso, considerato nel suo insieme
ed  in  relazione  al  contesto in cui e' inserito, sia dichiarato di
interesse  particolarmente  importante  per il suo valore storico, ai
sensi dell'articolo 13.
   2.  E'  altresi'  vietato  modificare  la destinazione d'uso degli
studi  d'artista rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario
e adibiti a tale funzione da almeno vent'anni.
                             Articolo 52 
Esercizio del commercio in aree di  valore  culturale  e  nei  locali
                      storici tradizionali (25) 
 
  1. Con le deliberazioni previste  dalla  normativa  in  materia  di
riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni,
sentito il  soprintendente,  individuano  le  aree  pubbliche  aventi
valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico  nelle  quali
vietare  o  sottoporre  a  condizioni  particolari  l'esercizio   del
commercio. 
  1-bis.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  7-bis,  i
comuni, sentito il soprintendente, individuano altresi' i  locali,  a
chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attivita' di artigianato
tradizionale e altre attivita' commerciali tradizionali, riconosciute
quali espressione dell'identita' culturale collettiva ai sensi  delle
convenzioni UNESCO di cui al medesimo  articolo  7-bis,  al  fine  di
assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto
della liberta' di iniziativa economica di cui all'articolo  41  della
Costituzione. (25) 
  1-ter. Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali  e
degli altri immobili del  demanio  culturale  interessati  da  flussi
turistici  particolarmente  rilevanti,  nonche'  delle  aree  a  essi
contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero,  d'intesa
con ((la regione e)) i Comuni, adottano apposite determinazioni volte
a vietare gli usi da  ritenere  non  compatibili  con  le  specifiche
esigenze di tutela e di valorizzazione,  comprese  le  forme  di  uso
pubblico non soggette a concessione  di  uso  individuale,  quali  le
attivita' ambulanti senza posteggio, nonche', ove se ne riscontri  la
necessita', l'uso  individuale  delle  aree  pubbliche  di  pregio  a
seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione  di
suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali  del
Ministero ((, la regione)) e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti
di riesame, ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7  agosto
1990, n. 241, delle  autorizzazioni  e  delle  concessioni  di  suolo
pubblico, anche a rotazione, che risultino non piu'  compatibili  con
le esigenze di cui al presente comma, anche  in  deroga  a  eventuali
disposizioni regionali adottate in base all'articolo 28, commi 12, 13
e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  114,  e  successive
modificazioni, nonche' in deroga ai criteri  per  il  rilascio  e  il
rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del  commercio
su  aree  pubbliche  e  alle   disposizioni   transitorie   stabilite
nell'intesa in sede di Conferenza unificata, ai  sensi  dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall'articolo
70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo  2010,  n.  59  recante
attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 12  dicembre  2006  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti  possibile  il
trasferimento  dell'attivita'   commerciale   in   una   collocazione
alternativa potenzialmente equivalente, al titolare e' corrisposto da
parte   dell'amministrazione   procedente   l'indennizzo    di    cui
all'articolo 21-quinquies, comma 1,  terzo  periodo,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi  annui
dichiarati negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del  50
per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello  stesso
periodo per adeguarsi alle  nuove  prescrizioni  in  materia  emanate
dagli enti locali. (25) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (25) 
  Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 9 giugno -  9
luglio 2015, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 15/7/2015, n. 28), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale: 
  - dell'art. 2-bis del D.L. 8 agosto 2013,  n.  91,  convertito  con
modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (che con la lettera  a)
ha introdotto il comma 1-bis al presente articolo e con la lettera b)
ne ha modificato la rubrica), nella parte in cui non prevede l'intesa
fra Stato e Regioni; 
  - dell'art. 4-bis del D.L. 8 agosto 2013,  n.  91,  convertito  con
modificazioni dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 (che ha  introdotto  un
ulteriore comma 1-bis al presente articolo), nella parte in  cui  non
prevede l'intesa fra Stato e Regioni; 
  - dell'art. 4, comma 1 del D.L. 31 maggio 2014, n.  83,  convertito
con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (che ha  rinominato
e modificato il comma 1-ter del presente articolo),  nella  parte  in
cui non  prevede  alcuno  strumento  idoneo  a  garantire  una  leale
collaborazione fra Stato e Regioni. 

Capo IV
Circolazione in ambito nazionale
Sezione I
Alienazione e altri modi di trasmissione

                             Articolo 53
                     Beni del demanio culturale

   1.  I  beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli
altri  enti  pubblici  territoriali  che  rientrino  nelle  tipologie
indicate  all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio
culturale.
   2.  I  beni del demanio culturale non possono essere alienati, ne'
formare  oggetto di diritti a favore di terzi, se non (( nei limiti e
con le modalita )) previsti dal presente codice.
                             Articolo 54 
                          Beni inalienabili 
 
  1. Sono inalienabili  i  beni  del  demanio  culturale  di  seguito
indicati: 
    a) gli immobili e le aree di interesse archeologico; 
    b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali  a  termini  della
normativa all'epoca vigente; 
    c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; 
    d) gli archivi. 
    d-bis)  gli  immobili  dichiarati  di  interesse  particolarmente
importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d); 
    d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la  cui
esecuzione non  risalga  ad  oltre  cinquanta  anni,  se  incluse  in
raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53. 
  2. Sono altresi' inalienabili: 
    ((a) le cose appartenenti ai soggetti indicati  all'articolo  10,
comma 1, che siano  opera  di  autore  non  piu'  vivente  e  la  cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se  mobili,  o  ad  oltre
settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di
verifica previsto dall'articolo 12.)) Se il procedimento si  conclude
con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili,  ai
fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 ; 
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62; 
    c)  i  singoli  documenti  appartenenti  ai   soggetti   di   cui
all'articolo 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti di enti ed
istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53; 
    d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 62. 
  3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di
trasferimento tra lo Stato, le regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
territoriali. Qualora si tratti di beni o cose  non  in  consegna  al
Ministero, del trasferimento  e'  data  preventiva  comunicazione  al
Ministero medesimo per le finalita' di cui agli articoli 18 e 19. 
  4. I beni e le  cose  indicati  ai  commi  1  e  2  possono  essere
utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per i fini  previsti
dal Titolo II della presente Parte. 
                             Articolo 55
     Alienabilita' di immobili appartenenti al demanio culturale

  1.  I  beni  culturali immobili appartenenti al demanio culturale e
non  rientranti  tra quelli elencati (( nell'articolo 54, comma 1, ))
non possono essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
  (( 2. La richiesta di autorizzazione ad alienare e' corredata:
    a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto;
    b)  dal  programma  delle  misure  necessarie  ad  assicurare  la
conservazione del bene;
    c)  dall'indicazione  degli  obiettivi  di  valorizzazione che si
intendono  perseguire  con l'alienazione del bene e delle modalita' e
dei tempi previsti per il loro conseguimento;
    d)  dall'indicazione  della destinazione d'uso prevista, anche in
funzione degli obiettivi di valorizzazione da conseguire;
    e)  dalle  modalita'  di  fruizione  pubblica  del bene, anche in
rapporto  con  la situazione conseguente alle precedenti destinazioni
d'uso.
  3.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  su parere del soprintendente,
sentita  la  regione  e,  per  suo  tramite,  gli altri enti pubblici
territoriali interessati. Il provvedimento, in particolare:
    a)  detta  prescrizioni  e  condizioni  in  ordine alle misure di
conservazione programmate;
    b)  stabilisce  le  condizioni  di  fruizione  pubblica del bene,
tenuto   conto   della   situazione   conseguente   alle   precedenti
destinazioni d'uso;
    c)  si  pronuncia  sulla  congruita'  delle modalita' e dei tempi
previsti  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di valorizzazione
indicati nella richiesta.
  3-bis.  L'autorizzazione  non  puo'  essere  rilasciata  qualora la
destinazione  d'uso proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio
alla  conservazione  e fruizione pubblica del bene o comunque risulti
non  compatibile  con  il  carattere  storico  e  artistico  del bene
medesimo.  Il Ministero ha facolta' di indicare, nel provvedimento di
diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il carattere del
bene e con le esigenze della sua conservazione.
  3-ter.  Il  Ministero  ha  altresi'  facolta'  di concordare con il
soggetto  interessato il contenuto del provvedimento richiesto, sulla
base  di  una valutazione comparativa fra le proposte avanzate con la
richiesta   di   autorizzazione   ed  altre  possibili  modalita'  di
valorizzazione del bene.
  3-quater.  Qualora  l'alienazione  riguardi  immobili  utilizzati a
scopo  abitativo  o  commerciale,  la  richiesta di autorizzazione e'
corredata  dai soli elementi di cui al comma 2, lettere a), b) ed e),
e  l'autorizzazione  e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma
3, lettere a) e b).
  3-quinquies.    L'autorizzazione    ad    alienare    comporta   la
sdemanializzazione  del  bene  cui essa si riferisce. Tale bene resta
comunque  sottoposto  a  tutte  le  disposizioni  di tutela di cui al
presente titolo.
  3-sexies.  L'esecuzione  di lavori ed opere di qualunque genere sui
beni  alienati  e'  sottoposta  a  preventiva autorizzazione ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5. ))
                           Articolo 55-bis
                     (( (Clausola risolutiva) ))

  (( 1. Le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione di
cui  all'articolo  55  sono  riportate  nell'atto di alienazione, del
quale  costituiscono  obbligazione  ai  sensi  dell'articolo 1456 del
codice  civile  ed  oggetto di apposita clausola risolutiva espressa.
Esse  sono  anche  trascritte,  su  richiesta del soprintendente, nei
registri immobiliari.
  2.  Il  soprintendente, qualora verifichi l'inadempimento, da parte
dell'acquirente,  dell'obbligazione di cui al comma 1, fermo restando
l'esercizio  dei  poteri di tutela, da' comunicazione delle accertate
inadempienze alle amministrazioni alienanti ai fini della risoluzione
di diritto dell'atto di alienazione. ))
                             Articolo 56
            Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

  1. E' altresi' soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero:
    a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle
regioni  e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli
indicati negli articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
    b)  l'alienazione  dei  beni  culturali  appartenenti  a soggetti
pubblici  diversi  da  quelli  indicati  alla  lettera a) o a persone
giuridiche  private  senza  fine  di  lucro, (( ivi compresi gli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti )).
  (( 2. L'autorizzazione e' richiesta inoltre:
    a)  nel  caso di vendita, anche parziale, da parte di soggetti di
cui  al  comma  1,  lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di
raccolte librarie;
    b)  nel  caso  di vendita, da parte di persone giuridiche private
senza  fine  di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, di archivi o di singoli documenti.
  3.  La  richiesta  di autorizzazione e' corredata dagli elementi di
cui   all'articolo   55,   comma   2,   lettere   a),  b)  ed  e),  e
l'autorizzazione  e' rilasciata con le indicazioni di cui al comma 3,
lettere a) e b) del medesimo articolo.
  4.   Relativamente   ai  beni  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata  a  condizione  che i beni
medesimi   non   abbiano   interesse  per  le  raccolte  pubbliche  e
dall'alienazione  non  derivi  danno alla loro conservazione e non ne
sia menomata la pubblica fruizione. ))
  (( 4-bis. Relativamente ai beni di cui al comma 1, lettera b), e al
comma  2,  l'autorizzazione  puo'  essere rilasciata a condizione che
dalla alienazione non derivi danno alla conservazione e alla pubblica
fruizione dei beni medesimi.
  4-ter.  Le  prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione
sono  riportate  nell'atto  di  alienazione  e  sono  trascritte,  su
richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari.
  4-quater.  L'esecuzione  di lavori ed opere di qualunque genere sui
beni  alienati  e'  sottoposta  a  preventiva autorizzazione ai sensi
dell'articolo 21, commi 4 e 5.
  4-quinquies.  La  disciplina dettata ai commi precedenti si applica
anche  alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici
che possono comportare l'alienazione dei beni culturali ivi indicati.
  4-sexies.  Non  e'  soggetta  ad autorizzazione l'alienazione delle
cose indicate all'articolo 54, comma 2, lettera a), secondo periodo.
  4-septies.  Rimane  ferma  l'inalienabilita' disposta dall'articolo
54, comma 1, lettera d-ter).))
                             Articolo 57
      (( (Cessione di beni culturali in favore dello Stato) )).

  ((  1.  Gli  atti  che  comportano  alienazione di beni culturali a
favore  dello  Stato,  ivi  comprese  le  cessioni  in  pagamento  di
obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione. ))
                           Articolo 57-bis
        (( (Procedure di trasferimento di immobili pubblici).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 54, 55 e 56 si applicano ad
ogni  procedura  di  dismissione o di valorizzazione e utilizzazione,
anche  a  fini  economici,  di  beni  immobili  pubblici di interesse
culturale,    prevista    dalla    normativa   vigente   e   attuata,
rispettivamente,  mediante l'alienazione ovvero la concessione in uso
o la locazione degli immobili medesimi.
  2.  Qualora  si proceda alla concessione in uso o alla locazione di
immobili  pubblici  di interesse culturale per le finalita' di cui al
comma  1,  le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione
sono  riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione
e  sono  trascritte,  su  richiesta  del soprintendente, nei registri
immobiliari.  L'inosservanza,  da  parte  del  concessionario  o  del
locatario,  delle  prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal
soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, da' luogo,
su   richiesta   delle  stesse  amministrazioni,  alla  revoca  della
concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo. ))
                             Articolo 58
                     Autorizzazione alla permuta

   1. Il Ministero puo' autorizzare la permuta dei beni indicati agli
articoli  55 e 56 nonche' di singoli beni appartenenti alle pubbliche
raccolte  con  altri  appartenenti ad enti, istituti e privati, anche
stranieri,  qualora  dalla  permuta  stessa  derivi un incremento del
patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche
raccolte.
                             Articolo 59 
                      Denuncia di trasferimento 
 
  1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o  in  parte,  a  qualsiasi
titolo, la proprieta' o ((  ,  limitatamente  ai  beni  mobili,))  la
detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. 
  2. La denuncia e' effettuata entro trenta giorni: 
    a) dall'alienante  o  dal  cedente  la  detenzione,  in  caso  di
alienazione a titolo oneroso o  gratuito  o  di  trasferimento  della
detenzione; 
    b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito
di procedure di vendita forzata o fallimentare  ovvero  in  forza  di
sentenza che produca gli effetti di un contratto di  alienazione  non
concluso; 
    c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa  di
morte.   Per   l'erede,   il   termine   decorre    dall'accettazione
dell'eredita' o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti
uffici  tributari;  per  il  legatario,  il  termine  decorre   dalla
comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice  civile,
salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. 
  3. La denuncia e' presentata al competente soprintendente del luogo
ove si trovano i beni. 
  4. La denuncia contiene: 
    a) i dati identificativi delle parti e  la  sottoscrizione  delle
medesime o dei loro rappresentanti legali; 
    b) i dati identificativi dei beni; 
    c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni; 
    d) l'indicazione della natura e  delle  condizioni  dell'atto  di
trasferimento; 
    e) l'indicazione del domicilio in  Italia  delle  parti  ai  fini
delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo. 
  5. Si considera non avvenuta la denuncia  priva  delle  indicazioni
previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise. 

Sezione II
Prelazione

                             Articolo 60
                    Acquisto in via di prelazione

  1.  Il Ministero o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la
regione  o  ((  gli  altri enti pubblici territoriali interessati )),
hanno  facolta'  di  acquistare in via di prelazione i beni culturali
alienati  a  titolo oneroso o conferiti in societa', rispettivamente,
al  medesimo  prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo
valore attribuito nell'atto di conferimento .
  2.   Qualora   il   bene  sia  alienato  con  altri  per  un  unico
corrispettivo  o  sia  ceduto senza previsione di un corrispettivo in
denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico e' determinato
d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione ai sensi del comma
1.
  3.  Ove  l'alienante  non  ritenga  di  accettare la determinazione
effettuata  ai  sensi  del comma 2, il valore economico della cosa e'
stabilito  da  un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal
soggetto  che  procede  alla prelazione. Se le parti non si accordano
per  la  nomina  del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il
terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina
e'  effettuata,  su  richiesta di una delle parti, dal presidente del
tribunale  del  luogo in cui e' stato concluso il contratto. Le spese
relative sono anticipate dall'alienante.
  4.  La  determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o
di manifesta iniquita'.
  5.  La prelazione puo' essere esercitata anche quando il bene sia a
qualunque titolo dato in pagamento.
                             Articolo 61
                     Condizioni della prelazione

   1.  La  prelazione  e'  esercitata  nel termine di sessanta giorni
dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 59.
   2.  Nel  caso  in  cui  la  denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente  oppure  risulti incompleta, la prelazione e' esercitata
nel  termine di centottanta giorni dal momento in cui il Ministero ha
ricevuto  la  denuncia  tardiva  o  ha  comunque  acquisito tutti gli
elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.
   3.  Entro  i  termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di
prelazione   e'   notificato   all'alienante  ed  all'acquirente.  La
proprieta' passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
   4.  In  pendenza  del  termine  prescritto  dal  comma 1 l'atto di
alienazione  rimane  condizionato sospensivamente all'esercizio della
prelazione  e  all'alienante  e' vietato effettuare la consegna della
cosa.
   5.  Le  clausole  del  contratto  di  alienazione non vincolano lo
Stato.
   6.  Nel  caso  in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte
delle  cose  alienate,  l'acquirente  ha  facolta'  di  recedere  dal
contratto.
                             Articolo 62
                   Procedimento per la prelazione
  1.  Il  soprintendente,  ricevuta la denuncia di un atto soggetto a
prelazione,  ne da' immediata comunicazione alla regione e agli altri
enti   pubblici  territoriali  nel  cui  ambito  si  trova  il  bene.
Trattandosi  di  bene  mobile,  la regione ne da' notizia sul proprio
Bollettino  Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di
pubblicita'  a  livello  nazionale,  con  la descrizione dell'opera e
l'indicazione del prezzo.
  2.  La  regione e gli altri enti pubblici territoriali, nel termine
di  venti  giorni dalla denuncia, formulano al Ministero una proposta
di  prelazione,  corredata dalla deliberazione dell'organo competente
che  predisponga,  a  valere  sul  bilancio  dell'ente, la necessaria
copertura  finanziaria  della spesa indicando le specifiche finalita'
di valorizzazione culturale del bene. (4) (4a)
  3.  Il  Ministero  puo'  rinunciare all'esercizio della prelazione,
trasferendone  la  facolta'  all'ente  interessato entro venti giorni
dalla ricezione della denuncia. Detto ente assume il relativo impegno
di  spesa,  adotta  il  provvedimento  di  prelazione  e  lo notifica
all'alienante  ed  all'acquirente  entro  e non oltre sessanta giorni
dalla denuncia medesima. La proprieta' del bene passa all'ente che ha
esercitato la prelazione dalla data dell'ultima notifica.
  ((4.  Nei  casi  in  cui  la denuncia sia stata omessa o presentata
tardivamente  oppure risulti incompleta, il termine indicato al comma
2  e'  di  novanta  giorni ed i termini stabiliti al comma 3, primo e
secondo  periodo,  sono, rispettivamente, di centoventi e centottanta
giorni. Essi decorrono dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la
denuncia   tardiva   o  ha  comunque  acquisito  tutti  gli  elementi
costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
  Il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera  bb),  numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la parola:
"motivata" e' soppressa.
---------------
AGGIORNAMENTO (4a)
  Il  D.Lgs.  24  marzo  2006, n. 156, come modificato dall'avviso di
rettifica  in G.U. 24/5/2006, n. 119, non dispone piu' (con l'art. 2,
comma  1, lettera bb), numero 1)) che all'articolo 62, al comma 2, la
parola: "motivata" e' soppressa.

Sezione III
Commercio

                             Articolo 63 
   Obbligo di denuncia dell'attivita' commerciale e di tenuta del 
registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di 
                              documenti 
 
   1. L'autorita' locale di pubblica sicurezza, abilitata,  ai  sensi
della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di
esercizio del  commercio  di  cose  antiche  o  usate,  trasmette  al
soprintendente e alla regione  copia  della  dichiarazione  medesima,
presentata da chi esercita il  commercio  di  cose  rientranti  nelle
categorie di cui alla lettera A dell'Allegato A del presente  decreto
legislativo, di seguito indicato come "Allegato A". 
   2. Coloro che esercitano il commercio delle cose indicate al comma
1  annotano  giornalmente  le  operazioni   eseguite   nel   registro
prescritto  dalla  normativa  in  materia  di   pubblica   sicurezza,
descrivendo le  caratteristiche  delle  cose  medesime.  Con  decreto
adottato dal Ministro di concerto con il Ministro  dell'interno  sono
definiti i limiti di valore al di sopra dei quali e' obbligatoria una
dettagliata  descrizione  delle   cose   oggetto   delle   operazioni
commerciali. 
   3. Il soprintendente verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al
secondo periodo del comma  2  con  ispezioni  periodiche,  effettuate
anche a mezzo dei carabinieri preposti  alla  tutela  del  patrimonio
culturale, da lui delegati. La verifica e' svolta da funzionari della
regione nei casi di esercizio della tutela ai sensi dell'articolo  5,
((commi  3  e  4)).   Il   verbale   dell'ispezione   e'   notificato
all'interessato ed alla locale autorita' di pubblica sicurezza. 
   4. Coloro che esercitano il commercio  di  documenti,  i  titolari
delle case di vendita, nonche' i  pubblici  ufficiali  preposti  alle
vendite mobiliari hanno l'obbligo  di  comunicare  al  soprintendente
l'elenco dei documenti di interesse storico posti  in  vendita.  Allo
stesso obbligo sono soggetti  i  privati  proprietari,  possessori  o
detentori a qualsiasi titolo di archivi  che  acquisiscano  documenti
aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni dall'acquisizione. 
Entro novanta giorni dalle comunicazioni di  cui  al  presente  comma
dalla comunicazione il soprintendente puo' avviare il procedimento di
cui all'articolo 13. 
   5. Il soprintendente puo' comunque accertare d'ufficio l'esistenza
di archivi o  di  singoli  documenti  dei  quali  siano  proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e  di  cui  sia
presumibile l'interesse storico particolarmente importante. 
                             Articolo 64
             Attestati di autenticita' e di provenienza

   1.  Chiunque  esercita  l'attivita'  di  vendita  al  pubblico, di
esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla
vendita  di  opere  di  pittura,  di  scultura,  di grafica ovvero di
oggetti  d'  antichita'  o  di  interesse  storico od archeologico, o
comunque  abitualmente  vende  le  opere  o  gli oggetti medesimi, ha
l'obbligo  di  consegnare  all'acquirente la documentazione (( che ne
attesti))  l'autenticita'  o  almeno  la  probabile attribuzione e la
provenienza   ((delle  opere  medesime));  ovvero,  in  mancanza,  di
rilasciare,  con le modalita' previste dalle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione amministrativa, una
dichiarazione    recante    tutte    le    informazioni   disponibili
sull'autenticita'  o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale
dichiarazione,  ove  possibile  in relazione alla natura dell'opera o
dell'oggetto, e' apposta su copia fotografica degli stessi.

Capo V
Circolazione in ambito internazionale
Sezione I
((Principi in materia di circolazione internazionale))

                           Articolo 64-bis
                (( (Controllo sulla circolazione) ))

  (( 1. Il controllo sulla circolazione internazionale e' finalizzato
a  preservare  l'integrita'  del patrimonio culturale in tutte le sue
componenti,  quali  individuate  in  base  al presente codice ed alle
norme previgenti.
  2.  Il  controllo  di  cui  al comma 1 e' esercitato ai sensi delle
disposizioni  del  presente  capo, nel rispetto degli indirizzi e dei
vincoli  fissati in ambito comunitario, nonche' degli impegni assunti
mediante  la  stipula  e  la  ratifica di Convenzioni internazionali.
Detto   controllo   costituisce   funzione  di  preminente  interesse
nazionale.
  3.  Con  riferimento al regime della circolazione internazionale, i
beni  costituenti  il  patrimonio  culturale  non sono assimilabili a
merci. ))

((Sezione I-bis
Uscita dal territorio nazionale e ingresso nel territorio nazionale))

                             Articolo 65
                          Uscita definitiva

  1.  E'  vietata l'uscita definitiva dal territorio della Repubblica
dei beni culturali mobili indicati nell'articolo 10, commi 1, 2 e 3.
  2. E' vietata altresi' l'uscita:
a) delle  cose  mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo
   10,  comma  1, che siano opera di autore non piu' vivente e la cui
   esecuzione  risalga ad oltre cinquanta anni, fino a quando non sia
   stata effettuata la verifica prevista dall'articolo 12.
b) dei  beni,  a chiunque appartenenti, che rientrino nelle categorie
   indicate  all'articolo 10, comma 3, e che il Ministero, sentito il
   competente organo consultivo, abbia preventivamente individuato e,
   per periodi temporali definiti, abbia escluso dall'uscita, perche'
   dannosa   per   il   patrimonio   culturale   in   relazione  alle
   caratteristiche oggettive, alla provenienza o all'appartenenza dei
   beni medesimi.

   3.  Fuori  dei  casi  previsti  dai  commi  1  e 2, e' soggetta ad
autorizzazione, secondo le modalita' stabilite nella presente sezione
e nella sezione II di questo Capo, l'uscita definitiva dal territorio
della Repubblica:
a) delle  cose,  a  chiunque  appartenenti,  che presentino interesse
   culturale,  siano  opera  di  autore  non  piu'  vivente  e la cui
   esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni;
b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che
   presentino interesse culturale;
c) (( delle cose ))rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11,
   comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano.

  4.  Non  e'  soggetta  ad autorizzazione l'uscita delle cose di cui
all'articolo  11,  comma  1,  lettera  d).  L'interessato ha tuttavia
l'onere  di  comprovare  al competente ufficio di esportazione che le
cose  da  trasferire all'estero sono opera di autore vivente o la cui
esecuzione  non risalga ad oltre cinquanta anni, secondo le procedure
e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale.
                             Articolo 66 
                Uscita temporanea per manifestazioni 
 
   1. Puo' essere  autorizzata  l'uscita  temporanea  dal  territorio
della  Repubblica  delle  cose  e   dei   beni   culturali   indicati
nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e  3,  per  manifestazioni,
mostre o esposizioni d' arte di alto interesse culturale, sempre  che
ne siano garantite l'integrita' e la sicurezza. 
   2. Non possono comunque uscire: 
a) i  beni  suscettibili  di  subire  danni  nel  trasporto  o  nella
   permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; 
b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed
   organica sezione di un museo,  pinacoteca,  galleria,  archivio  o
   biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica. ((7)) 
 
AGGIORNAMENTO (7) 
--------------- 
  Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera  ss))  l'introduzione  della  Sezione  i-bis  -  Uscita   dal
territorio   nazionale   e   ingresso   nel   territorio   nazionale,
comprendente gli articoli da 65 a 72. 
                             Articolo 67 
                   Altri casi di uscita temporanea 
 
   1. Le cose e i beni culturali indicati nell'articolo 65, commi  1,
2,  lettera  a),  e  3   possono   essere   autorizzati   ad   uscire
temporaneamente anche quando: 
a) costituiscano  mobilio  privato   dei   cittadini   italiani   che
   ricoprono,  presso  sedi  diplomatiche  o  consolari,  istituzioni
   comunitarie   o   organizzazioni   internazionali,   cariche   che
   comportano il trasferimento all'estero degli interessati,  per  un
   periodo non superiore alla durata del loro mandato; 
b) costituiscano l'arredamento delle sedi  diplomatiche  e  consolari
all'estero; 
e) debbano essere sottoposti ad analisi,  indagini  o  interventi  di
conservazione da eseguire necessariamente all'estero; 
d) la loro uscita sia richiesta in attuazione  di  accordi  culturali
   con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocita' e per
   la durata stabilita negli accordi medesimi, che  non  puo'  essere
   ((...)) superiore a quattro anni ((, rinnovabili una sola volta)). 
 
   2. Non e'  soggetta  ad  autorizzazione  l'uscita  temporanea  dal
territorio della Repubblica dei mezzi di  trasporto  aventi  piu'  di
settantacinque  anni  per  la  partecipazione  a  mostre   e   raduni
internazionali, salvo che sia per essi intervenuta  la  dichiarazione
ai sensi dell'articolo 13. (7) 
 
AGGIORNAMENTO (7) 
--------------- 
  Il D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 ha disposto (con l'art. 2, comma  1,
lettera  ss))  l'introduzione  della  Sezione  i-bis  -  Uscita   dal
territorio   nazionale   e   ingresso   nel   territorio   nazionale,
comprendente gli articoli da 65 a 72. 
                             Articolo 68
                  Attestato di libera circolazione

   1.  Chi  intende far uscire in via definitiva dal territorio della
Repubblica  ((  le  cose  indicate )) nell'articolo 65, comma 3, deve
farne   denuncia  e  ((  presentarle  ))  al  competente  ufficio  di
esportazione,  indicando,  contestualmente  e per (( ciascuna di esse
)),  il  valore  venale,  al  fine  di ottenere l'attestato di libera
circolazione.
   2.  L'ufficio  di  esportazione,  entro  tre  giorni dall'avvenuta
presentazione  della  cosa  ((.  . . )), ne da' notizia ai competenti
uffici del Ministero, che segnalano ad esso, entro i successivi dieci
giorni,  ogni  elemento  conoscitivo  utile  in  ordine  agli oggetti
presentati per l'uscita definitiva.
   3.  L'ufficio  di esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato,  rilascia  o  nega  con motivato giudizio, anche sulla base
delle  segnalazioni  ricevute,  l'attestato  di  libera circolazione,
dandone  comunicazione  all'interessato  entro  quaranta giorni dalla
presentazione della cosa ((. . . )).
   4. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato
di  libera circolazione gli uffici di esportazione (( accertano se le
cose  presentate,  in  relazione  alla  loro  natura  o  al  contesto
storico-culturale di cui fanno parte, presentano interesse artistico,
storico,  archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o  archivistico,  a  termini  dell'articolo  10.  Nel  compiere  tale
valutazione gli uffici di esportazione )) si attengono a indirizzi di
carattere  generale  stabiliti  dal  Ministero, sentito il competente
organo consultivo.
   5. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e'
redatto  in  tre  originali,  uno  dei  quali e' depositato agli atti
d'ufficio;   un   secondo   e'   consegnato  all'interessato  e  deve
accompagnare  la  circolazione dell'oggetto; un terzo e' trasmesso al
Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.
   6.  Il diniego comporta l'avvio del procedimento di dichiarazione,
ai  sensi  dell'articolo  14. A tal fine, contestualmente al diniego,
sono  comunicati all'interessato gli elementi di cui all'articolo 14,
comma  2, e (( le cose sono sottoposte )) alla disposizione di cui al
comma 4 del medesimo articolo.
   7.  Per  le  cose ((. . . )) di proprieta' di enti sottoposti alla
vigilanza  regionale,  l'ufficio di esportazione acquisisce il parere
della  regione,  che  e' reso nel termine perentorio di trenta giorni
dalla   data   di  ricezione  della  richiesta  e,  se  negativo,  e'
vincolante.
                             Articolo 69
       Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

   1.   Avverso   il  diniego  dell'attestato  e'  ammesso,  entro  i
successivi  trenta  giorni,  ricorso  al  Ministero,  per  motivi  di
legittimita' e di merito.
   2.  Il  Ministero, sentito il competente organo consultivo, decide
sul  ricorso  entro  il termine di novanta giorni dalla presentazione
dello stesso.
   3.  Dalla  data di presentazione del ricorso amministrativo e fino
alla  scadenza  del  termine  di  cui  al comma 2, il procedimento di
dichiarazione e' sospeso, ma (( le cose rimangono assoggettate ))alla
disposizione di cui all'articolo 14, comma 4.
   4.  Qualora  il  Ministero  accolga  il  ricorso, rimette gli atti
all'ufficio   di   esportazione,  che  provvede  in  conformita'  nei
successivi venti giorni.
   5.  Si  applicano le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.
                             Articolo 70
                          Acquisto coattivo

  1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di
esportazione  (( , qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o al
diniego  dell'attestato  di  libera  circolazione,)) puo' proporre al
Ministero  l'acquisto  coattivo  ((  della  cosa  per  la quale )) e'
richiesto  l'attestato  di  libera  circolazione, dandone contestuale
comunicazione  alla  regione  e  all'interessato,  al  quale dichiara
altresi'  che  l'oggetto  gravato dalla proposta di acquisto resta in
custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo
procedimento.  In  tal caso il termine per il rilascio dell'attestato
e' prorogato di sessanta giorni.
  2.  Il  Ministero  ha la facolta' di acquistare la cosa (( . . . ))
per  il  valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto
e'  notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta
giorni  dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica
del   provvedimento   di   acquisto,  l'interessato  puo'  rinunciare
all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.
  3.  Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne da'
comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel
cui  territorio  si  trova  l'ufficio  di esportazione proponente. La
regione  ha facolta' di acquistare la cosa ((. . . )) nel rispetto di
quanto   stabilito   all'articolo  62,  commi  2  e  3.  Il  relativo
provvedimento   e'   notificato   all'interessato  entro  il  termine
perentorio di novanta giorni dalla denuncia.
                             Articolo 71
                Attestato di circolazione temporanea

   1.  Chi  intende far uscire in via temporanea dal territorio della
Repubblica,  ai  sensi  degli  articoli 66 e 67, le cose e i beni ivi
indicati,  deve farne denuncia e presentarli al competente ufficio di
esportazione,  indicando,  contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore  venale  e  il  responsabile della sua custodia all'estero, al
fine di ottenere l'attestato di circolazione temporanea.
   2.  L'ufficio  di esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato,  rilascia  o  nega,  con  motivato giudizio, l'attestato di
circolazione   temporanea,  dettando  le  prescrizioni  necessarie  e
dandone  comunicazione  all'interessato  entro  quaranta giorni dalla
presentazione  della  cosa  o  del  bene. Avverso il provvedimento di
diniego  di  uscita  temporanea e' ammesso ricorso amministrativo nei
modi previsti dall'articolo 69.
   3.  ((  Qualora  per l'uscita temporanea siano presentate cose che
rivestano  l'interesse  indicato dall'articolo 10, )) contestualmente
alla  pronuncia  positiva o negativa sono comunicati all'interessato,
ai  fini  dell'avvio  del procedimento di dichiarazione, gli elementi
indicati  all'articolo  14,  comma  2, e l'oggetto e' sottoposto alle
misure di cui all'articolo 14, comma 4.
   4.   Nella   valutazione   circa   il   rilascio   o   il  rifiuto
dell'attestato,  gli uffici di esportazione si attengono ad indirizzi
di  carattere generale stabiliti dal Ministero, sentito il competente
organo  consultivo.  Per  i  casi  di  uscita temporanea disciplinati
dall'articolo  66  e  dall'articolo  67, comma 1, lettere b) e c), il
rilascio  dell'attestato  e'  subordinato  all'autorizzazione  di cui
all'articolo 48.
   5. L'attestato indica anche il termine per il rientro delle cose o
dei  beni,  che  e' prorogabile su richiesta dell'interessato, ma non
puo'  essere comunque superiore a diciotto mesi dalla loro uscita dal
territorio nazionale, salvo quanto disposto dal comma 8.
   6.    Il    rilascio    dell'attestato   e'   sempre   subordinato
all'assicurazione  dei  beni  da parte dell'interessato per il valore
indicato  nella  domanda.  Per le mostre e le manifestazioni promosse
all'estero  dal  Ministero  o, con la partecipazione statale, da enti
pubblici,   dagli  istituti  italiani  di  cultura  all'estero  o  da
organismi  sovranazionali,  l'assicurazione  puo'  essere  sostituita
dall'assunzione  dei  relativi  rischi da parte dello Stato, ai sensi
dell'articolo 48, comma 5.
   7.  Per  i beni culturali di cui all'articolo 65, comma 1, nonche'
per  le  cose  o  i  beni  di  cui al comma 3, l'uscita temporanea e'
garantita    mediante   cauzione,   costituita   anche   da   polizza
fidejussoria,  emessa  da  un  istituto bancario o da una societa' di
assicurazione, per un importo superiore del dieci per cento al valore
del   bene   o  della  cosa,  come  accertato  in  sede  di  rilascio
dell'attestato.  La  cauzione  e' incamerata dall'amministrazione ove
gli  oggetti  ammessi  alla temporanea esportazione non rientrino nel
territorio  nazionale  nel  termine  stabilito.  La  cauzione  non e'
richiesta  per  i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni
pubbliche.  Il  Ministero  puo' esonerare dall'obbligo della cauzione
istituzioni di particolare importanza culturale.
   8.  Le disposizioni dei commi da 5 a 7 non si applicano ai casi di
uscita temporanea previsti dall'articolo 67, comma 1.
                             Articolo 72
                  Ingresso nel territorio nazionale

   1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea
o  l'importazione  da  un  Paese terzo delle cose o dei beni indicati
nell'articolo  65, comma 3, sono certificati, a domanda, dall'ufficio
di esportazione.
   2. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione
sono  rilasciati  sulla base di documentazione idonea ad identificare
la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello
Stato  membro  o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi
sono  stati,  rispettivamente,  spediti  o  importati.((  Ai fini del
rilascio dei detti certificati non e' ammessa la produzione, da parte
degli   interessati,   di  atti  di  notorieta'  o  di  dichiarazioni
sostitutive  dei  medesimi,  rese ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa. ))
   3. I certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione
hanno  validita' quinquennale e possono essere prorogati su richiesta
dell'interessato.
   4.  Con  decreto ministeriale possono essere stabilite condizioni,
modalita'  e  procedure per il rilascio e la proroga dei certificati,
con  particolare  riguardo  all'accertamento  della provenienza della
cosa o del bene spediti o importati.

Sezione II
Esportazione dal territorio dell'Unione europea

                             Articolo 73 
                            Denominazioni 
 
   1. Nella presente sezione e nella sezione III di  questo  Capo  si
intendono: 
((a) per «regolamento CE» il regolamento  (CE)  n.  116/2009  del  18
   dicembre 2008 del  Consiglio  relativo  all'esportazione  di  beni
   culturali;)) 
((b) per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014
   del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla  restituzione
   dei beni culturali usciti  illecitamente  dal  territorio  di  uno
   Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;)) 
e) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione  europea  che
   promuove l'azione di restituzione a norma della sezione III. 
                             Articolo 74 
  Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea 
 
   1. L'esportazione al di fuori del territorio  dell'Unione  europea
degli  oggetti  indicati  nell'allegato   A   e'   disciplinata   dal
((regolamento CE)) e dal presente articolo. 
   2. Ai fini di cui  all'articolo  3  del  ((regolamento  CE)),  gli
uffici di esportazione del Ministero sono autorita' competenti per il
rilascio delle licenze di esportazione. Il Ministero redige  l'elenco
di detti uffici e lo comunica alla ((Commissione europea));  segnala,
altresi', ogni eventuale modifica dello stesso entro due  mesi  dalla
relativa effettuazione. 
  3.  La  licenza  di  esportazione  prevista  dall'articolo  2   del
((regolamento  CE))  e'  rilasciata  dall'ufficio   di   esportazione
contestualmente all'attestato di libera circolazione,  ed  e'  valida
per sei mesi. La detta licenza puo' essere rilasciata,  dallo  stesso
ufficio  che  ha  emesso  l'attestato,  anche   non   contestualmente
all'attestato medesimo, ma non oltre  trenta  mesi  dal  rilascio  di
quest'ultimo. 
  4.  Per  gli  oggetti  indicati  nell'allegato  A,   l'ufficio   di
esportazione  puo'  rilasciare,  a  richiesta,   anche   licenza   di
esportazione temporanea,  alle  condizioni  e  secondo  le  modalita'
stabilite dagli articoli 66, 67 e 71. 
  5. Le disposizioni della sezione 1-bis del  presente  capo  non  si
applicano agli oggetti entrati nel territorio dello Stato con licenza
di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione  europea
a norma dell'articolo 2 del ((regolamento  CE)),  per  la  durata  di
validita' della licenza medesima. 

Sezione III
((Disciplina in materia di restituzione, nell'ambito dell'Unione europea, di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro))

                             Articolo 75 
                            Restituzione 
 
   1. Nell'ambito  dell'Unione  europea,  la  restituzione  dei  beni
culturali usciti illecitamente dal territorio  di  uno  Stato  membro
dopo il  31  dicembre  1992  e'  regolata  dalle  disposizioni  della
presente sezione, che recepiscono la ((direttiva UE)). 
  ((2. Ai fini della direttiva UE, si intende per bene  culturale  un
bene che e' stato classificato o definito da uno Stato membro,  prima
o dopo essere illecitamente  uscito  dal  territorio  di  tale  Stato
membro, tra i beni del patrimonio culturale dello Stato medesimo,  ai
sensi dell'articolo 36 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea.)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 GENNAIO 2016, N. 2)). 
  4. E' illecita l'uscita dei beni avvenuta  dal  territorio  di  uno
Stato membro in violazione  della  legislazione  di  detto  Stato  in
materia di  protezione  del  patrimonio  culturale  nazionale  o  del
((regolamento CE)), ovvero determinata dal mancato rientro  dei  beni
medesimi alla scadenza  del  termine  fissato  nel  provvedimento  di
autorizzazione alla spedizione temporanea. 
   5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei quali  sia
stata autorizzata la spedizione temporanea qualora siano  violate  le
prescrizioni stabilite con il provvedimento di autorizzazione. 
   6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei  commi
4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda. 
                             Articolo 76 
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati  membri  dell'Unione
                               europea 
 
  1. L'autorita' centrale prevista ((dall'articolo 4 della  direttiva
UE)) e', per l'Italia, il Ministero.  Esso  si  avvale,  per  i  vari
compiti  indicati  nella  direttiva,  dei  suoi  organi  centrali   e
periferici, nonche' della cooperazione degli altri  Ministeri,  degli
altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri  enti  pubblici
territoriali. 
  2. Per  il  ritrovamento  e  la  restituzione  dei  beni  culturali
appartenenti al patrimonio di altro Stato membro dell'Unione europea,
il Ministero: 
    a) assicura la propria collaborazione alle  autorita'  competenti
degli altri Stati membri; 
    b) fa eseguire  sul  territorio  nazionale  ricerche  volte  alla
localizzazione del bene e alla identificazione di chi lo  possieda  o
comunque lo detenga. Le ricerche sono disposte su domanda dello Stato
richiedente,  corredata  da  ogni  notizia  e  documento  utili   per
agevolare le indagini, con particolare riguardo  alla  localizzazione
del bene; 
    c) notifica agli Stati membri  interessati  il  ritrovamento  nel
territorio nazionale di un bene la cui illecita uscita da  uno  Stato
membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti; 
    d) agevola le operazioni che lo Stato membro  interessato  esegue
per verificare, in ordine al bene oggetto della notifica di cui  alla
lettera  c),  la  sussistenza  dei  presupposti  e  delle  condizioni
indicati all'articolo 75, purche' tali operazioni vengano  effettuate
((entro sei mesi)) dalla notifica stessa. Qualora la verifica non sia
eseguita  entro  il  prescritto  termine,  non  sono  applicabili  le
disposizioni contenute nella lettera e); 
    e) dispone, ove necessario,  la  rimozione  del  bene  e  la  sua
temporanea custodia  presso  istituti  pubblici  nonche'  ogni  altra
misura necessaria per assicurarne la conservazione  ed  impedirne  la
sottrazione alla procedura di restituzione; 
    f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato  richiedente  e
possessore  o  detentore  a  qualsiasi  titolo  del  bene,  di   ogni
controversia concernente la restituzione. A tal  fine,  tenuto  conto
della qualita' dei soggetti e della natura  del  bene,  il  Ministero
puo' proporre allo Stato  richiedente  e  ai  soggetti  possessori  o
detentori la definizione della controversia  mediante  arbitrato,  da
svolgersi  secondo  la  legislazione  italiana,  e  raccogliere,  per
l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. 
  ((2-bis. L'autorita' centrale, al fine di cooperare  e  consultarsi
con gli altri Stati membri  e  per  diffondere  tutte  le  pertinenti
informazioni correlate a casi relative ai  beni  culturali  rubati  o
usciti illecitamente dal territorio nazionale, utilizza un modulo del
sistema  d'informazione  del  mercato  interno,  di  seguito   «IMI»,
stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente  adattato
per i beni culturali.)) 
                             Articolo 77 
                       Azione di restituzione 
 
  1. Per i beni culturali usciti illecitamente dal  loro  territorio,
gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare  l'azione  di
restituzione davanti  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  secondo
quanto previsto dall'articolo 75. 
  2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo  in  cui  il
bene si trova. 
  3. Oltre ai requisiti previsti  nell'articolo  163  del  codice  di
procedura civile, l'atto di citazione deve contenere: 
    a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne  certifichi
la qualita' di bene culturale; 
    b)  la  dichiarazione  delle  autorita'  competenti  dello  Stato
richiedente relativa all'uscita  illecita  del  bene  dal  territorio
nazionale. 
  4. L'atto di citazione e' notificato, oltre che al possessore o  al
detentore a qualsiasi titolo del bene, anche al Ministero per  essere
annotato  nello  speciale  registro  di  trascrizione  delle  domande
giudiziali di restituzione. 
  5. Il Ministero  notifica  immediatamente  l'avvenuta  trascrizione
alle autorita' centrali degli altri Stati membri ((,  utilizzando  un
modulo del sistema IMI stabilito dal regolamento (UE)  n.  1024/2012,
specificamente adattato per i beni culturali)). 
                             Articolo 78 
         Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione 
 
   1. L'azione di restituzione e'  promossa  nel  termine  perentorio
((di  tre  anni))  a  decorrere  dal  giorno  in  cui   ((l'Autorita'
centrale))  richiedente  ha  avuto  conoscenza  che  il  bene  uscito
illecitamente si trova in un determinato luogo e ne  ha  identificato
il possessore o detentore a qualsiasi titolo. 
   2. L'azione di restituzione si prescrive in  ogni  caso  entro  il
termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del  bene  dal
territorio dello Stato richiedente. 
   3.  L'azione  di  restituzione  non  si  prescrive  per   i   beni
((appartenenti a collezioni  pubbliche  museali,  archivi,  fondi  di
conservazione di biblioteche e  istituzioni  ecclesiastiche  o  altre
istituzioni religiose)). 
                             Articolo 79 
                             Indennizzo 
 
  1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del  bene,  puo',  su
domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo  determinato
in base a criteri equitativi. 
  2. Per ottenere l'indennizzo previsto  dal  comma  1,  il  soggetto
interessato  e'  tenuto  a  dimostrare  di   aver   usato,   all'atto
dell'acquisizione,  la   diligenza   necessaria   a   seconda   delle
circostanze. ((Per determinare l'esercizio della diligenza  richiesta
da parte del possessore  si  tiene  conto  di  tutte  le  circostanze
dell'acquisizione,  in   particolare   della   documentazione   sulla
provenienza del bene, delle autorizzazioni di uscita  prescritte  dal
diritto dello Stato membro richiedente, della qualita'  delle  parti,
del prezzo pagato, del fatto che il  possessore  abbia  consultato  o
meno  i  registri  accessibili  dei  beni  culturali  rubati  e  ogni
informazione pertinente che avrebbe potuto ragionevolmente ottenere o
di qualsiasi altra pratica cui una persona ragionevole avrebbe  fatto
ricorso in circostanze analoghe.)) 
  3. Il soggetto  che  abbia  acquisito  il  possesso  del  bene  per
donazione, eredita' o legato non puo' beneficiare  di  una  posizione
piu' favorevole di quella del proprio dante causa. 
  4.  Lo  Stato  richiedente   che   sia   obbligato   al   pagamento
dell'indennizzo   puo'   rivalersi   nei   confronti   del   soggetto
responsabile dell'illecita circolazione ((...)). 
                             Articolo 80
                      Pagamento dell'indennizzo

   1.  L'indennizzo  e'  corrisposto da parte dello Stato richiedente
contestualmente alla restituzione del bene.
   2.  Del  pagamento  e  della consegna del bene e' redatto processo
verbale  a  cura  di  un  notaio,  di  un  ufficiale giudiziario o di
funzionari  all'uopo  designati  dal  Ministero,  al quale e' rimessa
copia del processo verbale medesimo.
   3.   Il   processo   verbale  costituisce  titolo  idoneo  per  la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
                             Articolo 81
             Oneri per l'assistenza e la collaborazione

   1.  Sono  a  carico dello Stato richiedente le spese relative alla
ricerca,  rimozione  o custodia temporanea del bene da restituire, le
altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 76, nonche'
quelle   inerenti   all'esecuzione  della  sentenza  che  dispone  la
restituzione.
                             Articolo 82
             Azione di restituzione a favore dell'Italia

   1.   L'azione   di   restituzione   dei   beni   culturali  usciti
illecitamente  dal  territorio  italiano e' esercitata dal Ministero,
d'intesa  con  il  Ministero  degli affari esteri, davanti al giudice
dello  Stato  membro  dell'Unione  europea  in  cui  si trova il bene
culturale.
   2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale
dello Stato.
                             Articolo 83
                  Destinazione del bene restituito

   1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato,
il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente
diritto.
   2.  La  consegna  del  bene  e' subordinata al rimborso allo Stato
delle  spese  sostenute  per il procedimento di restituzione e per la
custodia del bene.
   3.  Quando  non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del
bene,  il  Ministero  da'  notizia  del provvedimento di restituzione
mediante  avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e con altra forma di pubblicita'.
   4.  Qualora  l'avente  diritto  non  ne richieda la consegna entro
cinque  anni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso  previsto  dal  comma  3, il bene e' acquisito al demanio
dello  Stato. Il Ministero, sentiti il competente organo consultivo e
le  regioni  interessate,  dispone  che  il  bene sia assegnato ad un
museo,  biblioteca  o archivio dello Stato, di una regione o di altro
ente pubblico territoriale, al fine di assicurarne la migliore tutela
e la pubblica fruizione nel contesto culturale piu' opportuno.
                             Articolo 84 
   Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale 
 
  1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate
dall'Italia  per  assicurare  l'esecuzione  del  regolamento   CE   e
acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla  Commissione
dagli altri Stati membri. 
  2. Il Ministro trasmette annualmente al  Parlamento  ((,  entro  il
termine di presentazione del disegno  di  legge  di  bilancio,))  una
relazione sull'attuazione del presente Capo  nonche'  sull'attuazione
della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati
membri. 
  3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone
ogni tre anni la relazione sull'applicazione  del  regolamento  CE  e
ogni cinque anni la relazione sull'applicazione  della  direttiva  UE
per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni  sono  trasmesse
al Parlamento. (27) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.Lgs. 7 gennaio 2016, n. 2 ha disposto (con l'art. 1, comma 11)
che  "La  relazione  sull'applicazione   della   direttiva   UE,   di
cuiall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42,  come  sostituito  dal  comma  8,  lettera  c),  del  presente
articolo, e' presentata, per la prima volta,  entro  il  18  dicembre
2020". 
                             Articolo 85
        Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

   1.  Presso  il  Ministero  e'  istituita  la  banca  dati dei beni
culturali  illecitamente  sottratti,  secondo modalita' stabilite con
decreto ministeriale.
                             Articolo 86
       Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

   1.  Al  fine  di  sollecitare  e  favorire una reciproca, maggiore
conoscenza  del  patrimonio  culturale  nonche'  della legislazione e
dell'organizzazione  di  tutela  dei diversi Stati membri dell'Unione
europea,   il   Ministero  promuove  gli  opportuni  accordi  con  le
corrispondenti autorita' degli altri Stati membri.

Sezione IV
((Disciplina in materia di interdizione della illecita circolazione internazionale dei beni culturali))

                             Articolo 87
                    (( (Convenzione UNIDROIT) ))

  ((   1.   Resta  ferma  la  disciplina  dettata  dalla  Convenzione
dell'UNIDROIT  sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o
illecitamente  esportati,  adottata a Roma il 24 giugno 1995, e dalle
relative  norme  di  ratifica  ed esecuzione, con riferimento ai beni
indicati nell'annesso alla Convenzione medesima. ))
                           Articolo 87-bis
                     (( (Convenzione UNESCO) ))

  ((  1.  Resta  ferma la disciplina dettata dalla Convenzione UNESCO
sulla  illecita  importazione,  esportazione e trasferimento dei beni
culturali,  adottata  a  Parigi il 14 novembre 1970, e dalle relative
norme  di  ratifica  ed  esecuzione, con riferimento ai beni indicati
nella Convenzione medesima. ))

Capo VI
Ritrovamenti e scoperte
Sezione I
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

                             Articolo 88
                        Attivita' di ricerca

   1.  Le  ricerche  archeologiche  e,  in  genere,  le  opere per il
ritrovamento  delle  cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte
del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
   2.  Il  Ministero  puo'  ordinare  l'occupazione  temporanea degli
immobili  ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma
1.
   3.  Il  proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennita' per
l'occupazione,  determinata  secondo  le  modalita'  stabilite  dalle
disposizioni  generali  in  materia  di  espropriazione  per pubblica
utilita'.  L'indennita'  puo'  essere  corrisposta  in  denaro  o,  a
richiesta  del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o
di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.
                             Articolo 89
                       Concessione di ricerca

   1.  Il  Ministero  puo'  dare in concessione a soggetti pubblici o
privati   l'esecuzione   delle   ricerche   e  delle  opere  indicate
nell'articolo  88  ed emettere a favore del concessionario il decreto
di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
   2.  Il  concessionario  deve  osservare,  oltre  alle prescrizioni
imposte  nell'atto  di  concessione,  tutte le altre che il Ministero
ritenga  di  impartire.  In  caso  di  inosservanza la concessione e'
revocata.
   3.  La  concessione puo' essere revocata anche quando il Ministero
intenda  sostituirsi  nell'esecuzione  o prosecuzione delle opere. In
tal  caso  sono  rimborsate al concessionario le spese occorse per le
opere gia' eseguite ed il relativo importo e' fissato dal Ministero.
   4.   Ove   il   concessionario   non   ritenga   di  accettare  la
determinazione  ministeriale,  l'importo  e'  stabilito  da un perito
tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono
anticipate dal concessionario.
   5. La concessione prevista al comma 1 puo' essere rilasciata anche
al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
   6.  Il  Ministero  puo'  consentire,  a  richiesta,  che  le  cose
rinvenute  rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro
ente  pubblico  territoriale  per  fini espositivi, sempre che l'ente
disponga  di  una sede idonea e possa garantire la conservazione e la
custodia delle cose medesime.
                             Articolo 90
                          Scoperte fortuite

   1.  Chi  scopre  fortuitamente  cose  immobili  o  mobili indicate
nell'articolo   10   ne   fa   denuncia  entro  ventiquattro  ore  al
soprintendente   o   al  sindaco  ovvero  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza   e   provvede   alla  conservazione  temporanea  di  esse,
lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.
(( Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente,
anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale. ))
   2.  Ove  si  tratti  di  cose  mobili  delle  quali  non  si possa
altrimenti  assicurare  la  custodia,  lo  scopritore  ha facolta' di
rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino
alla  visita  dell'autorita'  competente  e, ove occorra, di chiedere
l'ausilio della forza pubblica.
   3.  Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1
e 2 e' soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
   4.  Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate
dal Ministero.
                             Articolo 91
         Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

   1.  Le  cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque
modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo
Stato  e,  a  seconda  che  siano  immobili o mobili, fanno parte del
demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e
826 del codice civile.
   2.  Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli
altri  enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico
alla  demolizione  di un immobile, tra i materiali di risulta che per
contratto  siano  stati riservati all'impresa di demolizione non sono
comprese   le   cose   rinvenienti   dall'abbattimento   che  abbiano
l'interesse  di  cui  all'articolo  10, comma 3, lettera a). E' nullo
ogni patto contrario.
                             Articolo 92
                      Premio per i ritrovamenti

  1.  Il  Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del
valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento;
b) al   concessionario   dell'attivita'   di   ricerca,   ((  di  cui
   all'articolo  89,  qualora  l'attivita' medesima non rientri tra i
   suoi scopi istituzionali o statutari;))
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti
   dall'articolo 90.

  2.  Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione
prevista  dall'articolo  89  ovvero  sia  scopritore  della  cosa, ha
diritto  ad  un premio non superiore alla meta' del valore delle cose
ritrovate.
  3.  Nessun  premio  spetta  allo scopritore che si sia introdotto e
abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o
del possessore.
  4.  Il premio puo' essere corrisposto in denaro o mediante rilascio
di  parte  delle  cose  ritrovate. In luogo del premio, l'interessato
puo'  ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare,
secondo  le  modalita'  e con i limiti stabiliti con decreto adottato
dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  concerto  con il
Ministro,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
                             Articolo 93
                      Determinazione del premio

   1.  Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante
agli aventi titolo ai sensi dell'articolo 92, previa stima delle cose
ritrovate.
   2.   In  corso  di  stima,  a  ciascuno  degli  aventi  titolo  e'
corrisposto  un  acconto  del  premio  in  misura non superiore ad un
quinto  del  valore,  determinato  in  via  provvisoria,  delle  cose
ritrovate. L'accettazione dell'acconto non comporta acquiescenza alla
stima definitiva.
   3.  Se  gli  aventi  titolo  non accettano la stima definitiva del
Ministero, il valore delle cose ritrovate e' determinato da un terzo,
designato  concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la
nomina  del  terzo  ovvero  per la sua sostituzione, qualora il terzo
nominato  non  voglia  o non possa accettare l'incarico, la nomina e'
effettuata,  su  richiesta  di  una  delle  parti, dal presidente del
tribunale  del  luogo  in  cui le cose sono state ritrovate. Le spese
della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
   4.  La determinazione del terzo e' impugnabile in caso di errore o
di manifesta iniquita'.

Sezione II
Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale

                             Articolo 94
                        (( Convenzione UNESCO
       sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo ))

   1.  Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della
zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno
del  mare territoriale sono tutelati ai sensi delle ((regole relative
agli  interventi sul patrimonio culturale subacqueo, )) allegate alla
Convenzione   UNESCO   sulla   protezione  del  patrimonio  culturale
subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.

Capo VII
Espropriazione

                             Articolo 95
                  Espropriazione di beni culturali

   1.  I  beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati
dal Ministero per causa di pubblica utilita', quando l'espropriazione
risponda  ad  un  importante  interesse a migliorare le condizioni di
tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
   2.  Il  Ministero  puo'  autorizzare, a richiesta, le regioni, gli
altri  enti pubblici territoriali nonche' ogni altro ente ed istituto
pubblico  ad  effettuare  l'espropriazione  di cui al comma 1. In tal
caso  dichiara  la pubblica utilita' ai fini dell'esproprio e rimette
gli atti all'ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
   3.  Il  Ministero puo' anche disporre l'espropriazione a favore di
persone  giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente
il relativo procedimento.
                             Articolo 96
                 Espropriazione per fini strumentali

   1.  Possono  essere  espropriati  per  causa  di pubblica utilita'
edifici  ed  aree quando cio' sia necessario per isolare o restaurare
((  beni culturali immobili )), assicurarne la luce o la prospettiva,
garantirne  o  accrescerne  il  decoro  o  il  godimento da parte del
pubblico, facilitarne l'accesso.
                             Articolo 97
              Espropriazione per interesse archeologico

   1.  Il  Ministero puo' procedere all'espropriazione di immobili al
fine  di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per
il ritrovamento delle cose indicate nell'articolo 10.
                             Articolo 98
                 Dichiarazione di pubblica utilita'

   1.  La pubblica utilita' e' dichiarata con decreto ministeriale o,
nel  caso  dell'articolo  96,  anche  con provvedimento della regione
comunicato al Ministero.
   2.  Nei  casi  di  espropriazione  previsti dagli articoli 96 e 97
l'approvazione  del  progetto  equivale  a  dichiarazione di pubblica
utilita'.
                             Articolo 99
            Indennita' di esproprio per i beni culturali

   1.   Nel   caso   di   espropriazione  previsto  dall'articolo  95
l'indennita'  consiste  nel  giusto prezzo che il bene avrebbe in una
libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.
   2. Il pagamento dell'indennita' e' effettuato secondo le modalita'
stabilite  dalle  disposizioni  generali in materia di espropriazione
per pubblica utilita'.
                            Articolo 100
                       Rinvio a norme generali

   1.  Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97
si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni generali in
materia di espropriazione per pubblica utilita'.

TITOLO II
Fruizione e valorizzazione
Capo I
Fruizione dei beni culturali
Sezione I
Principi generali

                            Articolo 101
                   Istituti e luoghi della cultura

   1.  Ai  fini  del  presente  codice  sono  istituti e luoghi della
cultura  i  musei,  le  biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi
archeologici, i complessi monumentali.
   2. Si intende per:
a) "museo",  una struttura permanente che acquisisce, (( cataloga, ))
   conserva,  ordina  ed  espone  beni  culturali  per  finalita'  di
   educazione e di studio;
b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie (( , cataloga
   ))  e  conserva  un  insieme  organizzato  di  libri,  materiali e
   informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e
   ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo
   studio;
c) "archivio",  una  struttura permanente che raccoglie, inventaria e
   conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la
   consultazione per finalita' di studio e di ricerca.
d) "area  archeologica",  un  sito  caratterizzato  dalla presenza di
   resti  di  natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o
   di eta' antica;
e) "parco  archeologico",  un  ambito  territoriale caratterizzato da
   importanti  evidenze  archeologiche  e dalla compresenza di valori
   storici,   paesaggistici   o  ambientali,  attrezzato  come  museo
   all'aperto;
f) "complesso  monumentale",  un insieme formato da una pluralita' di
   fabbricati  edificati  anche  in  epoche diverse, che con il tempo
   hanno  acquisito,  come insieme, una autonoma rilevanza artistica,
   storica o etnoantropologica.

   3.  Gli  istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a
soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano
un servizio pubblico.
   4.  Le strutture espositive e di consultazione nonche' i luoghi di
cui  al  comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al
pubblico espletano un servizio privato di utilita' sociale.
                            Articolo 102
         Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura
                      di appartenenza pubblica

   1.  Lo  Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed
ogni  altro  ente  ed  istituto pubblico, assicurano la fruizione dei
beni  presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101,
nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
   2.   Nel   rispetto   dei  principi  richiamati  al  comma  1,  la
legislazione  regionale  disciplina  la  fruizione  dei beni presenti
negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato
o  dei  quali  lo Stato abbia trasferito la disponibilita' sulla base
della normativa vigente.
   3.  La  fruizione  dei  beni  culturali pubblici al di fuori degli
istituti  e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo
le   disposizioni   del   presente  Titolo,  compatibilmente  con  lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
   4.  Al  fine  di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione
relativamente   agli   istituti   ed   ai  luoghi  della  cultura  di
appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e
gli  altri enti pubblici territoriali definiscono accordi nell'ambito
e  con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun
soggetto  pubblico e' tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui
ha comunque la disponibilita'.
   5.  Mediante  gli  accordi  di  cui  al  comma 4 il Ministero puo'
altresi'   trasferire   alle  regioni  e  agli  altri  enti  pubblici
territoriali, in base ai principi di sussidiarieta', differenziazione
ed adeguatezza, la disponibilita' di istituti e luoghi della cultura,
al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni
ivi presenti.
                            Articolo 103
          Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

   1.  L'accesso  agli  istituti  ed ai luoghi pubblici della cultura
puo'  essere  gratuito  o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli
altri   enti  pubblici  territoriali  possono  stipulare  intese  per
coordinare l'accesso ad essi.
   2.  L'accesso  alle  biblioteche  ed  agli  archivi  pubblici  per
finalita' di lettura, studio e ricerca e' gratuito.
   3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli
altri enti pubblici territoriali determinano:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le  categorie  di  biglietti e i criteri per la determinazione del
   relativo  prezzo.  Il  prezzo  del  biglietto  include  gli  oneri
   derivanti  dalla  stipula  delle convenzioni previste alla lettera
   c);
c) le  modalita'  di emissione, distribuzione e vendita del biglietto
   d'ingresso  e  di  riscossione  del  corrispettivo, anche mediante
   convenzioni  con  soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei
   biglietti  d'ingresso  possono  essere  impiegate nuove tecnologie
   informatiche,  con  possibilita'  di  prevendita  e vendita presso
   terzi convenzionati.
d) l'eventuale  percentuale  dei  proventi dei biglietti da assegnare
   all'Ente  nazionale  di  assistenza  e  previdenza  per i pittori,
   scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

   4.  Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in
modo  da  non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei
cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.
                            Articolo 104
          Fruizione di beni culturali di proprieta' privata

  1.  Possono  essere assoggettati a visita da parte del pubblico per
scopi culturali:
    a)  i  beni culturali immobili indicati all'articolo 10, comma 3,
lettere a) e d), che rivestono interesse eccezionale;
    b) le collezioni dichiarate ai sensi dell'articolo 13.
  2.  L'interesse  eccezionale  degli  immobili  indicati al comma 1,
lettera  a),  e'  dichiarato  con  atto  del  Ministero,  sentito  il
proprietario.
  3.  Le modalita' di visita sono concordate tra il proprietario e il
soprintendente,  che  ne da' comunicazione (( al comune e alla citta'
metropolitana )) nel cui territorio si trovano i beni.
  4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 38.
                            Articolo 105 
                 Diritti di uso e godimento pubblico 
 
   1.  Il  Ministero  e  le  regioni  vigilano,   nell'ambito   delle
rispettive competenze, affinche' siano rispettati i diritti di uso  e
godimento che il  pubblico  abbia  acquisito  sulle  cose  e  i  beni
soggetti alle disposizioni della presente Parte. 

Sezione II
Uso dei beni culturali

                            Articolo 106 
                  Uso individuale di beni culturali 
 
  1. Lo Stato, le regioni e  gli  altri  enti  pubblici  territoriali
possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano  in  consegna,
per finalita' compatibili  con  la  loro  destinazione  culturale,  a
singoli richiedenti. 
  2. Per i beni in consegna al Ministero, il ((Ministero))  determina
il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento. 
  2-bis. Per i beni  diversi  da  quelli  indicati  al  comma  2,  la
concessione in uso e' subordinata all'autorizzazione  del  Ministero,
rilasciata  a  condizione   che   il   conferimento   garantisca   la
conservazione e la fruizione pubblica del bene e  sia  assicurata  la
compatibilita'   della   destinazione   d'uso   con   il    carattere
storico-artistico del bene  medesimo.  Con  l'autorizzazione  possono
essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. 
                            Articolo 107
     Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

  1.  Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali
possono  consentire  la  riproduzione  nonche'  l'uso  strumentale  e
precario  dei  beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le
disposizioni  di  cui  al  comma  2 e quelle in materia di diritto d'
autore.
  ((  2.  E'  di regola vietata la riproduzione di beni culturali che
consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture
e  di  opere  a  rilievo  in genere, di qualunque materiale tali beni
siano  fatti. Tale riproduzione e' consentita solo in via eccezionale
e  nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite  con  apposito  decreto
ministeriale.  Sono  invece  consentiti,  previa  autorizzazione  del
soprintendente,  i  calchi  da  copie  degli originali gia' esistenti
nonche'  quelli  ottenuti  con  tecniche  che  escludano  il contatto
diretto con l'originale. ))
                            Articolo 108 
   Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione 
 
   1. I canoni  di  concessione  ed  i  corrispettivi  connessi  alle
riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorita' che ha
in consegna i beni tenendo anche conto: 
a) del carattere delle attivita' cui si  riferiscono  le  concessioni
d'uso; 
b) dei mezzi e delle modalita' di esecuzione delle riproduzioni; 
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; 
d) dell'uso e della  destinazione  delle  riproduzioni,  nonche'  dei
benefici economici che ne derivano al richiedente. 
 
   2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in  via
anticipata. 
   3. Nessun canone  e'  dovuto  per  le  riproduzioni  richieste  da
privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da  soggetti
pubblici ((o privati)) per finalita' di  valorizzazione  ((,  purche'
attuate senza scopo di lucro)). I richiedenti sono comunque tenuti al
rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. 
   ((3-bis. Sono in ogni caso libere le  seguenti  attivita',  svolte
senza scopo di  lucro,  per  finalita'  di  studio,  ricerca,  libera
manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione  della
conoscenza del patrimonio culturale: 
   1)  la  riproduzione  di   beni   culturali   diversi   dai   beni
bibliografici e archivistici attuata con modalita' che non comportino
alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello  stesso  a
sorgenti luminose, ne' , all'interno degli  istituti  della  cultura,
l'uso di stativi o treppiedi; 
   2) la divulgazione con qualsiasi  mezzo  delle  immagini  di  beni
culturali, legittimamente acquisite, in  modo  da  non  poter  essere
ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto.)) 
   4. Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un
pregiudizio ai beni culturali, l'autorita' che ha in consegna i  beni
determina  l'importo  della  cauzione,  costituita   anche   mediante
fideiussione bancaria o  assicurativa.  Per  gli  stessi  motivi,  la
cauzione e' dovuta anche nei casi  di  esenzione  dal  pagamento  dei
canoni e corrispettivi. 
   5. La cauzione e' restituita quando sia stato accertato che i beni
in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state
rimborsate. 
   6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per  l'uso  e
la   riproduzione   dei   beni   sono   fissati   con   provvedimento
dell'amministrazione concedente. 
                            Articolo 109
  Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

   1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni
culturali  per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e
di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la  restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo
   codice.
                            Articolo 110 
                    Incasso e riparto di proventi 
 
   1. Nei casi  previsti  dall'articolo  115,  comma  2,  i  proventi
derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai
luoghi della  cultura,  nonche'  dai  canoni  di  concessione  e  dai
corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai
soggetti pubblici cui  gli  istituti,  i  luoghi  o  i  singoli  beni
appartengono o sono  in  consegna,  in  conformita'  alle  rispettive
disposizioni di contabilita' pubblica. 
   2. Ove si tratti di istituti, luoghi  o  beni  appartenenti  o  in
consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono  versati  alla
sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato,   anche   mediante
versamento  in  conto  corrente  postale  intestato  alla   tesoreria
medesima, ovvero  sul  conto  corrente  bancario  aperto  da  ciascun
responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto  di
credito. In tale ultima ipotesi  l'istituto  bancario  provvede,  non
oltre cinque giorni dalla  riscossione,  al  versamento  delle  somme
affluite alla  sezione  di  tesoreria  provinciale  dello  Stato.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le  somme  incassate
alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione
della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella  misura  fissati
dal Ministero medesimo. 
   3. I proventi derivanti dalla  vendita  dei  biglietti  d'ingresso
agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono
destinati alla realizzazione di interventi  per  la  sicurezza  e  la
conservazione e al  funzionamento  ((e  alla  valorizzazione))  degli
istituti e dei luoghi della cultura appartenenti o in  consegna  allo
Stato,  ai  sensi  dell'articolo  29,  nonche'  all'espropriazione  e
all'acquisto  di  beni  culturali,  anche  mediante  esercizio  della
prelazione. 
   4. I proventi derivanti dalla  vendita  dei  biglietti  d'ingresso
agli istituti ed ai  luoghi  appartenenti  o  in  consegna  ad  altri
soggetti   pubblici   sono   destinati   all'incremento    ed    alla
valorizzazione del patrimonio culturale. 
                                                                 (21) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla L.
7 ottobre 2013, n. 112, ha disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  "I
proventi di cui all'articolo 110 del predetto decreto legislativo  n.
42 del 2004 sono riassegnati a decorrere dall'anno 2014, con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di  previsione
della spesa dell'esercizio in corso del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo". 

Capo II
Principi della valorizzazione dei beni culturali

                            Articolo 111
                     Attivita' di valorizzazione

   1.  Le  attivita'  di valorizzazione dei beni culturali consistono
nella  costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o
reti,  ovvero  nella  messa  a  disposizione di competenze tecniche o
risorse  finanziarie  o  strumentali, finalizzate all'esercizio delle
funzioni ed al perseguimento delle finalita' indicate all'articolo 6.
A tali attivita' possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti
privati.
   2. La valorizzazione e' ad iniziativa pubblica o privata.
   3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai
principi  di  liberta'  di  partecipazione,  pluralita' dei soggetti,
continuita'  di  esercizio,  parita'  di  trattamento, economicita' e
trasparenza della gestione.
   4.   La   valorizzazione   ad   iniziativa  privata  e'  attivita'
socialmente  utile  e ne e' riconosciuta la finalita' di solidarieta'
sociale.
                            Articolo 112
    (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica)

  1.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali
assicurano  la  valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei
luoghi   indicati   all'articolo   101,  nel  rispetto  dei  principi
fondamentali fissati dal presente codice.
  2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione
regionale disciplina le funzioni e le attivita' di valorizzazione dei
beni   presenti  negli  istituti  e  nei  luoghi  della  cultura  non
appartenenti  allo  Stato  o  dei  quali lo Stato abbia trasferito la
disponibilita' sulla base della normativa vigente.
  3.  La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli
istituti  e dei luoghi di cui all'articolo 101 e' assicurata, secondo
le   disposizioni   del   presente  Titolo,  compatibilmente  con  lo
svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
  4.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali
stipulano  accordi  per  definire  strategie  ed  obiettivi comuni di
valorizzazione,  nonche' per elaborare i conseguenti piani strategici
di  sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali
di  pertinenza  pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base
regionale   o   subregionale,  in  rapporto  ad  ambiti  territoriali
definiti,  e  promuovono  altresi'  l'integrazione,  nel  processo di
valorizzazione   concordato,   delle  infrastrutture  e  dei  settori
produttivi  collegati.  Gli accordi medesimi possono riguardare anche
beni  di  proprieta'  privata,  previo consenso degli interessati. Lo
Stato  stipula  gli  accordi  per il tramite del Ministero, che opera
direttamente  ovvero  d'intesa  con  le altre amministrazioni statali
eventualmente competenti.
  5.   Lo   Stato,  per  il  tramite  del  Ministero  e  delle  altre
amministrazioni  statali  eventualmente  competenti, le regioni e gli
altri  enti  pubblici  territoriali  possono costituire, nel rispetto
delle  vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare
l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
  6.  In  assenza  degli  accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto
pubblico  e'  tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha
comunque la disponibilita'.
  7.  Con  decreto  del Ministro sono definiti modalita' e criteri in
base  ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati
al comma 5 o vi partecipa.
  8.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma  5 possono partecipare privati
proprietari  di  beni  culturali  suscettibili  di  essere oggetto di
valorizzazione,  nonche'  persone  giuridiche  private  senza fine di
lucro,  anche  quando  non  dispongano  di  beni  culturali che siano
oggetto  della  valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale
settore  di  attivita'  sia  per  esse  previsto  dalla legge o dallo
statuto.
  9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono
essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e
delle  altre  amministrazioni  statali  eventualmente  competenti, le
regioni,   gli   altri   enti   pubblici  territoriali  e  i  privati
interessati,  per  regolare servizi strumentali comuni destinati alla
fruizione  e  alla  valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi
medesimi   possono   essere  anche  istituite  forme  consortili  non
imprenditoriali  per  la  gestione di uffici comuni. (( Per le stesse
finalita'  di  cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere
stipulati  dal  Ministero,  dalle  regioni, dagli altri enti pubblici
territoriali,  da  ogni  altro  ente  pubblico  nonche'  dai soggetti
costituiti  ai  sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di
volontariato,  dotate  di adeguati requisiti, che abbiano per statuto
finalita'  di  promozione  e  diffusione  della  conoscenza  dei beni
culturali.   ))   All'attuazione   del  presente  comma  si  provvede
nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e  finanziarie
disponibili  a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
                            Articolo 113
       Valorizzazione dei beni culturali di proprieta' privata

   1.  Le  attivita'  e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa
privata,  di beni culturali di proprieta' privata possono beneficiare
del  sostegno  pubblico  da  parte dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali.
   2.  Le  misure  di  sostegno  sono  adottate  tenendo  conto della
rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.
   3. Le modalita' della valorizzazione sono stabilite con accordo da
stipularsi  con  il  proprietario, possessore o detentore del bene in
sede di adozione della misura di sostegno.
   4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche
concorrere  alla  valorizzazione  dei  beni  di cui all'articolo 104,
comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.
                            Articolo 114
              Livelli di qualita' della valorizzazione

  ((   1.  Il  Ministero,  le  regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
territoriali,  anche  con  il  concorso  delle universita', fissano i
livelli minimi uniformi di qualita' delle attivita' di valorizzazione
su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico.
))
  2.  I  livelli  di  cui  al  comma  1 sono adottati con decreto del
Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  3.  I  soggetti  che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione
delle  attivita'  di  valorizzazione  sono  tenuti  ad  assicurare il
rispetto dei livelli adottati.
                            Articolo 115
                         (Forme di gestione)

  1.   Le   attivita'   di   valorizzazione  dei  beni  culturali  di
appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
  2.   La   gestione   diretta  e'  svolta  per  mezzo  di  strutture
organizzative   interne  alle  amministrazioni,  dotate  di  adeguata
autonomia  scientifica,  organizzativa,  finanziaria  e  contabile, e
provviste  di  idoneo  personale tecnico. Le amministrazioni medesime
possono  attuare  la  gestione  diretta  anche  in  forma  consortile
pubblica.
  3.  La  gestione  indiretta  e' attuata tramite concessione a terzi
delle  attivita'  di  valorizzazione,  anche  in  forma  congiunta  e
integrata, da parte delle amministrazioni cui (( i beni pertengono ))
o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma
5,  qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante
procedure   di   evidenza  pubblica,  sulla  base  della  valutazione
comparativa  di  specifici  progetti.  I  privati  che  eventualmente
partecipano  ai  soggetti  indicati  all'articolo  112,  comma 5, non
possono   comunque   essere  individuati  quali  concessionari  delle
attivita' di valorizzazione.
  4.  Lo  Stato,  le  regioni  e gli altri enti pubblici territoriali
ricorrono  alla  gestione  indiretta al fine di assicurare un miglior
livello  di  valorizzazione  dei beni culturali. La scelta tra le due
forme  di  gestione  indicate  ai  commi  2  e  3 e' attuata mediante
valutazione     comparativa     in    termini    di    sostenibilita'
economico-finanziaria  e  di  efficacia,  sulla  base  di  obbiettivi
previamente  definiti.  La gestione in forma indiretta e' attuata nel
rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
  5.  Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei
beni,  i  soggetti  giuridici  costituiti ai sensi dell'articolo 112,
comma  5,  regolano i rapporti con i concessionari delle attivita' di
valorizzazione   mediante  contratto  di  servizio,  nel  quale  sono
determinati,  tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle
attivita'  di  valorizzazione  ed  i  relativi tempi di attuazione, i
livelli  qualitativi  delle  attivita' da assicurare e dei servizi da
erogare,  nonche' le professionalita' degli addetti. Nel contratto di
servizio  sono  indicati  i  servizi  essenziali  che  devono  essere
comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
  6.  Nel  caso  in  cui  la  concessione  a terzi delle attivita' di
valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo
112,   comma   5,  in  quanto  conferitari  dei  beni  oggetto  della
valorizzazione,  la  vigilanza sul rapporto concessorio e' esercitata
anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. (( L'inadempimento
))  ,  da  parte  del  concessionario, degli obblighi derivanti dalla
concessione  e  dal  contratto  di  servizio,  oltre alle conseguenze
convenzionalmente  stabilite,  determina  anche,  a  richiesta  delle
amministrazioni  cui  i  beni pertengono, la risoluzione del rapporto
concessorio  e  la  cessazione,  senza  indennizzo, degli effetti del
conferimento in uso dei beni.
  7.   Le  amministrazioni  possono  partecipare  al  patrimonio  dei
soggetti  di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento
in  uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto
della  valorizzazione.  Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6,
gli  effetti  del  conferimento  si esauriscono, senza indennizzo, in
tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al
primo  periodo  o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso
non  sono  assoggettati  a  garanzia patrimoniale specifica se non in
ragione del loro controvalore economico.
  8.  Alla  concessione delle attivita' di valorizzazione puo' essere
collegata  la  concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio
delle  attivita'  medesime,  previamente  individuati  nel capitolato
d'oneri.  La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in
qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attivita'.
  9.  Alle  funzioni  ed  ai compiti derivanti dalle disposizioni del
presente  articolo  il  Ministero  provvede nell'ambito delle risorse
umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                            Articolo 116
     (( (Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso)

  1.  I beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso ai
sensi  dell'articolo  115,  commi  7 e 8, restano a tutti gli effetti
assoggettati  al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela
sono  esercitate  dal  Ministero in conformita' alle disposizioni del
presente  codice.  Gli  organi istituzionalmente preposti alla tutela
non  partecipano  agli  organismi  di gestione dei soggetti giuridici
indicati all'articolo 112, comma 5. ))
                            Articolo 117
                       Servizi per il pubblico

  1.  Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo
101  possono  essere  istituiti  servizi di assistenza culturale e di
ospitalita' per il pubblico.
  2. Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:
    a)  il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e
i  sussidi  catalografici,  audiovisivi  e  informatici,  ogni  altro
materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
    b)  i  servizi  riguardanti  beni  librari  e archivistici per la
fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
    c)  la  gestione  di  raccolte  discografiche,  di  diapoteche  e
biblioteche museali;
    d)  la  gestione  dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale
delle riproduzioni dei beni;
    e)  i  servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e
di  intrattenimento  per  l'infanzia,  i  servizi di informazione, di
guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
    f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
    g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonche'
di iniziative promozionali.
  3.  I  servizi  di  cui  al comma 1 possono essere gestiti in forma
integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
  4. La gestione dei servizi medesimi e' attuata nelle forme previste
dall'articolo 115.
  5.  I  canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti
ai sensi dell'articolo 110.
((13))
-------------
AGGIORNAMENTO (13)
  Il  D.L.  30  dicembre  2009,  n. 194, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 7, comma 5)
che "Al fine di assicurare la continuita' nell'erogazione dei servizi
di  assistenza  culturale  e di ospitalita' per il pubblico istituiti
presso  gli istituti ed i luoghi della cultura ai sensi dell'articolo
117  del  codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e di
consentire  il  completamento  della relativa attivita' istruttoria e
progettuale   avviata  dal  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  i  rapporti comunque in atto relativi ai medesimi servizi
restano efficaci fino alla loro naturale scadenza ovvero, se scaduti,
fino  all'aggiudicazione  delle  gare  da bandirsi entro il 30 giugno
2010".
                            Articolo 118
             Promozione di attivita' di studio e ricerca

   1.   Il   Ministero,   le   regioni  e  gli  altri  enti  pubblici
territoriali,  anche  con  il  concorso  delle universita' e di altri
soggetti  pubblici  e  privati,  realizzano, promuovono e sostengono,
anche  congiuntamente, ricerche, studi ed altre attivita' conoscitive
aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
   2.  Al  fine  di garantire la raccolta e la diffusione sistematica
dei  risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attivita' di
cui  al  comma  1,  ivi  compresa la catalogazione, il Ministero e le
regioni  possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale
o  interregionale,  centri  permanenti di studio e documentazione del
patrimonio  culturale,  prevedendo il concorso delle universita' e di
altri soggetti pubblici e privati.
                            Articolo 119
           (( (Diffusione della conoscenza del patrimonio
                            culturale) ))

  ((  1.  Il  Ministero puo' concludere accordi con i Ministeri della
pubblica  istruzione e dell'universita' e della ricerca, le regioni e
gli  altri  enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la
conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.
  2.  Sulla  base  degli  accordi previsti al comma 1, i responsabili
degli  istituti  e  dei  luoghi della cultura di cui all'articolo 101
possono  stipulare apposite convenzioni con le universita', le scuole
di  ogni  ordine  e  grado,  appartenenti  al  sistema  nazionale  di
istruzione,  nonche'  con  ogni  altro  istituto  di  formazione, per
l'elaborazione   e   l'attuazione   di   progetti   formativi   e  di
aggiornamento,   dei   connessi   percorsi   didattici   e   per   la
predisposizione  di  materiali  e  sussidi  audiovisivi, destinati ai
docenti  ed  agli  operatori  didattici.  I percorsi, i materiali e i
sussidi  tengono conto della specificita' dell'istituto di formazione
e  delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di
persone con disabilita'. ))
                            Articolo 120
                 Sponsorizzazione di beni culturali

  ((  1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche
in  beni  o  servizi,  erogato per la progettazione o l'attuazione di
iniziative  in  ordine  alla  tutela  ovvero  alla valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio,
l'immagine,  l'attivita'  o  il  prodotto dell'attivita' del soggetto
erogante.  Possono  essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del
Ministero,  delle  regioni,  degli  altri  enti pubblici territoriali
nonche'  di  altri  soggetti pubblici o di persone giuridiche private
senza  fine  di  lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni
culturali  di  loro  proprieta'.  La verifica della compatibilita' di
dette  iniziative  con  le  esigenze  della  tutela e' effettuata dal
Ministero in conformita' alle disposizioni del presente codice. ))
  2.   La   promozione   di   cui   al  comma  1  avviene  attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attivita' o
del   prodotto   all'iniziativa  oggetto  del  contributo,  in  forme
compatibili  con  il  carattere  artistico  o storico, l'aspetto e il
decoro  del  bene  culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi
con il contratto di sponsorizzazione.
  3.  Con  il contratto di sponsorizzazione sono altresi' definite le
modalita'   di   erogazione  del  contributo  nonche'  le  forme  del
controllo,  da  parte  del  soggetto  erogante,  sulla  realizzazione
dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.
                            Articolo 121
                 Accordi con le fondazioni bancarie

  1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali,
ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente,
protocolli  di  intesa  con  le  fondazioni  conferenti  di  cui alle
disposizioni  in  materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo
creditizio,  che statutariamente perseguano scopi di utilita' sociale
nel  settore dell'arte e delle attivita' e beni culturali, al fine di
coordinare  gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale
e,  in  tale  contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse
finanziarie  messe a disposizione. La parte pubblica puo' concorrere,
con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli
obiettivi dei protocolli di intesa.

Capo III
Consultabilita' dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

                            Articolo 122 
Archivi  di  Stato   e   archivi   storici   degli   enti   pubblici:
                    consultabilita' dei documenti 
 
  1. I documenti conservati negli archivi di Stato  e  negli  archivi
storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonche'
di  ogni  altro  ente   ed   istituto   pubblico   sono   liberamente
consultabili, ad eccezione: 
    a)  di  quelli  dichiarati  di  carattere  riservato,  ai   sensi
dell'articolo 125, relativi alla  politica  estera  o  interna  dello
Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data; 
    b) di quelli contenenti i dati sensibili nonche' i dati  relativi
a  provvedimenti  di  natura  penale  espressamente  indicati   dalla
normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano
consultabili quaranta anni dopo  la  loro  data.  Il  termine  e'  di
settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la
vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. 
  b-bis)  ((LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  31  MAGGIO  2014,  N.   83,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2014, N. 106)). 
  2. Anteriormente al decorso dei termini indicati  nel  comma  1,  i
documenti restano accessibili ai sensi della disciplina  sull'accesso
ai  documenti  amministrativi.  Sull'istanza  di   accesso   provvede
l'amministrazione che deteneva il documento prima  del  versamento  o
del deposito , ove ancora operante, ovvero  quella  che  ad  essa  e'
subentrata nell'esercizio delle relative competenze. 
  3. Alle disposizioni  del  comma  1  sono  assoggettati  anche  gli
archivi e i documenti di proprieta' privata depositati negli  archivi
di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli  archivi
medesimi donati  o  venduti  o  lasciati  in  eredita'  o  legato.  I
depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano  in  eredita'  o
legato i documenti possono anche stabilire la  condizione  della  non
consultabilita'  di  tutti  o  di  parte  dei  documenti  dell'ultimo
settantennio. Tale limitazione, cosi' come quella generale  stabilita
dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti,  dei
donanti,  dei  venditori  e  di  qualsiasi  altra  persona  da   essi
designata; detta limitazione e'  altresi'  inoperante  nei  confronti
degli aventi causa dai depositanti, donanti e  venditori,  quando  si
tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai  quali  essi
siano interessati per il titolo di acquisto. 
                            Articolo 123
       Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici:
               consultabilita' dei documenti riservati

  1.   Il   Ministro   dell'interno,   previo  parere  del  direttore
dell'Archivio  di  Stato  competente  e  udita  la commissione per le
questioni  inerenti  alla  consultabilita'  degli  atti  di  archivio
riservati,   istituita   presso   il   Ministero  dell'interno,  puo'
autorizzare  la  consultazione  per  scopi  storici  di  documenti di
carattere  riservato  conservati  negli  archivi di Stato anche prima
della  scadenza  dei  termini  indicati  nell'articolo  122, comma 1.
L'autorizzazione  e'  rilasciata,  a  parita'  di condizioni, ad ogni
richiedente.
  2. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione ai sensi
del  comma  1  conservano  il  loro carattere riservato e non possono
essere  ((  ulteriormente  utilizzati  da  altri  soggetti  senza  la
relativa autorizzazione )).
  3.  Alle  disposizioni  dei  commi  1  e 2 e' assoggettata anche la
consultazione  per  scopi storici di documenti di carattere riservato
conservati  negli  archivi  storici  delle  regioni, degli altri enti
pubblici   territoriali  nonche'  di  ogni  altro  ente  ed  istituto
pubblico.  Il  parere  di  cui  al comma 1 e' reso dal soprintendente
archivistico.
                            Articolo 124
       Consultabilita' a scopi storici degli archivi correnti

  1.  Salvo  quanto  disposto  dalla  vigente normativa in materia di
accesso  agli  atti  della  pubblica  amministrazione,  lo  Stato, le
regioni  e  gli  altri  enti  pubblici  territoriali  disciplinano la
consultazione  a  scopi  storici  dei  propri  archivi  correnti e di
deposito.
  2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di
deposito  degli  altri  enti  ed istituti pubblici, e' regolata dagli
enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti
dal Ministero.
                            Articolo 125
                    Declaratoria di riservatezza

   1.  L'accertamento  dell'esistenza  e  della natura degli atti non
liberamente   consultabili  indicati  agli  articoli  122  e  127  e'
effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.
                            Articolo 126
                    Protezione di dati personali

   1.  Qualora  il  titolare  di  dati  personali  abbia esercitato i
diritti  a  lui  riconosciuti  dalla  normativa  che ne disciplina il
trattamento,  i  documenti  degli  archivi  storici sono conservati e
consultabili  unitamente  alla  documentazione relativa all'esercizio
degli stessi diritti.
   2.  Su  richiesta  del  titolare medesimo, puo' essere disposto il
blocco  dei  dati  personali  che  non  siano  di rilevante interesse
pubblico,  qualora  il loro trattamento comporti un concreto pericolo
di  lesione  della  dignita',  della  riservatezza  o  dell'identita'
personale dell'interessato.
   3.  La  consultazione  per  scopi storici dei documenti contenenti
dati  personali e' assoggettata anche alle disposizioni del codice di
deontologia  e  di buona condotta previsto dalla normativa in materia
di trattamento dei dati personali.
                            Articolo 127
                Consultabilita' degli archivi privati

   1.  I  privati  proprietari,  possessori  o  detentori a qualsiasi
titolo  di  archivi  o  di  singoli  documenti  dichiarati  ai  sensi
dell'articolo  13 hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne
facciano  motivata  richiesta tramite il soprintendente archivistico,
la  consultazione  dei  documenti  secondo modalita' concordate tra i
privati  stessi  e il soprintendente. Le relative spese sono a carico
dello studioso.
   2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati
di  carattere  riservato  ai  sensi dell'articolo 125. Possono essere
esclusi  dalla  consultazione anche i documenti per i quali sia stata
posta  la  condizione  di  non consultabilita' ai sensi dell'articolo
122, comma 3.
   3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non
dichiarati  a norma dell'articolo 13, si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

TITOLO III
Norme transitorie e finali

                            Articolo 128
     Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

   1.  I  beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, per i quali
non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma
delle  leggi  20  giugno  1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono
sottoposti   al  procedimento  di  cui  all'articolo  14.  Fino  alla
conclusione   del  procedimento  medesimo,  dette  notifiche  restano
comunque valide agli effetti di questa Parte.
   2.  Conservano  altresi' efficacia le notifiche effettuate a norma
((  dell'articolo  22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, )) degli
articoli  2,  3,  5  e  21  della  legge  1 giugno 1939, n. 1089 e le
dichiarazioni  adottate  e  notificate  a  norma dell'articolo 36 del
decreto  del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e
degli  articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
   3.   In   presenza   di  elementi  di  fatto  sopravvenuti  ovvero
precedentemente  non  conosciuti  o  non  valutati, il Ministero puo'
rinnovare,  d'ufficio  o  a  richiesta del proprietario, possessore o
detentore  interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che
sono  stati  oggetto  delle  notifiche  di cui al comma 2, al fine di
verificare    la   perdurante   sussistenza   dei   presupposti   per
l'assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
   4. Avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del
procedimento  di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero
avverso  la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche
quando   esso   sia  stato  avviato  d'ufficio,  e'  ammesso  ricorso
amministrativo ai sensi dell'articolo 16.
                            Articolo 129
                Provvedimenti legislativi particolari

   1.  Sono  fatte  salve le leggi aventi ad oggetto singole citta' o
parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od
aree di interesse storico, artistico od archeologico.
   2.  Restano  altresi' salve le disposizioni relative alle raccolte
artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n.
286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n.
653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.
                            Articolo 130
                Disposizioni regolamentari precedenti

   1.  Fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal
presente  codice,  restano  in  vigore,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni  dei  regolamenti  approvati  con regi decreti 2 ottobre
1911,  n.  1163  e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione
regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

PARTE TERZA
Beni paesaggistici
TITOLO I
Tutela e valorizzazione
Capo I
Disposizioni generali

                            Articolo 131
                             (Paesaggio)

  1.  Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identita',
il  cui  carattere  deriva  dall'azione  di fattori naturali, umani e
dalle loro interrelazioni.
  2.  Il  presente  Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli
aspetti  e  caratteri  che costituiscono rappresentazione materiale e
visibile  dell'identita'  nazionale,  in quanto espressione di valori
culturali.
  3.  Salva la potesta' esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio
quale  limite  all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del
presente  Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei
beni paesaggistici.((11))
  4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, e' volta a
riconoscere,  salvaguardare  e,  ove  necessario, recuperare i valori
culturali  che  esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora
intervengano  sul  paesaggio,  assicurano  la  conservazione dei suoi
aspetti e caratteri peculiari.
  5.  La  valorizzazione  del  paesaggio  concorre  a  promuovere  lo
sviluppo  della  cultura.  A  tale  fine le amministrazioni pubbliche
promuovono   e  sostengono,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,
apposite   attivita'   di   conoscenza,  informazione  e  formazione,
riqualificazione e fruizione del paesaggio nonche', ove possibile, la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La
valorizzazione e' attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
  6.  Lo  Stato,  le  regioni,  gli  altri enti pubblici territoriali
nonche'  tutti  i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni,
intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attivita' ai
principi  di  uso  consapevole del territorio e di salvaguardia delle
caratteristiche  paesaggistiche  e  di  realizzazione di nuovi valori
paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualita'
e sostenibilita'.
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 14 - 22 luglio 2009, n. 226
(in  G.U.  1a  s.s. 29/07/2009, n. 30) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
include  le  Province  autonome  di  Trento e di Bolzano tra gli enti
territoriali  soggetti al limite della potesta' legislativa esclusiva
statale  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  s), della
Costituzione".
                            Articolo 132
                 (( (Convenzioni internazionali ) ))

((  1.  La  Repubblica  si  conforma  agli obblighi ed ai principi di
cooperazione  tra  gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali
in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
  2.  La  ripartizione  delle  competenze  in materia di paesaggio e'
stabilita  in  conformita'  ai  principi  costituzionali,  anche  con
riguardo  all'applicazione  della  Convenzione europea sul paesaggio,
adottata  a  Firenze  il  20  ottobre 2000, e delle relative norme di
ratifica ed esecuzione.))
                            Articolo 133
        (( (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la
         conservazione e la valorizzazione del paesaggio) ))

  ((1.  Il  Ministero  e le regioni definiscono d'intesa le politiche
per  la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto
anche   degli   studi,  delle  analisi  e  delle  proposte  formulati
dall'Osservatorio  nazionale per la qualita' del paesaggio, istituito
con decreto del Ministro, nonche' dagli Osservatori istituiti in ogni
regione con le medesime finalita'.
  2.   Il   Ministero  e  le  regioni  cooperano,  altresi',  per  la
definizione   di  indirizzi  e  criteri  riguardanti  l'attivita'  di
pianificazione  territoriale,  nonche'  la  gestione  dei conseguenti
interventi,  al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la
valorizzazione  degli  aspetti  e  caratteri  del  paesaggio indicati
all'articolo  131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela,
i  detti  indirizzi e criteri considerano anche finalita' di sviluppo
territoriale sostenibile.
  3.   Gli  altri  enti  pubblici  territoriali  conformano  la  loro
attivita'  di  pianificazione  agli  indirizzi e ai criteri di cui al
comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti. ))
                            Articolo 134
                         Beni paesaggistici

  1. Sono beni paesaggistici:
    a)   gli   immobili  e  le  aree  ((di  cui))  all'articolo  136,
individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
    b) le aree ((di cui)) all'articolo 142;
    c)  ((gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a
termini   dell'articolo   136  e))  sottoposti  a  tutela  dai  piani
paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.
                            Articolo 135
                (( (Pianificazione paesaggistica) ))

  ((  1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia
adeguatamente  conosciuto,  salvaguardato,  pianificato  e gestito in
ragione  dei  differenti  valori espressi dai diversi contesti che lo
costituiscono.  A  tale  fine  le  regioni  sottopongono  a specifica
normativa  d'uso  il  territorio mediante piani paesaggistici, ovvero
piani   urbanistico-territoriali  con  specifica  considerazione  dei
valori   paesaggistici,   entrambi   di  seguito  denominati:  "piani
paesaggistici".   L'elaborazione   dei  piani  paesaggistici  avviene
congiuntamente   tra  Ministero  e  regioni,  limitatamente  ai  beni
paesaggistici  di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d),
nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
  2.   I   piani   paesaggistici,   con   riferimento  al  territorio
considerato,  ne  riconoscono  gli  aspetti  e i caratteri peculiari,
nonche' le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi
ambiti.
  3.   In   riferimento  a  ciascun  ambito,  i  piani  predispongono
specifiche  normative d'uso, per le finalita' indicate negli articoli
131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualita'.
  4.  Per  ciascun  ambito i piani paesaggistici definiscono apposite
prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:
    a)   alla   conservazione  degli  elementi  costitutivi  e  delle
morfologie  dei  beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto
anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali
costruttivi,   nonche'   delle  esigenze  di  ripristino  dei  valori
paesaggistici;
    b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
    c)  alla  salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli
altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo
del territorio;
    d)  alla  individuazione  delle  linee di sviluppo urbanistico ed
edilizio,  in funzione della loro compatibilita' con i diversi valori
paesaggistici  riconosciuti  e  tutelati,  con particolare attenzione
alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista
del patrimonio mondiale dell'UNESCO. ))

Capo II
Individuazione dei beni paesaggistici

                            Articolo 136
           Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

  1.  Sono  soggetti  alle  disposizioni di questo Titolo per il loro
notevole interesse pubblico:
    a)  le  cose  immobili  che  hanno cospicui caratteri di bellezza
naturale  (( , singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi
gli alberi monumentali ));
    b)   le  ville,  i  giardini  e  i  parchi,  non  tutelati  dalle
disposizioni   della  Parte  seconda  del  presente  codice,  che  si
distinguono per la loro non comune bellezza;
    c)  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico
aspetto  avente  valore estetico e tradizionale , (( inclusi i centri
ed i nuclei storici ));
    d)  le bellezze panoramiche ((. . . )) e cosi' pure quei punti di
vista  o  di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo
spettacolo di quelle bellezze.
                            Articolo 137
                       (Commissioni regionali)

  1.  ((  Le  regioni  istituiscono  apposite  commissioni,  ))con il
compito  di  formulare  proposte  per  la  dichiarazione  di notevole
interesse  pubblico  degli immobili indicati alle lettere a) e b) del
comma  1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d)
del comma 1 del medesimo articolo 136.
  2.  Di  ciascuna  commissione  fanno  parte di diritto il direttore
regionale,  il  soprintendente  per  i  beni  architettonici e per il
paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio,  ((  nonche'  due  responsabili  ))  preposti agli uffici
regionali  competenti  in materia di paesaggio. I restanti membri, in
numero  non  superiore  a  quattro,  sono  nominati dalla regione tra
soggetti  con qualificata, pluriennale e documentata professionalita'
ed  esperienza  nella  tutela  del  paesaggio,  (( di norma )) scelti
nell'ambito  di  terne  designate, rispettivamente, dalle universita'
aventi  sede  nella  regione,  dalle  fondazioni  aventi  per statuto
finalita'  di  promozione  e  tutela del patrimonio culturale e dalle
associazioni  portatrici di interessi diffusi (( individuate ai sensi
delle  vigenti  disposizioni  di legge in materia di ambiente e danno
ambientale.  La  commissione  e'  integrata  dal  rappresentante  del
competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi
in  cui  la  proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali
)).  Decorsi  infruttuosamente  sessanta  giorni  dalla  richiesta di
designazione, la regione procede comunque alle nomine.
  3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le
relative  funzioni  sono  esercitate  dalle  commissioni istituite ai
sensi  della  normativa  previgente  per  l'esercizio  di  competenze
analoghe.
                            Articolo 138
       (( (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole
                       interesse pubblico) ))

  ((  1.  Le  commissioni  di cui all'articolo 137, su iniziativa dei
componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di
altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie
informazioni  attraverso  le  soprintendenze  e  i  competenti uffici
regionali  e  provinciali  e consultati i comuni interessati nonche',
ove  opportuno,  esperti  della  materia, valutano la sussistenza del
notevole  interesse  pubblico,  ai  sensi  dell'articolo  136,  degli
immobili  e  delle  aree  per i quali e' stata avviata l'iniziativa e
propongono  alla  regione l'adozione della relativa dichiarazione. La
proposta  e'  formulata con riferimento ai valori storici, culturali,
naturali,  morfologici,  estetici  espressi dagli aspetti e caratteri
peculiari  degli  immobili  o  delle  aree  considerati  ed alla loro
valenza  identitaria  in  rapporto  al  territorio in cui ricadono, e
contiene  proposte  per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la
conservazione dei valori espressi.
  2.  La  commissione  decide  se  dare ulteriore seguito all'atto di
iniziativa   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione
dell'atto  medesimo.  Decorso  infruttuosamente  il predetto termine,
entro  i  successivi  trenta giorni il componente della commissione o
l'ente   pubblico  territoriale  che  ha  assunto  l'iniziativa  puo'
formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.
  3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del
soprintendente,  previo  parere  della  regione  interessata che deve
essere  motivatamente  espresso entro e non oltre trenta giorni dalla
richiesta,   di  dichiarare  il  notevole  interesse  pubblico  degli
immobili e delle aree di cui all'articolo 136. ))
                            Articolo 139
                ( (( Procedimento ))di dichiarazione
                   di notevole interesse pubblico)

  1.  ((  La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico
di  cui  all'articolo  138, corredata di planimetria redatta in scala
idonea  alla  puntuale individuazione degli immobili e delle aree che
ne  costituiscono  oggetto,  ))  e'  pubblicata  per  novanta  giorni
all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli
uffici  dei  comuni  interessati.  La proposta e' altresi' comunicata
alla citta' metropolitana e alla provincia ((interessate)).
  2.  Dell'avvenuta  proposta  e relativa pubblicazione e' data senza
indugio  notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione ((. .
.  ))  interessata, nonche' su un quotidiano a diffusione nazionale e
sui  siti  informatici  della  regione  e  degli  altri enti pubblici
territoriali  nel  cui  ambito  ricadono  gli  immobili  o le aree da
assoggettare  a  tutela.  Dal primo giorno di pubblicazione decorrono
gli  effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di
pubblicita'   e'   sottoposta   la   determinazione   negativa  della
commissione.
  3.  Per  gli  immobili  indicati  alle  lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo  136,  viene altresi' data comunicazione dell'avvio del
procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore
del bene.
  4.  La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche
catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla
commissione.  Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono
gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.
  5.  Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di
cui  al  comma  1, i comuni, le citta' metropolitane, le province, le
associazioni  portatrici di interessi diffusi individuate (( ai sensi
delle  vigenti  disposizioni  di legge in materia di ambiente e danno
ambientale,  ))  e  gli altri soggetti interessati possono presentare
osservazioni  e  documenti  alla regione, che ha altresi' facolta' di
indire  un'inchiesta  pubblica. I proprietari, possessori o detentori
del  bene  possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta
giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.
                            Articolo 140
            (Dichiarazione di notevole interesse pubblico
                  e relative misure di conoscenza)

  1.  La  regione,  sulla  base  della  proposta  della  commissione,
esaminati  le  osservazioni  e  i documenti e tenuto conto dell'esito
dell'eventuale  inchiesta  pubblica, entro ((. . . )) sessanta giorni
dalla  data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5,
emana  il  provvedimento  relativo  alla  dichiarazione  di  notevole
interesse  pubblico ((. . .)) ((degli immobili e delle aree indicati,
rispettivamente,  alle  lettere  a)  e  b) e alle lettere c) e d) del
comma 1 dell'articolo 136 )).
  ((  2.  La  dichiarazione  di  notevole interesse pubblico detta la
specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori
espressi   dagli   aspetti   e  caratteri  peculiari  del  territorio
considerato.    Essa   costituisce   parte   integrante   del   piano
paesaggistico  e  non  e'  suscettibile  di rimozioni o modifiche nel
corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
  3.  La  dichiarazione  di notevole interesse pubblico, quando ha ad
oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136,
comma  1,  e'  notificata  al  proprietario,  possessore o detentore,
depositata  presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della
regione,  nei  registri  immobiliari.  Ogni dichiarazione di notevole
interesse  pubblico  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
  4.  Copia  della  Gazzetta  Ufficiale e' affissa per novanta giorni
all'albo   pretorio  di  tutti  i  comuni  interessati.  Copia  della
dichiarazione   e  delle  relative  planimetrie  resta  depositata  a
disposizione  del  pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
))
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008 N. 63 )).
                            Articolo 141
                 (( (Provvedimenti ministeriali) ))

  ((  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano
anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico
di  cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati,
ricevuta  la  proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente,
provvedono  agli  adempimenti  indicati  all'articolo  139,  comma 1,
mentre  agli  adempimenti  indicati  ai  commi  2, 3 e 4 del medesimo
articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
  2.  Il  Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai
sensi  del  detto  articolo  139,  comma  5,  e sentito il competente
Comitato  tecnico-scientifico,  adotta  la  dichiarazione di notevole
interesse  pubblico,  a  termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne
cura  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
  3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al
suo  deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei
registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
  4.  La  trasmissione  ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale
contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative
planimetrie,   e'   fatta   dal   Ministero,  per  il  tramite  della
soprintendenza,  entro  dieci  giorni dalla data di pubblicazione del
numero  predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte
di  ogni  comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140,
comma 4, e ne da' comunicazione al Ministero.
  5.  Se  il  provvedimento  ministeriale  di  dichiarazione  non  e'
adottato  nei  termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere
dei  detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta
di  dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma
1.))
                          Articolo 141-bis
        (( (Integrazione del contenuto delle dichiarazioni di
                   notevole interesse pubblico) ))

  ((  1.  Il  Ministero  e  le  regioni  provvedono  ad  integrare le
dichiarazioni di notevole interesse pubblico rispettivamente adottate
con la specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2.
  2.  Qualora  le  regioni  non  provvedano alle integrazioni di loro
competenza  entro  il  31 dicembre 2009, il Ministero provvede in via
sostitutiva.   La   procedura   di   sostituzione  e'  avviata  dalla
soprintendenza  ed il provvedimento finale e' adottato dal Ministero,
sentito il competente Comitato tecnico-scientifico.
  3.  I  provvedimenti  integrativi adottati ai sensi dei commi 1 e 2
producono  gli  effetti  previsti  dal  secondo  periodo  del comma 2
dell'articolo   140  e  sono  sottoposti  al  regime  di  pubblicita'
stabilito dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.))
                            Articolo 142
                      (Aree tutelate per legge)

  1.  Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo:
    a)  i territori costieri compresi in una fascia della profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare;
    b)  i  territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di  battigia,  anche per i
territori elevati sui laghi;
    c)  i  fiumi,  i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti  dal  testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed
impianti  elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna;
    d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare  per  la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la
catena appenninica e per le isole;
    e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
    f)  i  parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali, nonche' i
territori di protezione esterna dei parchi;
    g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o   danneggiati   dal   fuoco,  e  quelli  sottoposti  a  vincolo  di
rimboschimento,  come  definiti  dall'articolo  2,  commi  2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
    h)  le  aree assegnate alle universita' agrarie e le zone gravate
da usi civici;
    i)  le  zone  umide  incluse nell'elenco previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
    l) i vulcani;
    m) le zone di interesse archeologico ((. . . )).
  2.  ((  La  disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d),
e),  g),  h),  l), m), non si applica alle aree ))che alla data del 6
settembre 1985:
    a)  erano delimitate negli strumenti urbanistici ((, ai sensi del
decreto  ministeriale  2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali
omogenee A e B));
    b)  erano  delimitate  negli  strumenti  urbanistici ai sensi del
decreto   ministeriale   2   aprile  1968,  n.  1444,  ((  come  zone
territoriali  omogenee  diverse  dalle zone A e B, limitatamente alle
parti  di  esse  ricomprese  )) in piani pluriennali di attuazione, a
condizione  che  le  relative  previsioni  siano  state concretamente
realizzate;
    c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri
edificati  perimetrati  ai  sensi  dell'articolo  18  della  legge 22
ottobre 1971, n. 865.
  3. (( La disposizione del comma 1 non si applica, altresi', ai beni
ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o
in  parte  ))  irrilevanti  ai  fini  paesaggistici  includendoli  in
apposito   elenco   reso  pubblico  e  comunicato  al  Ministero.  Il
Ministero,  con  provvedimento motivato, puo' confermare la rilevanza
paesaggistica  dei  suddetti  beni.  Il  provvedimento di conferma e'
sottoposto  alle  forme di pubblicita' previste dall'articolo 140, ((
comma 4)).
  4.  Resta  in  ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e
dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

Capo III
Pianificazione paesaggistica

                            Articolo 143
                     (( (Piano paesaggistico) ))

  (( 1. L'elaborazione del piano paesaggistico comprende almeno:
    a)   ricognizione   del  territorio  oggetto  di  pianificazione,
mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse
dalla  natura,  dalla  storia  e  dalle loro interrelazioni, ai sensi
degli articoli 131 e 135;
    b)  ricognizione  degli  immobili  e  delle  aree  dichiarati  di
notevole   interesse   pubblico  ai  sensi  dell'articolo  136,  loro
delimitazione    e    rappresentazione    in    scala   idonea   alla
identificazione, nonche' determinazione delle specifiche prescrizioni
d'uso,  a termini dell'articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto
di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis;
    c)  ricognizione  delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 142,
loro   delimitazione   e   rappresentazione   in  scala  idonea  alla
identificazione,  nonche' determinazione di prescrizioni d'uso intese
ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di dette aree
e, compatibilmente con essi, la valorizzazione;
    d)  eventuale  individuazione  di  ulteriori immobili od aree, di
notevole  interesse  pubblico  a  termini dell'articolo 134, comma 1,
lettera  c),  loro  delimitazione  e rappresentazione in scala idonea
alla   identificazione,   nonche'   determinazione  delle  specifiche
prescrizioni d'uso, a termini dell'articolo 138, comma 1;
    e)  individuazione  di  eventuali, ulteriori contesti, diversi da
quelli  indicati  all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure
di salvaguardia e di utilizzazione;
    f)  analisi  delle  dinamiche di trasformazione del territorio ai
fini  dell'individuazione  dei fattori di rischio e degli elementi di
vulnerabilita' del paesaggio, nonche' comparazione con gli altri atti
di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo;
    g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione
delle  aree  significativamente compromesse o degradate e degli altri
interventi  di  valorizzazione  compatibili  con  le  esigenze  della
tutela;
    h)   individuazione  delle  misure  necessarie  per  il  corretto
inserimento,   nel   contesto   paesaggistico,  degli  interventi  di
trasformazione  del  territorio,  al  fine di realizzare uno sviluppo
sostenibile delle aree interessate;
    i)  individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di
qualita', a termini dell'articolo 135, comma 3.
  2.  Le  regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare possono stipulare intese per la
definizione  delle  modalita'  di  elaborazione  congiunta  dei piani
paesaggistici,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  135, comma 1,
terzo  periodo.  Nell'intesa  e'  stabilito il termine entro il quale
deve  essere completata l'elaborazione del piano. Il piano e' oggetto
di   apposito   accordo   fra  pubbliche  amministrazioni,  ai  sensi
dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241. L'accordo
stabilisce  altresi'  i  presupposti,  le modalita' ed i tempi per la
revisione   del  piano,  con  particolare  riferimento  all'eventuale
sopravvenienza di dichiarazioni emanate ai sensi degli articoli 140 e
141  o  di  integrazioni  disposte ai sensi dell'articolo 141-bis. Il
piano  e'  approvato  con  provvedimento  regionale  entro il termine
fissato  nell'accordo.  Decorso  inutilmente  tale termine, il piano,
limitatamente  ai  beni paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)
del  comma  1,  e'  approvato  in  via  sostitutiva  con  decreto del
Ministro,  sentito  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio e del mare.
  3.   Approvato   il   piano   paesaggistico,  il  parere  reso  dal
soprintendente  nel  procedimento autorizzatorio di cui agli articoli
146  e  147  e'  vincolante in relazione agli interventi da eseguirsi
nell'ambito  dei  beni  paesaggistici di cui alle lettere b), c) e d)
del  comma  1,  salvo  quanto  disposto  al  comma  4, nonche' quanto
previsto dall'articolo 146, comma 5.
  4. Il piano puo' prevedere:
    a)   la  individuazione  di  aree  soggette  a  tutela  ai  sensi
dell'articolo  142  e  non  interessate  da  specifici procedimenti o
provvedimenti  ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141 e 157,
nelle  quali  la  realizzazione  di  interventi  puo' avvenire previo
accertamento,  nell'ambito  del procedimento ordinato al rilascio del
titolo  edilizio,  della  conformita'  degli interventi medesimi alle
previsioni  del  piano  paesaggistico  e  dello strumento urbanistico
comunale;
    b)   la   individuazione  delle  aree  gravemente  compromesse  o
degradate    nelle    quali   la   realizzazione   degli   interventi
effettivamente   volti  al  recupero  ed  alla  riqualificazione  non
richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146.
  5.  L'entrata  in  vigore  delle  disposizioni di cui al comma 4 e'
subordinata  all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati al
piano paesaggistico, ai sensi dell'articolo 145, commi 3 e 4.
  6.  Il  piano  puo'  anche  subordinare  l'entrata  in vigore delle
disposizioni  che  consentono  la  realizzazione  di interventi senza
autorizzazione   paesaggistica,  ai  sensi  del  comma  4,  all'esito
positivo  di  un  periodo  di  monitoraggio che verifichi l'effettiva
conformita'   alle   previsioni   vigenti  delle  trasformazioni  del
territorio realizzate.
  7.  Il  piano  prevede  comunque  che nelle aree di cui al comma 4,
lettera  a),  siano  effettuati controlli a campione sugli interventi
realizzati  e  che  l'accertamento  di significative violazioni delle
previsioni   vigenti   determini   la   reintroduzione   dell'obbligo
dell'autorizzazione  di cui agli articoli 146 e 147, relativamente ai
comuni nei quali si sono rilevate le violazioni.
  8.  Il  piano  paesaggistico  puo'  individuare  anche  linee-guida
prioritarie     per     progetti    di    conservazione,    recupero,
riqualificazione,   valorizzazione  e  gestione  di  aree  regionali,
indicandone   gli   strumenti   di  attuazione,  comprese  le  misure
incentivanti.
  9.  A  far  data  dall'adozione  del  piano  paesaggistico non sono
consentiti,  sugli  immobili  e  nelle  aree di cui all'articolo 134,
interventi  in  contrasto  con le prescrizioni di tutela previste nel
piano  stesso.  A  far  data dalla approvazione del piano le relative
previsioni  e  prescrizioni  sono immediatamente cogenti e prevalenti
sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici.))
                            Articolo 144
                    Pubblicita' e partecipazione

  1.  Nei  procedimenti  di approvazione dei piani paesaggistici sono
assicurate  la  concertazione  istituzionale,  la  partecipazione dei
soggetti  interessati e delle (( associazioni portatrici di interessi
diffusi,  individuate  ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
di  ambiente e danno ambientale, )) e ampie forme di pubblicita'. ((A
tale  fine le regioni disciplinano mediante apposite norme di legge i
procedimenti di pianificazione paesaggistica, anche in riferimento ad
ulteriori forme di partecipazione, informazione e comunicazione. ))
  2.  Fatto  salvo quanto disposto (( all'articolo 143, comma 9)), il
piano  paesaggistico  diviene  efficace il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.
                            Articolo 145
          Coordinamento della pianificazione paesaggistica
                con altri strumenti di pianificazione

  1.  ((  La  individuazione,  da parte del Ministero, delle )) linee
fondamentali   dell'assetto   del  territorio  nazionale  per  quanto
riguarda  la  tutela  del paesaggio, con finalita' di indirizzo della
pianificazione ((, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali
)).
  2.   I   piani  paesaggistici  ((  possono  prevedere))  misure  di
coordinamento  con  gli strumenti di pianificazione territoriale e di
settore,  nonche'  con  i  piani,  programmi  e  progetti nazionali e
regionali di sviluppo economico.
  3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e
156  ((  non  sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti
nazionali  o regionali di sviluppo economico, )) sono cogenti per gli
strumenti  urbanistici dei comuni, delle citta' metropolitane e delle
province,  sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi
eventualmente  contenute  negli  strumenti  urbanistici, stabiliscono
norme  di  salvaguardia  applicabili in attesa dell'adeguamento degli
strumenti  urbanistici  e sono altresi' vincolanti per gli interventi
settoriali.   Per  quanto  attiene  alla  tutela  del  paesaggio,  le
disposizioni  dei  piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle
disposizioni  contenute  negli  atti  di  pianificazione ad incidenza
territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette.
  ((4.  I  comuni,  le  citta'  metropolitane, le province e gli enti
gestori  delle  aree  naturali  protette  conformano  o  adeguano gli
strumenti   di   pianificazione   urbanistica   e  territoriale  alle
previsioni  dei  piani  paesaggistici,  secondo le procedure previste
dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e
comunque  non  oltre  due anni dalla loro approvazione. I limiti alla
proprieta'   derivanti   da  tali  previsioni  non  sono  oggetto  di
indennizzo.))
  5.  La  regione  disciplina  il  procedimento  di  conformazione ed
adeguamento   degli   strumenti  urbanistici  alle  previsioni  della
pianificazione  paesaggistica,  assicurando  la  partecipazione degli
organi ministeriali al procedimento medesimo.

Capo IV
Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela

                            Articolo 146 
                          (Autorizzazione) 
 
  1. I proprietari, possessori o  detentori  a  qualsiasi  titolo  di
immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge,  a
termini dell'articolo 142, o in base  alla  legge,  a  termini  degli
articoli  136,  143,  comma  1,  lettera  d),  e  157,  non   possono
distruggerli, ne' introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai
valori paesaggistici oggetto di protezione. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare  alle
amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano
intraprendere,  corredato   della   prescritta   documentazione,   ed
astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta
l'autorizzazione. 
  3. La documentazione a corredo del  progetto  e'  preordinata  alla
verifica della compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato ed
intervento progettato. Essa e' individuata, su proposta del Ministro,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa  con
la Conferenza Stato-regioni, e puo' essere aggiornata o integrata con
il medesimo procedimento. 
  4.  L'autorizzazione  paesaggistica  costituisce  atto  autonomo  e
presupposto rispetto al permesso di costruire  o  agli  altri  titoli
legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui
all'articolo 167, commi 4  e  5,  l'autorizzazione  non  puo'  essere
rilasciata in sanatoria  successivamente  alla  realizzazione,  anche
parziale, degli  interventi.  L'autorizzazione  e'  efficace  per  un
periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei  progettati
lavori deve  essere  sottoposta  a  nuova  autorizzazione.  I  lavori
iniziati nel corso del quinquennio di  efficacia  dell'autorizzazione
possono essere conclusi  entro  e  non  oltre  l'anno  successivo  la
scadenza  del  quinquennio  medesimo.   Il   termine   di   efficacia
dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista  efficacia  il
titolo  edilizio  eventualmente  necessario  per   la   realizzazione
dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio  e  alla
conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso  da  circostanze
imputabili all'interessato. 
  5. Sull'istanza di autorizzazione  paesaggistica  si  pronuncia  la
regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente
in relazione  agli  interventi  da  eseguirsi  su  immobili  ed  aree
sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge,  ai  sensi  del
comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143,  commi  4  e  5.  Il
parere  del   soprintendente,   all'esito   dell'approvazione   delle
prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici  tutelati,  predisposte  ai
sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma
1, lettere b), c) e d), nonche' della positiva verifica da parte  del
Ministero, su  richiesta  della  regione  interessata,  dell'avvenuto
adeguamento degli strumenti urbanistici, assume  natura  obbligatoria
non vincolante ed e' reso  nel  rispetto  delle  previsioni  e  delle
prescrizioni  del  piano   paesaggistico,   entro   il   termine   di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli  atti,  decorsi  i  quali
l'amministrazione    competente    provvede    sulla    domanda    di
autorizzazione. 
  6. La regione esercita la funzione  autorizzatoria  in  materia  di
paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate  competenze
tecnico-scientifiche e  idonee  risorse  strumentali.  Puo'  tuttavia
delegarne l'esercizio, per i  rispettivi  territori,  a  province,  a
forme associative e di cooperazione fra  enti  locali  come  definite
dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento  degli  enti  locali,agli
enti parco, ovvero a  comuni,  purche'  gli  enti  destinatari  della
delega dispongano di strutture in grado  di  assicurare  un  adeguato
livello di competenze tecnico-scientifiche nonche'  di  garantire  la
differenziazione tra attivita' di tutela paesaggistica  ed  esercizio
di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 
  7. L'amministrazione  competente  al  rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica,  ricevuta  l'istanza  dell'interessato,  verifica   se
ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo  149,  comma
1, alla stregua dei criteri fissati  ai  sensi  degli  articoli  140,
comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c)  e  d).
Qualora detti presupposti non ricorrano,  l'amministrazione  verifica
se l'istanza stessa sia corredata  della  documentazione  di  cui  al
comma 3, provvedendo,  ove  necessario,  a  richiedere  le  opportune
integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso.  Entro  quaranta
giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione  effettua  gli
accertamenti circa la conformita'  dell'intervento  proposto  con  le
prescrizioni  contenute  nei  provvedimenti   di   dichiarazione   di
interesse  pubblico  e  nei  piani  paesaggistici  e   trasmette   al
soprintendente   la   documentazione   presentata   dall'interessato,
accompagnandola con una relazione tecnica  illustrativa  nonche'  con
una proposta di provvedimento, e  da'  comunicazione  all'interessato
dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli  atti
al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni  di  legge  in
materia di procedimento amministrativo. 
  8.  Il  soprintendente  rende  il  parere  di  cui  al   comma   5,
limitatamente  alla  compatibilita'  paesaggistica   del   progettato
intervento nel suo complesso ed alla conformita'  dello  stesso  alle
disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla  specifica
disciplina di cui all'articolo 140, comma  2,  entro  il  termine  di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il  soprintendente,
in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di
provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis  della  legge  7
agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione  del  parere,
l'amministrazione provvede in conformita'. 
  9.  ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.L.  12  SETTEMBRE  2014,  N.  133,
CONVERTITO CON MODIFCAZIONI DALLA L.  11  NOVEMBRE  2014,  N.  164)).
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014,  N.  133,  CONVERTITO
CON MODIFCAZIONI DALLA L.  11  NOVEMBRE  2014,  N.  164)).  ((Decorsi
inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da  parte  del
soprintendente senza che questi  abbia  reso  il  prescritto  parere,
l'amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di
autorizzazione.)) Con regolamento da emanarsi ai sensi  dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre
2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza  unificata,
salvo quanto previsto dall'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, sono stabilite  procedure  semplificate  per  il
rilascio dell'autorizzazione in  relazione  ad  interventi  di  lieve
entita' in  base  a  criteri  di  snellimento  e  concentrazione  dei
procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19,
comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive
modificazioni. 
  10. Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo  del
comma 8 senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato
puo' richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che
vi provvede, anche mediante un commissario ad  acta,  entro  sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non  abbia
delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica, e sia  essa  stessa  inadempiente,  la  richiesta  del
rilascio in via sostitutiva e' presentata al soprintendente. 
  11. L'autorizzazione paesaggistica  e'  trasmessa,  senza  indugio,
alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento,
nonche', unitamente allo stesso  parere,  alla  regione  ovvero  agli
altri  enti  pubblici  territoriali  interessati  e,  ove  esistente,
all'ente parco nel  cui  territorio  si  trova  l'immobile  o  l'area
sottoposti al vincolo. 
  12. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile, con  ricorso  al
tribunale amministrativo regionale o  con  ricorso  straordinario  al
Presidente  della  Repubblica,  dalle  associazioni   portatrici   di
interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni  di
legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro
soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e  le
ordinanze  del  Tribunale  amministrativo  regionale  possono  essere
appellate dai  medesimi  soggetti,  anche  se  non  abbiano  proposto
ricorso di primo grado. 
  13.   Presso   ogni   amministrazione   competente   al    rilascio
dell'autorizzazione  paesaggistica  e'  istituito  un  elenco   delle
autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno  ogni  trenta  giorni  e
liberamente  consultabile,  anche  per  via  telematica,  in  cui  e'
indicata la data di  rilascio  di  ciascuna  autorizzazione,  con  la
annotazione sintetica del  relativo  oggetto.  Copia  dell'elenco  e'
trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini
dell'esercizio delle funzioni di vigilanza. 
  14. Le disposizioni dei commi da 1 a 13  si  applicano  anche  alle
istanze concernenti le attivita' di coltivazione di cave  e  torbiere
nonche' per le attivita' minerarie di ricerca ed estrazione incidenti
sui beni di cui all'articolo 134. 
  15. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 70,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 12 LUGLIO 2011, N. 106. 
  16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                                                               ((24)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 12 settembre 2014,  n.  133  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2014, n. 164 ha disposto (con l'art. 6, comma 4)
che "In deroga all'articolo 146 del codice dei beni culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  e
successive  modificazioni,  non  sono  soggette   ad   autorizzazione
paesaggistica l'installazione o la modifica di impianti delle reti di
comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici,  da  eseguire
su edifici e tralicci preesistenti, che comportino  la  realizzazione
di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5  metri
e superficie  delle  medesime  antenne  non  superiore  a  0,5  metri
quadrati. Resta ferma l'applicazione degli articoli 20 e seguenti del
codice di cui al  citato  decreto  legislativo  n.  42  del  2004,  e
successive modificazioni". 
                            Articolo 147 
Autorizzazione per opere da eseguirsi  da  parte  di  amministrazioni
                               statali 
 
  1. Qualora la richiesta di  autorizzazione  prevista  dall'articolo
146 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni  statali,
ivi compresi gli alloggi  di  servizio  per  il  personale  militare,
l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una  ((  conferenza  di
servizi indetta ai sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge  in
materia di procedimento amministrativo. )) 
  2. Per i progetti di  opere  comunque  soggetti  a  valutazione  di
impatto ambientale a norma (( delle vigenti disposizioni di legge  in
materia di ambiente e danno ambientale )) e da eseguirsi da parte  di
amministrazioni statali, si applica l'articolo 26 . ((I progetti sono
corredati della documentazione prevista  dal  comma  3  dell'articolo
146. )) 
  3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
codice, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministero, d'intesa con il Ministero della difesa e  con
le altre amministrazioni statali  interessate,  sono  individuate  le
modalita' di valutazione congiunta e preventiva della  localizzazione
delle opere di difesa nazionale  che  incidano  su  immobili  o  aree
sottoposti a tutela paesaggistica. 
                            Articolo 148 
                (Commissioni locali per il paesaggio) 
 
  1. (( Le  regioni  ))promuovono  l'istituzione  e  disciplinano  il
funzionamento delle commissioni  per  il  paesaggio  di  supporto  ai
soggetti  ai  quali  sono  delegate  le  competenze  in  materia   di
autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo  146,  ((  comma
6)). 
  2.  Le  commissioni((.  .  .  ))  sono  composte  da  soggetti  con
particolare, pluriennale e qualificata esperienza  nella  tutela  del
paesaggio. 
  3. Le commissioni esprimono (( pareri nel  corso  dei  procedimenti
autorizzatori previsti ))dagli articoli 146, ((comma 7, )) 147 e 159. 
  4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63 )). 
                            Articolo 149 
              Interventi non soggetti ad autorizzazione 
 
  1. Fatta salva l'applicazione  dell'articolo  143,  ((  comma  4)),
lettera a) , non e' comunque  richiesta  l'autorizzazione  prescritta
dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: 
    a) per gli interventi di manutenzione  ordinaria,  straordinaria,
di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino
lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; 
    b)  per  gli  interventi  inerenti   l'esercizio   dell'attivita'
agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente  dello
stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre  opere  civili,  e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio; 
    c) per il taglio colturale, la forestazione,  la  riforestazione,
le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei
boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma  1,  lettera
g), purche'  previsti  ed  autorizzati  in  base  alla  normativa  in
materia. 
                            Articolo 150
                 Inibizione o sospensione dei lavori

  1.  Indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio
prevista dagli articoli 139 e 141, ovvero dall'avvenuta comunicazione
prescritta  dall'articolo  139,  comma  3 , la regione o il Ministero
((hanno)) facolta' di:
    a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque
capaci di recare pregiudizio al paesaggio ;
    b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista
alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.
  2.  ((L'inibizione  o  sospensione dei lavori disposta ai sensi del
comma  1))  cessa  di  avere efficacia se entro il termine di novanta
giorni  non  sia  stata effettuata la pubblicazione all'albo pretorio
della  proposta (( di dichiarazione di notevole interesse pubblico ))
di  cui  all'articolo  138  o  all'articolo 141, ovvero non sia stata
ricevuta  dagli  interessati  la comunicazione prevista dall'articolo
139, comma 3.
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N.63)).
  4.  I  provvedimenti  indicati  ai commi precedenti sono comunicati
anche al comune interessato.
                            Articolo 151
        Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

   1.  ((  Qualora  sia  stata  ordinata,  senza la intimazione della
preventiva  diffida  prevista dall'articolo 150, comma 1, lettera a),
la  sospensione di lavori su immobili ed aree di cui non sia stato in
precedenza  dichiarato il notevole interesse pubblico, ai sensi degli
articoli  136,  143,  comma  1, lettera d), e 157, l'interessato puo'
ottenere  il  rimborso  delle  spese  sostenute sino al momento della
notificata  sospensione.  ))  Le  opere gia' eseguite sono demolite a
spese dell'autorita' che ha disposto la sospensione.
                            Articolo 152
           Interventi soggetti a particolari prescrizioni

  1.  Nel  caso  di aperture di strade e di cave, di posa di condotte
per impianti industriali e civili e di palificazioni nell'ambito e in
vista  delle  aree  indicate  alle  lettere c) e d) del comma 1 dell'
articolo  136  ovvero  in  prossimita'  degli  immobili indicati alle
lettere   a)   e   b)   del   comma   1  dello  stesso  articolo,  ((
l'amministrazione  competente,  su  parere  vincolante,  salvo quanto
previsto  dall'articolo  146,  comma  5,  del  soprintendente,  o  il
Ministero,  tenuto conto della funzione )) economica delle opere gia'
realizzate  o  da  realizzare,  ((hanno))  facolta' di prescrivere le
distanze,  le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione,
idonee (( comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi
dai  beni  protetti  ai sensi delle disposizioni del presente Titolo.
Decorsi  inutilmente  i  termini previsti dall'articolo 146, comma 8,
senza  che  sia  stato  reso  il prescritto parere, l'amministrazione
competente  procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.))
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63)).
  2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 MARZO 2008, N. 63)).
                            Articolo 153
                        Cartelli pubblicitari

   1.  Nell'ambito  e  in prossimita' dei beni paesaggistici indicati
nell'articolo  134  ((  e'  vietata la posa in opera di cartelli o ))
altri    mezzi    pubblicitari    se    non   previa   autorizzazione
dell'amministrazione   competente   ((   ,  che  provvede  su  parere
vincolante,  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 146, comma 5, del
soprintendente.  Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo
146,  comma  8,  senza  che  sia  stato  reso  il  prescritto parere,
l'amministrazione  competente  procede  ai  sensi  del  comma  9  del
medesimo articolo 146. ))
   2.  Lungo  le  strade  site  nell'ambito e in prossimita' dei beni
indicati  nel  comma  1 ((e' vietata la posa in opera di cartelli)) o
altri  mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ((ai sensi
della  normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicita'
sulle  strade  e  sui  veicoli)),  previo  parere  favorevole  (( del
soprintendente  ))  sulla  compatibilita'  della collocazione o della
tipologia  del  mezzo  pubblicitario con i valori paesaggistici degli
immobili o delle aree soggetti a tutela.
                            Articolo 154
            (( (Colore delle facciate dei fabbricati) ))

  ((  1.  Qualora la tinteggiatura delle facciate dei fabbricati siti
nelle aree contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 136, comma
1,  o  dalla  lettera  m)  dell'articolo 142, comma 1, sia sottoposta
all'obbligo   della   preventiva   autorizzazione,   in   base   alle
disposizioni   degli  articoli  146  e  149,  comma  1,  lettera  a),
l'amministrazione  competente,  su  parere  vincolante,  salvo quanto
previsto  dall'articolo  146,  comma  5,  del  soprintendente,  o  il
Ministero,  possono  ordinare  che alle facciate medesime sia dato un
colore che armonizzi con la bellezza d'insieme.
  2.  Qualora i proprietari, possessori o detentori degli immobili di
cui  al  comma  1  non  ottemperino,  entro i termini stabiliti, alle
prescrizioni  loro  impartite,  l'amministrazione  competente,  o  il
soprintendente, provvede all'esecuzione d'ufficio.
  3.  Nei  confronti  degli immobili di cui all'articolo 10, comma 3,
lettere   a)  e  d),  dichiarati  di  interesse  culturale  ai  sensi
dell'articolo  13,  e  degli  immobili di cui al comma 1 del medesimo
articolo  10 valgono le disposizioni della Parte seconda del presente
codice.))
                            Articolo 155
                              Vigilanza

  1.  Le  funzioni  di  vigilanza  sui beni paesaggistici tutelati da
questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.
  2.   Le   regioni   vigilano  sull'ottemperanza  alle  disposizioni
contenute   nel   presente   decreto   legislativo   da  parte  delle
amministrazioni  da loro individuate per l'esercizio delle competenze
in  materia  di  paesaggio. L'inottemperanza o la persistente inerzia
nell'esercizio  di  tali competenze comporta l'attivazione dei poteri
sostitutivi da parte del Ministero .
  ((2-bis.   Tutti   gli   atti   di   pianificazione  urbanistica  o
territoriale  si  conformano  ai  principi  di  uso  consapevole  del
territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche dei
vari contesti.
  2-ter.  Gli  atti  di pianificazione urbanistica o territoriale che
ricomprendano  beni  paesaggistici  sono  impugnabili,  ai  fini  del
presente codice, ai sensi dell'articolo 146, comma 12.))

Capo V
Disposizioni di prima applicazione e transitorie

                            Articolo 156
          (Verifica e adeguamento dei piani paesaggistici)

  1. Entro il (( 31 dicembre 2009 )), le regioni che hanno redatto ((
piani  paesaggistici))  verificano la conformita' tra le disposizioni
dei  predetti piani e le previsioni dell'articolo 143 e provvedono ai
necessari  adeguamenti.  Decorso inutilmente il termine sopraindicato
il  Ministero  provvede  in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 5,
comma 7.
  2.  Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
presente   codice,   il   Ministero,   d'intesa   con  la  Conferenza
Stato-regioni,  predispone  uno schema generale di convenzione con le
regioni  in  cui  vengono  stabilite le metodologie e le procedure di
ricognizione,  analisi,  censimento  e catalogazione degli immobili e
delle  aree  oggetto  di tutela, ivi comprese le tecniche per la loro
rappresentazione cartografica e le caratteristiche atte ad assicurare
la interoperabilita' dei sistemi informativi.
  3.  Le regioni e il Ministero, in conformita' a quanto stabilito ((
dall'articolo  135,  possono stipulare intese, ai sensi dell'articolo
143,  comma  2,  ))  per  disciplinare lo svolgimento congiunto della
verifica  e  dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa e'
stabilito  il  termine  entro  il  quale  devono essere completati la
verifica  e  l'adeguamento,  nonche'  il  termine  entro  il quale la
regione approva il piano adeguato. (( Il piano adeguato e' oggetto di
accordo  fra  il  Ministero  e  la regione, ai sensi dell'articolo 15
della  legge  7  agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione
vigono  le  misure  di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9.
Qualora  all'adozione  del  piano non consegua la sua approvazione da
parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo, il piano
medesimo e' approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro. ))
  4.  Qualora  l'intesa di cui al comma 3 non venga stipulata, ovvero
ad  essa  non  segua l'accordo procedimentale sul contenuto del piano
adeguato,  non  trova  applicazione  quanto  previsto dai commi 4 e 5
dell'articolo 143.
                            Articolo 157
        Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti
          e atti emessi ai sensi della normativa previgente

  1. (( Conservano efficacia a tutti gli effetti: ))
    a)  ((le  dichiarazioni))  di importante interesse pubblico delle
bellezze  naturali o panoramiche, (( notificate )) in base alla legge
11 giugno 1922,n. 778;
    b)  gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497;
    c)   ((  le  dichiarazioni  ))  di  notevole  interesse  pubblico
((notificate)) ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
    d)  i  provvedimenti  di  riconoscimento  delle zone di interesse
archeologico  emessi  ai  sensi  dell'articolo  82, quinto comma, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616,
aggiunto  dall'articolo  1  del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
    ((  d-bis)  gli  elenchi  compilati ovvero integrati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; ))
    e)  ((  le  dichiarazioni  ))di  notevole  interesse  pubblico ((
notificate  ))  ai  sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
    f)  i  provvedimenti  di  riconoscimento  delle zone di interesse
archeologico emessi ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490.
    f-bis)  i  provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del
decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
  2.  Le  disposizioni  della  presente Parte si applicano anche agli
immobili  ed  alle  aree  in ordine ai quali, alla data di entrata in
vigore  del  presente  codice, sia stata formulata la proposta ovvero
definita  la  perimetrazione  ai fini della dichiarazione di notevole
interesse  pubblico  o  del  riconoscimento  quali  zone di interesse
archeologico.
                            Articolo 158
                Disposizioni regionali di attuazione

   1.  Fino  all'emanazione  di  apposite  disposizioni  regionali di
attuazione   del   presente  codice  restano  in  vigore,  in  quanto
applicabili,  le  disposizioni  del  regolamento  approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
                              Art. 159
   (Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica)

  1.  Fino  al  ((  31  dicembre  2009  ))il  procedimento rivolto al
rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e' disciplinato secondo il
regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata
al   capo   IV   si   applica   anche  ai  procedimenti  di  rilascio
dell'autorizzazione  paesaggistica  che  alla data del (( 31 dicembre
2009  )) non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa
autorizzazione  o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono
a  verificare  la  sussistenza,  nei  soggetti delegati all'esercizio
della  funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti
di  organizzazione  e  di  competenza  tecnico-scientifica  stabiliti
dall'articolo  146,  comma  6,  apportando  le  eventuali  necessarie
modificazioni   all'assetto   della  funzione  delegata.  Il  mancato
adempimento,   da  parte  delle  regioni,  di  quanto  prescritto  al
precedente  periodo  determina  la  decadenza delle deleghe in essere
alla data del (( 31 dicembre 2009 )).
  2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione da'
immediata  comunicazione  alla  soprintendenza  delle  autorizzazioni
rilasciate,  trasmettendo la documentazione prodotta dall'interessato
nonche'  le  risultanze degli accertamenti eventualmente esperiti. La
comunicazione  e'  inviata  contestualmente  agli  interessati, per i
quali  costituisce  avviso  di inizio di procedimento, ai sensi e per
gli  effetti  della  legge 7 agosto 1990, n. 241. Nella comunicazione
alla    soprintendenza    l'Autorita'    competente    al    rilascio
dell'autorizzazione  attesta  di  avere eseguito il contestuale invio
agli  interessati.  L'autorizzazione  e' rilasciata o negata entro il
termine  perentorio  di  sessanta  giorni  dalla relativa richiesta e
costituisce  comunque  atto  autonomo e presupposto della concessione
edilizia  o  degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I
lavori  non  possono  essere  iniziati in difetto di essa. In caso di
richiesta di integrazione documentale o di accertamenti il termine e'
sospeso  per  una  sola  volta  fino  alla  data  di  ricezione della
documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli
accertamenti.
  3. La soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle
prescrizioni  di  tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente
titolo, puo' annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta
giorni   successivi   alla   ricezione   della   relativa,   completa
documentazione.  Si  applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
comma  6-bis,  del  regolamento  di cui al decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495.
  4.  Decorso  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla  richiesta di
autorizzazione  e'  data  facolta'  agli  interessati  di  richiedere
l'autorizzazione  stessa  alla soprintendenza, che si pronuncia entro
il   termine  di  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento.  La
richiesta,  corredata  dalla documentazione prescritta, e' presentata
alla  soprintendenza  e ne e' data comunicazione alla amministrazione
competente.  In  caso  di  richiesta di integrazione documentale o di
accertamenti, il termine e' sospeso per una sola volta fino alla data
di  ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di
effettuazione degli accertamenti.
  5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 146, commi 1, 2
e 4.
  6.  I  procedimenti di conformazione ed adeguamento degli strumenti
urbanistici   alle   previsioni  della  pianificazione  paesaggistica
redatta   a   termini   dell'articolo   143   o  adeguata  a  termini
dell'articolo  156,  che  alla  data  del 1° giugno 2008 non si siano
ancora conclusi, sono regolati ai sensi dell'articolo 145, commi 3, 4
e 5.
  7.  Per  i  beni  che alla data del 1° giugno 2008 siano oggetto di
provvedimenti   adottati   ai  sensi  dell'articolo  1-quinquies  del
decreto-legge  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  1985,  n.  431,  e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale  in  data  anteriore  al 6 settembre 1985, l'autorizzazione
puo'   essere   concessa   solo  dopo  l'adozione  dei  provvedimenti
integrativi di cui all'articolo 141-bis.
  8.  Sono  fatti  salvi  gli  atti,  anche  endoprocedimentali, ed i
provvedimenti  adottati  dalla  data di entrata in vigore del decreto
legislativo 26 marzo 2008, n. 63, fino alla data di entrata in vigore
della  presente  disposizione,  in applicazione dell'articolo 159 del
presente codice, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63.
  9.  Nei confronti delle autorizzazioni paesaggistiche adottate dopo
la  data  di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008,
n.  63,  e  prima  della  data  di  entrata  in vigore della presente
disposizione, la soprintendenza, qualora non abbia gia' esercitato il
potere  di  annullamento,  puo' esercitare detto potere, ai sensi dei
precedenti  commi  2 e 3, entro i trenta giorni decorrenti dalla data
di   entrata   in   vigore   della   presente  disposizione;  qualora
l'autorizzazione,  corredata dalla relativa documentazione, sia stata
rinviata  dalla  soprintendenza  all'Autorita' competente al rilascio
dell'autorizzazione  ai  fini dell'applicazione dell'articolo 146, il
predetto termine decorre dalla data in cui viene nuovamente trasmessa
alla soprintendenza.

PARTE QUARTA
Sanzioni
TITOLO I
Sanzioni amministrative
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda

                            Articolo 160
                      Ordine di reintegrazione

   1.  Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e
conservazione  stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I
della  Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero
ordina   al   responsabile  l'esecuzione  a  sue  spese  delle  opere
necessarie alla reintegrazione.
   2.  Qualora  le  opere  da  disporre  ai sensi del comma 1 abbiano
rilievo   urbanistico-edilizio   l'avvio   del   procedimento   e  il
provvedimento  finale sono comunicati anche alla citta' metropolitana
o al comune interessati.
   3.  In  caso  di  inottemperanza all'ordine impartito ai sensi del
comma  1,  il  Ministero  provvede  all'esecuzione  d'ufficio a spese
dell'obbligato.  Al  recupero  delle somme relative si provvede nelle
forme  previste  dalla  normativa  in materia di riscossione coattiva
delle entrate patrimoniali dello Stato.
   4.  Quando  la reintegrazione non sia possibile il responsabile e'
tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa
perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
   5.  Se  la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non e'
accettata  dall'obbligato,  la  somma  stessa  e'  determinata da una
commissione  composta  di  tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno  dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
                            Articolo 161
                       Danno a cose ritrovate

   1.  Le  misure previste nell'articolo 160 si applicano anche a chi
cagiona  un danno alle cose di cui all'articolo 91, trasgredendo agli
obblighi indicati agli articoli 89 e 90.
                            Articolo 162
                 Violazioni in materia di affissione

   1.  Chiunque  colloca  cartelli  o  altri  mezzi  pubblicitari  in
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 49 e' punito con le
sanzioni  previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
                            Articolo 163
                      Perdita di beni culturali

  1.  Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle
disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V
((  del  Titolo  I  della Parte seconda )), il bene culturale non sia
piu'  rintracciabile  o  risulti  uscito dal territorio nazionale, il
trasgressore  e'  tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al
valore del bene.
  2.  Se  il fatto e' imputabile a piu' persone queste sono tenute in
solido al pagamento della somma.
  3.  Se  la  determinazione  della  somma fatta dal Ministero non e'
accettata  dall'obbligato,  la  somma  stessa  e'  determinata da una
commissione  composta  di  tre membri da nominarsi uno dal Ministero,
uno  dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese
relative sono anticipate dall'obbligato.
  4.  La  determinazione  della commissione e' impugnabile in caso di
errore o di manifesta iniquita'.
                            Articolo 164
                    Violazioni in atti giuridici

   1.  Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere,
compiuti  contro  i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I
della   Parte  seconda,  o  senza  l'osservanza  delle  condizioni  e
modalita' da esse prescritte, sono nulli.
   2.  Resta  salva  la  facolta'  del  Ministero  di  esercitare  la
prelazione ai sensi dell'articolo 61, comma 2.
                            Articolo 165
Violazione di disposizioni in materia di circolazione internazionale

   1.  Fuori  dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo
174,  comma  1,  chiunque  trasferisce  all'estero  le  cose o i beni
indicati  nell'articolo  10,  in violazione delle disposizioni di cui
alle  sezioni  I e II del Capo V del Titolo I della Parte seconda, e'
punito  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 77,50 a euro 465.
                            Articolo 166 
         Omessa restituzione di documenti per l'esportazione 
 
  1. Chi effettuata l'esportazione di un bene culturale al  di  fuori
del territorio dell'Unione europea ai sensi del  ((regolamento  CE)),
non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3  del
formulario  previsto  dal  ((regolamento  (CE)  n.  1081/2012   della
Commissione,    del    9    novembre    2012,recante     disposizioni
d'applicazione)) del ((regolamento CE)), e' punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620. 

Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza

                            Articolo 167
   (Ordine di remissione in pristino o di versamento di indennita'
                             pecuniaria)

  1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal
Titolo  I  della  Parte  terza, il trasgressore e' sempre tenuto alla
rimessione  in  pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto
al comma 4.
  2.   Con  l'ordine  di  rimessione  in  pristino  e'  assegnato  al
trasgressore un termine per provvedere.
  3.  In  caso di inottemperanza, l'autorita' amministrativa preposta
alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e
rende   esecutoria   la   nota   delle   spese.  Laddove  l'autorita'
amministrativa   preposta  alla  tutela  paesaggistica  non  provveda
d'ufficio,  il  direttore  regionale  competente,  su richiesta della
medesima  autorita' amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni
dall'accertamento   dell'illecito,   previa   diffida  alla  suddetta
autorita'  competente  a provvedervi nei successivi trenta giorni, ((
procede   alla   demolizione   avvalendosi   dell'apposito   servizio
tecnico-operativo  del  Ministero,  ovvero  delle modalita)) previste
dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001,  n.  380,  a  seguito  di  apposita convenzione che puo' essere
stipulata  d'intesa  tra  il  ((  Ministero  ))  e il Ministero della
difesa.
  4.  L'autorita' amministrativa competente accerta la compatibilita'
paesaggistica,  secondo  le procedure di cui al comma 5, nei seguenti
casi:
    a)   per   i   lavori,   realizzati   in  assenza  o  difformita'
dall'autorizzazione   paesaggistica,   che  non  abbiano  determinato
creazione  di  superfici  utili  o  volumi  ovvero  aumento di quelli
legittimamente realizzati;
    b)  per l'impiego di materiali in difformita' dall'autorizzazione
paesaggistica;
    c)  per  i  lavori  comunque  configurabili  quali  interventi di
manutenzione  ordinaria  o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  5.  Il  proprietario,  possessore  o  detentore  a qualsiasi titolo
dell'immobile  o  dell'area  interessati  dagli  interventi di cui al
comma   4  presenta  apposita  domanda  all'autorita'  preposta  alla
gestione  del  vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilita'
paesaggistica  degli  interventi  medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia  sulla  domanda  entro il termine perentorio di centottanta
giorni,  previo  parere  vincolante  della soprintendenza da rendersi
entro   il  termine  perentorio  di  novanta  giorni.  Qualora  venga
accertata  la compatibilita' paesaggistica, il trasgressore e' tenuto
al  pagamento  di  una  somma  equivalente al maggiore importo tra il
danno  arrecato  e  il profitto conseguito mediante la trasgressione.
L'importo  della sanzione pecuniaria e' determinato previa perizia di
stima.  In  caso  di  rigetto  della  domanda  si applica la sanzione
demolitoria  di  cui  al  comma  1.  La domanda di accertamento della
compatibilita'  paesaggistica  presentata ai sensi dell'articolo 181,
comma  1-quater,  si  intende  presentata  anche  ai  sensi e per gli
effetti di cui al presente comma.
  6.  Le  somme  riscosse  per effetto dell'applicazione del comma 5,
nonche'  per  effetto  dell'articolo  1, comma 37, lettera b), n. 1),
della  legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per
l'esecuzione  delle  rimessioni  in pristino di cui al comma 1, anche
per  finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di recupero dei
valori  paesaggistici  e  di  riqualificazione degli immobili e delle
aree  degradati  o  interessati  dalle rimessioni in pristino. Per le
medesime finalita' possono essere utilizzate anche le somme derivanti
dal   recupero   delle   spese   sostenute  dall'amministrazione  per
l'esecuzione  della  rimessione  in  pristino  in  danno dei soggetti
obbligati,  ovvero altre somme a cio' destinate dalle amministrazioni
competenti.
                            Articolo 168
                 Violazione in materia di affissione

   1.  Chiunque  colloca  cartelli  o  altri  mezzi  pubblicitari  in
violazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 153 e' punito con
le  sanzioni  previste  dall'articolo  23  del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO II
Sanzioni penali
Capo I
Sanzioni relative alla Parte seconda

                            Articolo 169
                           Opere illecite

   1.  E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da euro 775 a euro 38.734,50:
a) chiunque   senza   autorizzazione  demolisce,  rimuove,  modifica,
   restaura   ovvero  esegue  opere  di  qualunque  genere  sui  beni
   culturali indicati nell'articolo 10;
b) chiunque,  senza  l'autorizzazione  del soprintendente, procede al
   distacco  di  affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli
   ed  altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista,
   anche  se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo
   13;
c) chiunque  esegue,  in  casi di assoluta urgenza, lavori provvisori
   indispensabili   per  evitare  danni  notevoli  ai  beni  indicati
   nell'articolo   10,   senza  darne  immediata  comunicazione  alla
   soprintendenza  ovvero  senza  inviare,  nel  piu'  breve tempo, i
   progetti dei lavori definitivi per 1' autorizzazione.

   2.  La  stessa  pena  prevista  dal  comma 1 si applica in caso di
inosservanza  dell'ordine  di  sospensione  dei  lavori impartito dal
soprintendente ai sensi dell'articolo 28.
                            Articolo 170
                            Uso illecito

   1.  E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da  euro  775  a  euro  38.734,50  chiunque  destina i beni culturali
indicati  nell'articolo 10 ad uso incompatibile con il loro carattere
storico  od  artistico  o pregiudizievole per la loro conservazione o
integrita'.
                            Articolo 171
                  Collocazione e rimozione illecita

   1.  E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da  euro  775 a euro 38.734,50 chiunque omette di fissare al luogo di
loro   destinazione,  nel  modo  indicato  dal  soprintendente,  beni
culturali appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.
   2.  Alla  stessa  pena  soggiace  il  detentore che omette di dare
notizia  alla  competente  soprintendenza  dello  spostamento di beni
culturali,  dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le
prescrizioni  date dalla soprintendenza affinche' i beni medesimi non
subiscano danno dal trasporto.
                            Articolo 172
         Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

   1.  E' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda
da  euro  775  a  euro 38,734,50 chiunque non osserva le prescrizioni
date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45, comma 1.
   2.  L'inosservanza  delle  misure cautelari contenute nell'atto di
cui all'articolo 46, comma 4, e' punita ai sensi dell'articolo 180.
                            Articolo 173
                Violazioni in materia di alienazione

  1.  E'  punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da euro
1.549,50 a euro 77,469:
    a)  chiunque,  senza  la prescritta autorizzazione, aliena i beni
culturali indicati negli articoli 55 e 56;
    b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato
all'articolo  59,  comma  2,  la denuncia degli atti di trasferimento
della proprieta' o della detenzione di beni culturali;
    c)  l'alienante  di  un  bene  culturale  soggetto  a (( . . . ))
prelazione  che  effettua  la  consegna  della  cosa  in pendenza del
termine previsto dall'articolo 61, comma 1.
                            Articolo 174
                   Uscita o esportazione illecite

   1.  Chiunque  trasferisce  all'estero cose di interesse artistico,
storico,  archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale
o  archivistico,  nonche'  quelle  indicate all'articolo 11, comma 1,
lettere f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza
di  esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o
con la multa da euro 258 a euro 5.165.
   2. La pena prevista al comma 1 si applica, altresi', nei confronti
di  chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza
del  termine,  beni  culturali  per  i  quali  sia  stata autorizzata
l'uscita o l'esportazione temporanee.
   3.  Il  giudice  dispone  la confisca delle cose, salvo che queste
appartengano  a  persona  estranea  al reato. La confisca ha luogo in
conformita'  delle  norme  della  legge  doganale  relative alle cose
oggetto di contrabbando.
   4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al
pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse
culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi
dell'articolo 30 del codice penale.
                            Articolo 175
           Violazioni in materia di ricerche archeologiche

   1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310
a euro 3.099:
a) chiunque  esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il
   ritrovamento  di  cose indicate all'articolo 10 senza concessione,
   ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque,  essendovi  tenuto,  non denuncia nel termine prescritto
   dall'articolo  90,  comma  1,  le  cose  indicate nell'articolo 10
   rinvenute  fortuitamente  o  non  provvede alla loro conservazione
   temporanea.
                            Articolo 176
 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

   1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo
10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 e' punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.
   2.  La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa da
euro  103  a euro 1.033 se il fatto e' commesso da chi abbia ottenuto
la concessione di ricerca prevista dall'articolo 89.
                            Articolo 177
          Collaborazione per il recupero di beni culturali

   1.  La  pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 174 e
176  e'  ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una
collaborazione  decisiva  o  comunque  di  notevole  rilevanza per il
recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
                            Articolo 178
                   Contraffazione di opere d'arte

   1.  E'  punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e
con la multa da euro 103 a euro 3.099:
a) chiunque,  al  fine  di  trarne  profitto,  contraffa',  altera  o
   riproduce  un'opera  di  pittura,  scultura  o  grafica, ovvero un
   oggetto di antichita' o di interesse storico od archeologico;
b) chiunque,   anche   senza   aver  concorso  nella  contraffazione,
   alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne
   commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o
   comunque   pone   in   circolazione,   come  autentici,  esemplari
   contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,
   grafica  o  di  oggetti  di  antichita', o di oggetti di interesse
   storico od archeologico;
c) chiunque,  conoscendone  la  falsita', autentica opere od oggetti,
   indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque  mediante  altre  dichiarazioni,  perizie, pubblicazioni,
   apposizione  di  timbri  od  etichette o con qualsiasi altro mezzo
   accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsita',
   come  autentici  opere  od  oggetti  indicati alle lettere a) e b)
   contraffatti, alterati o riprodotti.

   2.  Se  i  fatti  sono  commessi  nell'esercizio  di  un'attivita'
commerciale la pena e' aumentata e alla sentenza di condanna consegue
l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.
   3.  La  sentenza  di  condanna per i reati previsti dal comma 1 e'
pubblicata  su  tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal
giudice  ed editi in tre diverse localita'. Si applica l'articolo 36,
comma 3, del codice penale.
   4.  E'  sempre  ordinata la confisca degli esemplari contraffatti,
alterati  o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma
1,  salvo  che  si  tratti di cose appartenenti a persone estranee al
reato.  Delle  cose  confiscate e' vietata, senza limiti di tempo, la
vendita nelle aste dei corpi di reato.
                            Articolo 179
                       Casi di non punibilita'

  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  178  non  si  applicano  a chi
riproduce,  detiene,  pone  in vendita o altrimenti diffonde copie di
opere  di  pittura,  di  scultura  o  di  grafica, ovvero copie (( od
imitazioni  ))  di  oggetti  di  antichita' o di interesse storico od
archeologico,  dichiarate espressamente non autentiche all'atto della
esposizione  o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera
o  sull'oggetto  o,  quando cio' non sia possibile per la natura o le
dimensioni  della  copia  o  dell'imitazione,  mediante dichiarazione
rilasciata  all'atto  della  esposizione  o  della  vendita.  Non  si
applicano  del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito
in modo determinante l'opera originale.
                            Articolo 180
            Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

   1.  Salvo  che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque
non  ottempera  ad  un  ordine impartito dall'autorita' preposta alla
tutela  dei  beni  culturali  in  conformita'  del presente Titolo e'
punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Capo II
Sanzioni relative alla Parte terza

                            Articolo 181 
Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformita' da essa 
 
  1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformita' di
essa, esegue lavori di qualsiasi  genere  su  beni  paesaggistici  e'
punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro anni qualora  i
lavori di cui al comma 1: 
    a) ricadano su immobili od aree che, per le loro  caratteristiche
paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse  pubblico
con  apposito  provvedimento  emanato  in  epoca   antecedente   alla
realizzazione dei lavori; ((28)) 
    b) ricadano su immobili od  aree  tutelati  per  legge  ai  sensi
dell'articolo 142 ed abbiano  comportato  un  aumento  dei  manufatti
superiore al trenta per  cento  della  volumetria  della  costruzione
originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore
a settecentocinquanta metri cubi, ovvero  ancora  abbiano  comportato
una nuova costruzione con una volumetria  superiore  ai  mille  metri
cubi. ((28)) 
  1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni  amministrative
pecuniarie   di   cui   all'articolo   167,    qualora    l'autorita'
amministrativa competente  accerti  la  compatibilita'  paesaggistica
secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui
al comma 1 non si applica: 
    a)  per  i  lavori,   realizzati   in   assenza   o   difformita'
dall'autorizzazione  paesaggistica,  che  non   abbiano   determinato
creazione di superfici  utili  o  volumi  ovvero  aumento  di  quelli
legittimamente realizzati; 
    b) per l'impiego di materiali in difformita'  dall'autorizzazione
paesaggistica; 
    c) per i lavori configurabili quali  interventi  di  manutenzione
ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
  1-quater. Il  proprietario,  possessore  o  detentore  a  qualsiasi
titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di  cui
al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorita' preposta  alla
gestione del vincolo ai fini dell'accertamento  della  compatibilita'
paesaggistica degli interventi medesimi.  L'autorita'  competente  si
pronuncia sulla domanda entro il termine  perentorio  di  centottanta
giorni, previo parere vincolante  della  soprintendenza  da  rendersi
entro il termine perentorio di novanta giorni. 
  1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli  immobili
soggetti a vincoli paesaggistici' da parte  del  trasgressore,  prima
che  venga  disposta  d'ufficio  dall'autorita'   amministrativa,   e
comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato  di  cui
al comma 1. 
  2. Con la sentenza di condanna  viene  ordinata  la  rimessione  in
pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.  Copia  della
sentenza e' trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio e'
stata commessa la violazione. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (28) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 23  marzo  2016,
n.  56  (in  G.U.  1ª  s.s.  30/3/2016,   n.   13),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  181,  comma  1-bis,  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137), nella parte in cui prevede «: a)  ricadano  su  immobili  od
aree che, per le  loro  caratteristiche  paesaggistiche  siano  stati
dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito  provvedimento
emanato in  epoca  antecedente  alla  realizzazione  dei  lavori;  b)
ricadano  su  immobili  od  aree  tutelati   per   legge   ai   sensi
dell'articolo 142 ed»". 

PARTE QUINTA
Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

                              Art. 182 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma
9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali, per
il settore o  i  settori  specifici  richiesti  tra  quelli  indicati
nell'allegato  B,  colui  il  quale  abbia  maturato   una   adeguata
competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni  culturali
mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici. 
  1-bis.  La  qualifica  di  restauratore  di   beni   culturali   e'
attribuita, in esito ad apposita procedura di selezione  pubblica  da
concludere entro il 30 giugno 2015, con provvedimenti  del  Ministero
che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco  suddiviso  per
settori di competenza e reso accessibile  a  tutti  gli  interessati.
Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero  medesimo,  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica.  Gli  elenchi  vengono  tempestivamente  aggiornati,  anche
mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali  conseguono  la
qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9. 
  1-ter. La procedura di selezione  pubblica,  indetta  entro  il  31
dicembre  2012,  consiste  nella  valutazione  dei  titoli  e   delle
attivita', e nella attribuzione dei punteggi, indicati  nell'allegato
B del presente codice.  Entro  lo  stesso  termine  con  decreto  del
Ministro sono  definite  le  linee  guida  per  l'espletamento  della
procedura di selezione pubblica, nel rispetto di quanto previsto  dal
presente  articolo,  sentite  le  organizzazioni  imprenditoriali   e
sindacali piu' rappresentative. La qualifica di restauratore di  beni
culturali e' acquisita con un punteggio pari al  numero  dei  crediti
formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al  decreto
del Ministro 26 maggio 2009,  n.  87.  Il  punteggio  previsto  dalla
tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli  di  studio  conseguiti
alla data del 30 giugno 2012, nonche' per quelli conseguiti entro  la
data del 31 dicembre 2014 da coloro i  quali  risultino  iscritti  ai
relativi corsi alla data del 30 giugno 2012.  Il  punteggio  previsto
dalla  tabella  2  dell'allegato  B  spetta  per  la   posizione   di
inquadramento formalizzata entro la  data  del  30  giugno  2012.  Il
punteggio  previsto  dalla  tabella  3  dell'allegato  B  spetta  per
l'attivita' di restauro presa in  carico  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione e conclusasi entro il 31  dicembre
2014. 
  1-quater. Ai fini dell'attribuzione  dei  punteggi  indicati  nella
tabella 3 dell'allegato B: 
    a) e' considerata attivita' di restauro di beni culturali  mobili
e   superfici   decorate   di   beni    architettonici    l'attivita'
caratterizzante il profilo di competenza  del  restauratore  di  beni
culturali, secondo quanto previsto nell'allegato A del regolamento di
cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 86; 
    b)   e'   riconosciuta   soltanto   l'attivita'    di    restauro
effettivamente svolta dall'interessato,  direttamente  e  in  proprio
ovvero  direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o   di
collaborazione  coordinata  e  continuativa  o  a  progetto,   ovvero
nell'ambito di rapporti di lavoro alle dipendenze di  amministrazioni
pubbliche preposte alla  tutela  dei  beni  culturali,  con  regolare
esecuzione  certificata  nell'ambito  della  procedura  di  selezione
pubblica; 
    c) l'attivita' svolta  deve  risultare  da  atti  di  data  certa
emanati, ricevuti o  anche  custoditi  dall'autorita'  preposta  alla
tutela  del  bene  oggetto  dei  lavori  o  dagli  istituti  di   cui
all'articolo 9 del decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,
formati in occasione dell'affidamento dell'appalto, in corso  d'opera
o al  momento  della  conclusione  dell'appalto,  ivi  compresi  atti
concernenti l'organizzazione ed i  rapporti  di  lavoro  dell'impresa
appaltatrice; 
    d) la  durata  dell'attivita'  di  restauro  e'  documentata  dai
termini di consegna e di completamento dei lavori,  con  possibilita'
di cumulare la durata di piu' lavori eseguiti nello stesso periodo. 
  1-quinquies. Puo' altresi' acquisire la qualifica  di  restauratore
di beni culturali, ai  medesimi  effetti  indicati  all'articolo  29,
comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneita' con  valore
di esame di Stato abilitante,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro di concerto  con  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  da  emanare,  d'intesa  con   la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro il 31 dicembre 2012, colui il quale  abbia
acquisito  la  qualifica  di  collaboratore  restauratore   di   beni
culturali ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo.  Con  il
medesimo decreto sono stabilite le modalita' per  lo  svolgimento  di
una distinta  prova  di  idoneita'  con  valore  di  esame  di  Stato
abilitante,  finalizzata  al   conseguimento   della   qualifica   di
restauratore  di  beni  culturali,  ai  medesimi   effetti   indicati
all'articolo 29, comma 9-bis, cui possono accedere  coloro  i  quali,
entro il termine e nel rispetto della condizione previsti  dal  comma
1-ter del presente  articolo,  abbiano  conseguito  la  laurea  o  il
diploma accademico di primo livello in Restauro  delle  accademie  di
belle arti, nonche' la laurea specialistica o  magistrale  ovvero  il
diploma accademico di secondo livello in Restauro delle accademie  di
belle  arti,  corrispondenti  ai  titoli  previsti  nella  tabella  1
dell'allegato  B,  attraverso  un  percorso  di  studi  della  durata
complessiva di almeno cinque anni. La predetta prova si svolge presso
le istituzioni dove si sono tenuti i corsi di secondo livello, che vi
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  1-sexies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo  29,  comma  10,
acquisisce  la  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di   beni
culturali, in esito  ad  apposita  procedura  di  selezione  pubblica
indetta entro il 31 dicembre 2012,  colui  il  quale,  alla  data  di
pubblicazione  del  bando,  sia  in  possesso  di  uno  dei  seguenti
requisiti: 
    a) abbia conseguito la laurea specialistica  in  Conservazione  e
restauro del patrimonio storico-artistico  (12/S)  ovvero  la  laurea
magistrale in Conservazione e restauro  dei  beni  culturali  (LM11),
ovvero il diploma di laurea in Conservazione dei beni  culturali,  se
equiparato dalle universita'  alle  summenzionate  classi,  ai  sensi
dell'articolo   2   del   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  9  luglio  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009; 
    b) abbia conseguito la laurea in Beni culturali  (L1)  ovvero  in
Tecnologie per la conservazione e  il  restauro  dei  beni  culturali
(L43); 
    c) abbia conseguito un diploma in Restauro  presso  accademie  di
belle arti con insegnamento almeno triennale; 
    d) abbia conseguito un diploma  presso  una  scuola  di  restauro
statale ovvero un attestato di  qualifica  professionale  presso  una
scuola di restauro regionale ai sensi dell'articolo 14 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, con insegnamento non inferiore a due anni; 
    e) risulti inquadrato nei ruoli delle  amministrazioni  pubbliche
preposte alla tutela dei beni culturali a seguito del superamento  di
un pubblico  concorso  relativo  al  profilo  di  assistente  tecnico
restauratore; 
    f) abbia svolto attivita' di restauro di beni culturali mobili  e
superfici decorate di beni architettonici, per non  meno  di  quattro
anni, con regolare esecuzione certificata nell'ambito della procedura
di selezione pubblica.  L'attivita'  svolta  e'  dimostrata  mediante
dichiarazione  del  datore  di  lavoro,   ovvero   autocertificazione
dell'interessato ai sensi del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  1-septies. Puo' altresi' acquisire la  qualifica  di  collaboratore
restauratore di beni culturali, previo superamento di  una  prova  di
idoneita', secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro da
emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro  il  30  giugno
2014, colui il quale abbia conseguito i requisiti previsti dal  comma
1-sexies del presente articolo nel periodo compreso tra il 31 ottobre
2012 e il 30 giugno 2014. 
  1-octies.  La  qualifica  di  collaboratore  restauratore  di  beni
culturali e' attribuita con provvedimenti  del  Ministero  che  danno
luogo all'inserimento in un apposito elenco reso accessibile a  tutti
gli  interessati.  Alla  tenuta  dell'elenco  provvede  il  Ministero
medesimo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. 
  ((1-novies. I titoli di studio di cui alla sezione  I,  tabella  1,
dell'allegato B consentono l'iscrizione nell'elenco, di cui al  comma
1, relativamente ai settori di competenza, di  cui  alla  sezione  II
dell'allegato B, cui si  riferiscono  gli  insegnamenti  di  restauro
impartiti. Le posizioni di  inquadramento  di  cui  alla  sezione  I,
tabella  2,  dell'allegato  B  consentono  l'iscrizione   nell'elenco
relativamente  ai  settori  di  competenza  cui  si  riferiscono   le
attivita'   lavorative   svolte   a    seguito    dell'inquadramento.
L'esperienza  professionale  di  cui  alla  sezione  I,  tabella   3,
dell'allegato B consente l'iscrizione  nell'elenco  relativamente  al
settore di competenza cui si riferiscono  le  attivita'  di  restauro
svolte in via prevalente, nonche' agli eventuali altri settori cui si
riferiscono attivita' di restauro svolte per la durata di almeno  due
anni)). 
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma  11,  ed  in
attesa della emanazione dei decreti  di  cui  ai  commi  8  e  9  del
medesimo  articolo,  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto  con  il  Ministro,  la
Fondazione "Centro per la  conservazione  ed  il  restauro  dei  beni
culturali La Venaria Reale" e' autorizzata ad istituire ed  attivare,
in via sperimentale, per  un  ciclo  formativo,  in  convenzione  con
l'Universita' di Torino e il  Politecnico  di  Torino,  un  corso  di
laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei
beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso  articolo
29. Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del  corso,
sulla base dello specifico progetto approvato dai  competenti  organi
della Fondazione e delle universita', senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  3. Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le
necessarie disposizioni  di  adeguamento  alla  prescrizione  di  cui
all'articolo 103, comma 4. In  caso  di  inadempienza,  il  Ministero
procede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione. 
  3-bis. In deroga al divieto  di  cui  all'articolo  146,  comma  4,
secondo  periodo,  sono  conclusi  dall'autorita'   competente   alla
gestione del  vincolo  paesaggistico  i  procedimenti  relativi  alle
domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro
il 30 aprile 2004 non ancora definiti alla data di entrata in  vigore
del  presente  comma,   ovvero   definiti   con   determinazione   di
improcedibilita' della domanda per  il  sopravvenuto  divieto,  senza
pronuncia   nel    merito    della    compatibilita'    paesaggistica
dell'intervento.  In  tale  ultimo  caso  l'autorita'  competente  e'
obbligata,  su  istanza  della  parte  interessata,  a  riaprire   il
procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei termini di legge.
Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5. 
  3-ter. Le disposizioni del comma  3-bis  si  applicano  anche  alle
domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1,
commi 37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308,  ferma  restando
la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere
della soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge  15
dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante. 
  3-quater.  Agli  accertamenti  della  compatibilita'  paesaggistica
effettuati,  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione,  ai  sensi  dell'articolo  181,  comma   1-quater,   si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5. 
                            Articolo 183
                         Disposizioni finali

  1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141, 143, comma 10,
e  156,  comma  3,  non sono soggetti a controllo preventivo ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
  2. Dall'attuazione (( degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater
e 2, )) non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  ((  3.  La  partecipazione  alle  commissioni previste dal presente
codice  e'  assicurata  nell'ambito  dei  compiti istituzionali delle
amministrazioni  interessate,  non  da'  luogo alla corresponsione di
alcun  compenso  e,  comunque,  da essa non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. ))
  4.  Gli oneri derivanti dall'esercizio da parte del Ministero delle
facolta'  previste  agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti
degli  stanziamenti  di  bilancio  relativi agli appositi capitoli di
spesa.
  5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione (( degli articoli
44, comma 4 e )) dell'articolo 48, comma 5, sono elencate in allegato
allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
ai  sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso
di  escussione di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento
apposita relazione.
  6.  Le  leggi  della  Repubblica  non possono introdurre deroghe ai
principi  del  presente  decreto legislativo se non mediante espressa
modificazione delle sue disposizioni.
   7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.
                            Articolo 184
                (( Norme abrogate e interpretative ))

   1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge  1  giugno  1939,  n.  1089, articolo 40, nel testo da ultimo
  sostituito dall'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
  limitatamente:  all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo,
  rispettivamente,   modificato  e  sostituito  dall'articolo  8  del
  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e
  22,  comma  1,  nel  testo,  rispettivamente, aggiunto e modificato
  dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo;
- decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14 gennaio 1972, n. 3,
  limitatamente all'articolo 9;
- decreto   legislativo   30   aprile  1992,  n.  285,  limitatamente
  all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto
  dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
- legge  15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma
  5,  nel  testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23
  dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;
- legge  8  ottobre  1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come
  modificato  dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237
  e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;
- decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, limitatamente agli
  articoli 148, 150, 152 e 153;
- legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9;
- decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 281, limitatamente agli
  articoli 8, comma 2, e 9;
- decreto   legislativo   29   ottobre  1999,  n.  490  e  successive
  modificazioni e integrazioni;
- decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;
- decreto   legislativo   30   giugno  2003,  n.  196,  limitatamente
  all'articolo 179, comma 4;
- legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7.
  (( 1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi
o  regolamenti  si  intendono  i  "servizi  per  il  pubblico" di cui
all'articolo 117. ))

       Visto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
                               URBANI
                             Allegato A 
     Integrativo della disciplina di cui agli artt. 63, comma 1; 
                      74, commi 1 e 3; ((...)) 
 
A. Categorie di beni: 
  1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni provenienti da: 
    a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine; 
    b) siti archeologici; 
    c) collezioni archeologiche. 
  2. Elementi, costituenti parte integrante di  monumenti  artistici,
storici o religiosi e provenienti dallo  smembramento  dei  monumenti
stessi, aventi piu' di cento anni. 
  3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4
e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto  e  con  qualsiasi
materiale (1). 
  4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti  interamente  a  mano  su
qualsiasi supporto. 
  5. Mosaici diversi da quelli  delle  categorie  1  e  2  realizzati
interamente a mano  con  qualsiasi  materiale  (1)  e  disegni  fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto. 
  6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e  relative
matrici, nonche' manifesti originali (1). 
  7. Opere originali dell'arte  statuaria  o  dell'arte  scultorea  e
copie ottenute  con  il  medesimo  procedimento  dell'originale  (1),
diverse da quelle della categoria 1. 
  8. Fotografie, film e relativi negativi (1). 
  9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte  geografiche  e  gli
spartiti musicali, isolati o in collezione (1). 
  10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione. 
  11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento anni. 
  12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di  qualsiasi  natura
aventi piu' di cinquanta anni. 
  13.  a)  Collezioni  ed  esemplari  provenienti  da  collezioni  di
zoologia, botanica, mineralogia, anatomia. 
    b)   Collezioni   aventi   interesse   storico,   paleontologico,
etnografico o numismatico. 
  14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni. 
  15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati  dalle  categorie
da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni. 
PERIODO SOPPRESSO DALLA D.LGS. 24 MARZO 2006, N. 156. 
 
B. Valori applicabili alle categorie indicate  nella  lettera  A  (in
euro): 
  1) qualunque ne sia il valore 
    1. Reperti archeologici 
    2. Smembramento di monumenti 
    9. Incunaboli e manoscritti 
    12. Archivi 
  2) 13.979,50 
    5. Mosaici e disegni 
    6. Incisioni 
    8. Fotografie 
    11. Carte geografiche stampate 
  3) 27.959,00 
    4. Acquerelli, guazzi e pastelli 
  4) 46.598,00 
    7. Arte statuaria 
    10. Libri 
    13. Collezioni 
    14. Mezzi di trasporto 
    15. Altri oggetti 
  5) 139.794,00 
    3. Quadri 
  Il  rispetto  delle  condizioni  relative  ai  valori  deve  essere
accertato  al  momento   della   presentazione   della   domanda   di
restituzione. 
 
 (1) Aventi piu' di cinquanta anni e non appartenenti all'autore. 
 
       Visto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali 
                               URBANI 
    

                                                         ((Allegato B
                                                       (articolo 182)

I) Titoli e punteggi


Tabella 1. - Titoli di studio
---------------------------------------------------------------------
        Titolo di studio             |          Punteggio
---------------------------------------------------------------------
Diploma conseguito presso una scuola |
di restauro statale di cui all'arti- |
colo 9 del decreto legislativo 20    |
ottobre 1998, n. 368 (Scuole di alta |
formazione e di studio che operano   |            300
presso l'Istituto centrale del       |
restauro, l'Opificio delle pietre    |
dure e l'Istituto centrale per la    |
patologia del libro)                 |
---------------------------------------------------------------------
Diploma conseguito presso una scuola |             75
di restauro statale di durata almeno |     per ciascun anno di
biennale                             |       durata del corso
---------------------------------------------------------------------
Attestato di qualifica professionale |
conseguito presso una scuola di      |
restauro regionale ai sensi          |
dell'articolo 14 della legge 21      |             75
dicembre 1978, n. 845, ovvero titoli |     per ciascun anno di
esteri ritenuti equipollenti         |       durata del corso
nell'ambito della procedura di       |
selezione pubblica                   |
---------------------------------------------------------------------
Laurea in Beni culturali (L1) ovvero |            37,50
in Tecnologie per la conservazione e |     per ciascun anno di
il restauro dei beni culturali (L43) |       durata del corso
---------------------------------------------------------------------
Laurea specialistica in Conservazione|            37,50
e restauro del patrimonio storico-   |     per ciascun anno di
artistico (12/S)                     |       durata del corso
---------------------------------------------------------------------
Laurea magistrale in Conservazione e |            37,50
restauro dei beni culturali (LM11)   |     per ciascun anno di
                                     |       durata del corso
---------------------------------------------------------------------
Diploma di laurea in Conservazione   |            37,50
dei beni culturali, se equiparato    |     per ciascun anno di
dalle universita' alle classi 12/S o |       durata del corso
LM11, ai sensi dell'articolo 2 del   |
decreto ministeriale 9 luglio 2009   |
---------------------------------------------------------------------
Diploma in Restauro di primo o di    |
secondo livello, conseguito presso le|             50
Accademie di belle arti, con almeno  |     per ciascun anno di
un insegnamento annuale in restauro  |       durata del corso
per ciascun anno di corso            |
---------------------------------------------------------------------
Titoli riconosciuti equipollenti al  |             50
diploma in Restauro conseguito presso|   per ciascun anno, fino a
le Accademie di belle arti           |       un massimo di 150
---------------------------------------------------------------------
    I  punteggi  relativi  ai  titoli  di  studio   suindicati   sono
cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200,
ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle universita'
e delle accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro,  e
comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la
laurea  nella  classe  L1  o  L43  e'  cumulabile   con   la   laurea
specialistica nella classe  12/S,  con  la  laurea  magistrale  nella
classe LM11 o con il diploma di secondo  livello  in  Restauro  delle
accademie di belle arti; il diploma  di  primo  livello  in  Restauro
delle accademie di belle arti e' cumulabile solo con  il  diploma  di
secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica  o
magistrale.



Tabella 2. - Personale  dipendente  delle  amministrazioni  pubbliche
preposte alla tutela dei beni culturali
---------------------------------------------------------------------
           Posizione                |          Punteggio
---------------------------------------------------------------------
Inquadramento nei ruoli delle       |
amministrazioni pubbliche preposte  |
alla tutela dei beni culturali a    |
seguito del superamento di un       |             300
pubblico concorso relativo al       |
profilo di restauratore di beni     |
culturali                           |
---------------------------------------------------------------------
Inquadramento nei ruoli delle       |             225
amministrazioni pubbliche preposte  |   cumulabili con i punteggi
alla tutela dei beni culturali a    |     di cui alla Tabella 1
seguito del superamento di un       |     se i titoli sono stati
pubblico concorso relativo al       | conseguiti dopo l'inserimento
profilo di assistente tecnico       | nella qualifica ex B3, profilo
restauratore                        |     di assistente tecnico
                                    | restauratore, nei ruoli della
                                    |    pubblica amministrazione
---------------------------------------------------------------------
Inquadramento come docente di       |
Restauro presso le Accademie di     |
belle arti per i settori            |             300
disciplinari ABPR24, ABPR25, ABPR26,|
ABPR27 e ABPR28                     |
---------------------------------------------------------------------



Tabella 3. - Esperienza professionale
---------------------------------------------------------------------
            Attivita' di restauro            |      Punteggio
---------------------------------------------------------------------
Svolgimento di attivita' di restauro di beni |
culturali mobili e superfici decorate di beni|    37,50 per anno
architettonici ai sensi dell'articolo 182,   |
comma 1-quater, lettera a)                   |
---------------------------------------------------------------------



II) Settori di competenza
    1) Materiali lapidei, musivi e derivati
    2) Superfici decorate dell'architettura
    3) Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile
    4) Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee
    5) Manufatti in  materiali  sintetici  lavorati,  assemblati  e/o
    dipinti
    6) Materiali e manufatti tessili, organici e pelle
    7) Materiali e manufatti ceramici e vitrei
    8) Materiali e manufatti in metallo e leghe
    9) Materiale librario  e  archivistico  e  manufatti  cartacei  e
    pergamenacei
    10) Materiale fotografico, cinematografico e digitale
    11) Strumenti musicali
    12) Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici)).